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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07422/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento per il recupero dell'imposta sugli intrattenimenti relativa all'anno 2012, riferita a quattro apparecchi per il gioco lecito senza vincita di denaro. La società sosteneva, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., che l'amministrazione fosse tenuta a comunicare per iscritto il rilascio del nulla osta volturato a suo nome e che non fosse sufficiente una mera conoscibilità dell'atto, dedotta dalla pretesa comunicazione telefonica dell'ufficio; inoltre contestava che la conoscenza del nulla osta potesse desumersi dal suo interesse a evitare ritardi e dalla prassi di recarsi presso l'ufficio per il ritiro. In sostanza, la ricorrente negava che vi fosse prova della conoscenza del rilascio del nulla osta e quindi della debenza dell'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente tra le stesse parti e ha ribadito che, in materia di imposta sugli intrattenimenti, l'amministrazione è tenuta a inviare il nulla osta al contribuente solo se vi sia stata apposita richiesta; in difetto, spetta al soggetto interessato attivarsi per verificarne l'effettivo rilascio. Ha ritenuto congrua e coerente la valutazione della CTR circa la detenzione degli apparecchi da parte della società, la comunicazione del rilascio dei nulla osta e la mancata attivazione della contribuente per ottenerne la consegna. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'imposta, è irrilevante la prova dell'effettivo utilizzo dei macchinari quando il soggetto passivo detenga i beni ed abbia il nulla osta, anche se non ne abbia la materiale disponibilità perché non li ha ritirati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14-bis d.P.R. n. 640 del 1972

    Il presupposto soggettivo dell'imposta sugli intrattenimenti ricorre per chi esercita un'attività organizzata di distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi da intrattenimento posseduti a qualunque titolo; non è richiesto, nel caso di nulla osta rilasciato, che sia provato l'effettivo utilizzo dei macchinari.

  • artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione scritta del rilascio del nulla osta; la Corte esclude però un obbligo generale di invio dell'atto, salvo richiesta specifica.

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 35 del 2005

    Prevede l'invio del nulla osta solo in presenza di apposita richiesta del contribuente; in mancanza, l'amministrazione deve solo rilasciare l'atto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta infondata, perché la ricostruzione della CTR è stata reputata logicamente congrua e supportata da prova critica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il limite alla censura sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più consentita ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta sugli intrattenimenti, l'amministrazione finanziaria non ha un generale obbligo di inviare al contribuente il nulla osta rilasciato; tale obbligo sorge solo se il contribuente abbia formulato una specifica richiesta.
  • Quando il contribuente detiene gli apparecchi da intrattenimento ed è munito di nulla osta, l'imposta è dovuta anche se non abbia ritirato materialmente il titolo autorizzativo, perché rileva la detenzione dei beni e la loro organizzazione economica, non la concreta disponibilità dell'atto.
  • La prova dell'effettivo svolgimento del gioco è necessaria soprattutto nelle ipotesi in cui l'attività sia svolta senza nulla osta; non è invece decisiva quando il soggetto passivo abbia già il titolo autorizzativo e la detenzione dei beni.
  • Una censura che si limiti a contestare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata è inammissibile quando il vizio dedotto non consenta più il controllo ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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