Cassazione Civile, Ordinanza n. 34188/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, con il quale l'Amministrazione finanziaria gli aveva contestato un maggior reddito imponibile da tassazione separata per la plusvalenza derivante dalla cessione di una quota di nuda proprietà di un terreno sito in Comune di Ortona. In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che il terreno non fosse edificabile a causa di vincoli idrogeologici, ambientali e urbanistici, e comunque censurava la motivazione della sentenza di appello per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. A suo dire, ai fini della tassazione della plusvalenza non sarebbe bastata una mera edificabilità astratta o cartolare, occorrendo l'effettiva e concreta edificabilità del fondo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché l'ente non era parte del giudizio di appello e, nei procedimenti tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Nei confronti dell'Agenzia ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la qualificazione del terreno come suscettibile di utilizzazione edificatoria, valorizzando l'accertamento di fatto della CTR circa la vocazione edificatoria del bene e affermando che, ai fini dell'art. 67 TUIR, rileva la mera possibilità astratta di edificazione desumibile dallo strumento urbanistico generale, non la concreta edificabilità né l'assenza di vincoli. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché formulata in termini non più consentiti e priva dell'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per l'amministrazione costituita senza difese scritte e per l'intimato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni è imponibile quando il terreno sia suscettibile di utilizzazione edificatoria; ai fini fiscali rileva la mera edificabilità astratta desumibile dallo strumento urbanistico generale, non la concreta edificabilità in fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è infondata perché la sentenza di merito ha applicato correttamente il concetto fiscale di edificabilità; la censura motivazionale è inammissibile perché il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti consentiti e l'omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, qui mancante.
Richiamato come norma che esclude la rilevanza, nel contesto considerato, di uno strumento urbanistico attuativo ai fini della nozione di edificabilità.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
È richiamato quale interpretazione autentica della nozione di area edificabile in materia tributaria, rilevante anche per imposte sui redditi, IVA e imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La misura dell'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze ex art. 67 TUIR, la nozione di terreno edificabile è fiscale e non urbanistico-amministrativa: basta la suscettibilità di utilizzazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico generale, anche in presenza di vincoli o di mancata concreta edificabilità immediata.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua specificamente il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito.
- Nel processo tributario successivo al 10 gennaio 2001 la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, se questo non ha partecipato al giudizio di merito.
- L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello sulla vocazione edificatoria del terreno non è sindacabile in cassazione se la censura mira in realtà a una nuova valutazione del merito.
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