Cassazione Civile, Ordinanza n. 28820/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di attribuzione di rendita catastale relativo a immobili demaniali e del conseguente profilo sanzionatorio per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado escludendo le sanzioni pecuniarie per asserita incertezza oggettiva sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva fosse stata applicata d’ufficio senza specifica domanda della contribuente; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dalle sanzioni per omessa denuncia di accatastamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 non può essere applicata d’ufficio dal giudice tributario, perché si tratta di una causa di non applicazione delle sanzioni che deve essere allegata dalla parte contribuente, alla luce delle regole generali sull’onere della prova. Poiché il giudice di appello aveva applicato l’esimente in assenza di una specifica domanda della contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso
art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"
l’esimente opera solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e non può essere riconosciuta d’ufficio dal giudice senza specifica allegazione della parte interessata
invocato per denunciare ultrapetizione/decisione d’ufficio su un’esimente non domandata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge concernente la disciplina dell’esimente e dell’accatastamento
art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311
richiamato dal ricorrente quale norma applicata erroneamente nel rigetto dell’atto sanzionatorio
richiamato per affermare che l’onere di allegare e provare gli elementi dell’incertezza normativa grava sul contribuente
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva richiede una specifica allegazione della parte che intende avvalersene; non può essere riconosciuta d’ufficio dal giudice in assenza di una domanda sul punto.
- Poiché l’incertezza normativa oggettiva è una causa di non applicazione delle sanzioni prevista in favore del contribuente, l’onere di allegare i relativi elementi incombe sul contribuente secondo l’art. 2697 c.c.
- La decisione che riconosca d’ufficio un’esimente non dedotta dalla parte viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e risolutivo, resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi.
- Le sanzioni tributarie non sono automaticamente escluse per il solo fatto che la disciplina sia complessa: occorre che l’incertezza sia obiettiva e inevitabile e che sia ritualmente dedotta nel giudizio.
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