Salta al contenuto
Parere

Parere n. 721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Jacqueline Zarate contro U.T.G. - Prefettura di Milano per l’annullamento del provvedimento n. pro. p-mi/l/n/2020/126033 del 28 marzo 2024 di archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare;

Giustizia amministrativa202401083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 28 marzo 2024 di archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, in qualità di datrice di lavoro, ha impugnato l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare relativa a una lavoratrice straniera addetta all’assistenza alla persona. L’archiviazione era stata disposta dopo la mancata presentazione delle parti alla convocazione del 14 novembre 2023, fissata per la presentazione della documentazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Sono stati dedotti: la mancata conoscenza della convocazione, asseritamente non regolarmente notificata; la violazione del contraddittorio; l’illegittimità dell’invio della convocazione all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, perché riferibile a un CAF incaricato dalle parti e non direttamente alle stesse. L’Amministrazione ha sostenuto che la convocazione era stata regolarmente inviata agli indirizzi PEC indicati nella domanda, che tali recapiti erano imputabili alle istanti e che la mancata presentazione senza giustificato motivo comportava ex lege l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha esercitato la facoltà di svolgere attività difensiva. Nel merito, ha ritenuto provato e non contestato che la convocazione fosse stata inviata via PEC agli indirizzi indicati dalle parti nell’istanza telematica. Tale modalità è stata considerata conforme al d.P.R. 394/1999, regolamento attuativo del Testo unico sull’immigrazione, nonché idonea a garantire certezza del destinatario e semplificazione procedimentale. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’indirizzo PEC appartenesse al CAF incaricato, trattandosi di rapporti interni estranei all’Amministrazione, legittimata a fare affidamento sui recapiti indicati nella domanda. La successiva asserita mancata ricezione da parte del CAF non incide sull’effettivo invio della convocazione. Poiché l’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020 stabilisce che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento, il provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto e legittimo.

Osservazioni

Mancata comunicazione della convocazione

La censura è infondata: dagli atti non contestati emerge che la convocazione per il 14 novembre 2023 è stata inviata agli indirizzi PEC indicati dalle parti nell’istanza telematica, nel rispetto del d.P.R. 394/1999.

Utilizzo dell’indirizzo PEC del CAF

È irrilevante che l’indirizzo PEC fosse nella disponibilità del CAF incaricato. L’Amministrazione può fare affidamento sui recapiti indicati nella domanda; i rapporti tra il CAF e le istanti restano estranei all’attività amministrativa.

Violazione del contraddittorio

La censura non è fondata. La mancata presentazione alla convocazione, regolarmente inviata, non determina violazione del contraddittorio e la Sezione ha comunque trasmesso la relazione ministeriale alla ricorrente per eventuali difese.

Effetti della mancata presentazione

Ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020, la mancata presentazione delle parti alla convocazione dello Sportello Unico, in assenza di giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento, essendo necessaria la loro presenza per verificarne l’identità e perfezionare gli atti della regolarizzazione.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    emersione dal lavoro irregolare

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di emersione presentata per la regolarizzazione della lavoratrice straniera.

  • art. 103, comma 15, d.l. 34/2020

    la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, alla convocazione inviata dallo Sportello Unico comporta l’archiviazione del procedimento

    La mancata comparizione ingiustificata alla convocazione determina l’archiviazione del procedimento, poiché la presenza delle parti è necessaria per la verifica dell’identità e per il perfezionamento degli atti di regolarizzazione.

  • d.P.R. 394/1999

    Il regolamento attuativo del Testo unico sull’immigrazione consente l’utilizzo della PEC indicata nell’istanza quale modalità di comunicazione della convocazione; tale modalità soddisfa l’esigenza di certezza del destinatario e semplifica il procedimento.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 47 c.c.

    È richiamato nella prospettazione dell’Amministrazione, secondo cui gli indirizzi telematici indicati nell’istanza dovevano considerarsi domicilio eletto; il parere fonda tuttavia la decisione soprattutto sull’affidamento dell’Amministrazione nei recapiti indicati nella domanda.

Massime di principio

  • Nell’ambito del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, la mancata presentazione delle parti alla convocazione dello Sportello Unico, se priva di giustificato motivo, comporta l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020.
  • L’Amministrazione può legittimamente utilizzare, per la convocazione delle parti, l’indirizzo PEC indicato nell’istanza telematica, anche quando il recapito appartenga a un intermediario o CAF incaricato, poiché l’indicazione del recapito rende imputabile alle istanti la scelta del canale comunicativo.
  • I rapporti interni tra l’istante e il CAF o altro intermediario incaricato della procedura non sono opponibili all’Amministrazione che abbia inviato la comunicazione al recapito indicato nella domanda.
  • La presenza delle parti alla convocazione per la procedura di emersione è funzionale alla verifica della loro identità e al perfezionamento degli atti necessari alla regolarizzazione; la loro assenza ingiustificata frustra tali finalità e legittima l’archiviazione.

Archiviazione di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una datrice di lavoro contro la Prefettura di Milano, avente a oggetto l’archiviazione di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020.

Svolgimento del procedimento amministrativo

L’istanza era diretta alla regolarizzazione di una lavoratrice straniera impiegata nell’assistenza alla persona e nel sostegno al bisogno familiare. Dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, lo Sportello Unico per l’immigrazione aveva convocato le parti per la presentazione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Le parti non si erano presentate alla convocazione del 14 novembre 2023. Di conseguenza, lo Sportello Unico aveva disposto l’archiviazione dell’istanza con provvedimento del 28 marzo 2024.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha contestato il provvedimento sostenendo che:

  • la convocazione non era stata regolarmente conosciuta;
  • l’invio tramite PEC non era valido perché l’indirizzo apparteneva a un CAF incaricato della procedura;
  • l’archiviazione era stata adottata in violazione del contraddittorio.

L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la convocazione era stata inviata agli indirizzi PEC indicati nell’istanza e che la mancata comparizione ingiustificata comportava l’archiviazione obbligatoria ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020.

Contraddittorio nel procedimento consultivo

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario era stato rispettato. La relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che aveva avuto la possibilità di presentare ulteriori difese, senza tuttavia esercitarla.

Validità della convocazione via PEC

Il Consiglio di Stato ha ritenuto provato, sulla base degli atti dell’Amministrazione non contestati dalla ricorrente, che la convocazione fosse stata inviata via PEC agli indirizzi indicati dalle parti nell’istanza telematica.

Tale modalità è stata ritenuta conforme al d.P.R. 394/1999, regolamento attuativo del Testo unico sull’immigrazione. Essa garantisce certezza circa il destinatario e risponde a esigenze di semplificazione e velocizzazione dell’azione amministrativa.

La Sezione ha inoltre affermato che è irrilevante il fatto che l’indirizzo PEC fosse riconducibile al CAF incaricato dalle parti. I rapporti tra le istanti e il CAF sono estranei all’Amministrazione, che può fare affidamento sui recapiti indicati nella domanda. Non assume quindi rilievo la successiva affermazione del CAF di non avere ricevuto la convocazione, essendo sufficiente che la comunicazione sia stata effettivamente inviata agli indirizzi indicati.

Conseguenze della mancata comparizione

L’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020 stabilisce che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, alla convocazione dello Sportello Unico comporta l’archiviazione del procedimento.

La Sezione ha individuato la ratio della previsione nella necessità della presenza delle parti per:

  • verificarne l’identità;
  • perfezionare gli atti necessari alla regolarizzazione della posizione lavorativa e soggiornante.

L’assenza ingiustificata impedisce il raggiungimento di tali finalità e rende legittima l’archiviazione.

Esito

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure relative alla comunicazione della convocazione, all’utilizzo dell’indirizzo PEC del CAF e alla violazione del contraddittorio. Il provvedimento di archiviazione è stato giudicato corretto e legittimo. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.