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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18039/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due condomini hanno impugnato ex art. 1137 c.c. alcune delibere assembleari che avevano approvato il bilancio consuntivo e preventivo nella parte relativa al pagamento del canone di locazione del locale caldaia. La controversia ruotava attorno a un contratto di locazione del locale, stipulato dal condominio con alcuni condomini comproprietari esclusivi del locale, e alla ripartizione del relativo costo anche a carico degli altri condomini non proprietari. I ricorrenti deducevano, in sintesi, l’invalidità delle delibere per conflitto di interessi dei votanti, per illegittimità della rappresentanza processuale del condominio, per vizi della motivazione della sentenza d’appello, per omessa pronuncia su alcune domande e per illegittimità del canone ritenuto quadruplicato rispetto al precedente. La cassazione ha esaminato i motivi distinguendo tra censure inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e censure infondate o assorbite da doppia conforme; ha inoltre rilevato che il sindacato sulle delibere condominiali non consente di riesaminare la convenienza economica delle scelte assembleari, ma solo la loro legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto veste di violazione di legge, chiedevano una rivalutazione dei fatti compiuti dai giudici di merito; ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa erronea interpretazione del verbale di nomina dell’amministratore; ha dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale per doppia pronuncia conforme; ha respinto il motivo di omessa pronuncia sul conflitto di interessi ritenendo che la Corte d’appello si fosse espressa; ha respinto anche le ulteriori censure su nullità/annullabilità del contratto di locazione e sulla legittimità del canone, osservando che il controllo giudiziale sulle delibere condominiali riguarda la legittimità dell’atto e non la convenienza delle scelte gestorie. Nessuna spesa è stata liquidata perché il condominio è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Norma posta a fondamento dell’impugnazione delle deliberazioni condominiali; il controllo giudiziale resta limitato alla legittimità della delibera.

  • art. 1129 c.c.

    Richiamato in relazione alla nomina dell’amministratore del condominio e alla sua legittimazione rappresentativa.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato con riferimento ai poteri e alle attribuzioni dell’amministratore condominiale.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato con riferimento alla rappresentanza del condominio in giudizio da parte dell’amministratore.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla capacità processuale e alla rappresentanza dell’ente condominiale.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in tema di procura alle liti rilasciata dal rappresentante del condominio.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla validità della rappresentanza processuale e della procura.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per il limite della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo di vizio motivazionale in presenza di doppia pronuncia conforme nel giudizio introdotto dopo il 12 settembre 2012.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato in relazione ai poteri assembleari di approvazione dei bilanci e delle spese condominiali.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato in relazione alle maggioranze assembleari e alla validità delle deliberazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione della contabilità posta a base del canone.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e della contabilità condominiale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia su domanda di annullabilità della delibera e sulle eccezioni relative al contratto di locazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’interesse ad agire in nullità/annullabilità del contratto di locazione.

  • art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Richiamato quale norma sulla registrazione del contratto di locazione, invocata per sostenere la nullità del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità del contratto di locazione.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato per dedurre illiceità della causa del contratto.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato per dedurre la frode alla legge nel contratto di locazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in connessione con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto accertato dai giudici di merito; quando il motivo presuppone che l’accertamento fattuale sia errato, esso è inammissibile perché pretende una terza istanza di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sostituire la propria lettura del verbale assembleare a quella data dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e non irriducibilmente contraddittoria.
  • In presenza di doppia pronuncia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono specificamente indicate e dimostrate le divergenze tra le due decisioni di merito.
  • Nelle impugnazioni delle delibere condominiali il controllo giudiziale è limitato alla legittimità della deliberazione, non potendo estendersi al merito delle scelte gestorie né alla convenienza economica delle soluzioni adottate dall’assemblea.
  • L’eventuale conflitto di interessi tra alcuni condomini e la collettività condominiale deve essere dedotto e scrutinato nei limiti dell’impugnazione della delibera, ma non consente di sindacare in cassazione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito se questi si sono comunque pronunciati sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiAmministratore di condominioImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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