Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo mirato, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per gli anni 2013-2014 recuperando a tassazione, ai fini IRES e IRAP, una sopravvenienza attiva non dichiarata pari a euro 1.907.016. La pretesa derivava dalla contestazione della simulazione di una cessione di ramo d’azienda: secondo l’Ufficio, la società contribuente aveva ceduto il ramo commerciale a una società di nuova costituzione con sede in territorio a fiscalità privilegiata, comprendendo nel trasferimento anche un debito verso una società estera fornitrice; tale debito sarebbe stato stralciato senza far emergere il correlato componente positivo di reddito. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, salvo i rilievi già annullati in autotutela; in appello l’Agenzia aveva insistito sulla simulazione dell’operazione. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 88 TUIR, anche in relazione agli artt. 1414 e ss. c.c., sostenendo che si trattasse di simulazione relativa e che la società dovesse contabilizzare e tassare la sopravvenienza attiva corrispondente al debito stralciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile ma infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente: la motivazione esisteva, era intelligibile e superava il "minimo costituzionale". Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che, dietro la dedotta violazione di legge, si celava una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; l’Agenzia è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sua violazione ricorre solo in presenza di assenza assoluta di motivazione, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o apparente
nel processo tributario rileva quale parametro della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
corrispondente norma del processo tributario sul requisito della motivazione della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale"
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio di merito mascherando la critica al fatto sotto forma di violazione di legge
richiamato dall’Agenzia per sostenere l’emersione della sopravvenienza attiva da debito stralciato
invocati per qualificare l’operazione come simulata
base per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato all’Agenzia, trattandosi di ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell’ente pubblico
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell’ente pubblico
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi materialmente, sia incomprensibile o presenti contraddizioni irriducibili; non è sufficiente una motivazione sintetica o ritenuta erronea nel merito.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con gli atti di causa.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti o di riesame delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- Se l’atto impositivo è costruito su una determinata qualificazione dei fatti e della simulazione negoziale, non è consentito in cassazione introdurre una diversa lettura fattuale incompatibile con la motivazione dell’avviso e della sentenza di merito.
- La censura sulla tassazione di una sopravvenienza attiva è inammissibile quando presupponga un accertamento in fatto diverso da quello accolto dal giudice di merito, senza denunciare una vera violazione astratta della norma tributaria.
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