Parere n. 111/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Bruccheri Gianluca (Avv. Salvatore Antonino Raciti), Caruso Daniele Alessio, Fischetto Nicolò Marcello, Kattaya Magda, La Spina Valentina, Musumeci Carmelo Claudio, Spina Massimo Carmine, Timpanaro Filippo, contro Asp di Catania, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione n. 176 del 26 gennaio 2024 dell’A.S.P. di Catania, avente ad oggetto «Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale del comparto ruolo tecnico a seguito di procedure di stabilizzazione ex Leggi n. 234/2021 e n. 14/2023», e ove occorra, anche in via incidentale, del Protocollo di intesa stipulato dall’Assessorato Regionale alla Salute e da talune sigle sindacali in data 23 maggio 2023 e dell’Avviso di ricognizione dell’A.S.P. Catania del 18 luglio 2023, prot. n. 155655, nonché di ogni altro atto presupposto e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione n. 176 del 26 gennaio 2024 dell’A.S.P. di Catania, relativa all’assunzione a tempo indeterminato e all’ammissione alle procedure concorsuali riservate del personale del comparto tecnico nell’ambito delle procedure di stabilizzazione, nonché degli atti presupposti e successivi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno contestato la deliberazione con cui l’A.S.P. di Catania ha individuato, per il profilo di assistente informatico, sei unità da stabilizzare o da ammettere a procedure concorsuali riservate, a fronte di 154 soggetti in possesso dei requisiti. Sono stati dedotti tre gruppi di censure: violazione delle norme sulla trasparenza, partecipazione e soccorso istruttorio, assumendo che l’avviso di ricognizione dovesse avere natura meramente ricognitiva; difetto assoluto di attribuzione e violazione della legge n. 234/2021, per avere l’Amministrazione introdotto criteri di priorità non previsti dalla legge, con particolare riguardo alla posizione degli idonei non vincitori e dei titolari di contratti flessibili; violazione degli obblighi di motivazione e istruttoria nella procedura articolata in più fasi. È stata inoltre proposta istanza cautelare, già respinta con parere n. 203/2024. Uno dei ricorrenti ha successivamente rinunciato al ricorso. Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso collettivo e, in subordine, la fondatezza delle censure nel merito.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto estinto il ricorso limitatamente al ricorrente che ha rinunciato, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Quanto agli altri ricorrenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto collettivamente da soggetti portatori di interessi concreti differenti e reciprocamente incompatibili: la posizione del concorrente escluso era in contrasto con quella degli altri ricorrenti, che contestavano i criteri di selezione. Il ricorso collettivo non è quindi ammissibile in presenza di posizioni soggettive disomogenee, anche se rivolto contro il medesimo atto. Il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato nel merito. La legge n. 234/2021 consentiva l’assunzione diretta delle categorie in possesso dei requisiti e, per le ulteriori posizioni, l’indizione di procedure selettive; la definizione dei criteri di priorità era rimessa alle Regioni. I criteri, benché non integralmente trascritti nell’avviso, erano conoscibili tramite le note assessoriali richiamate. È stata inoltre ritenuta legittima la priorità riconosciuta agli idonei, in coerenza con il principio dello scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti. Le censure relative al soccorso istruttorio, alla motivazione e all’istruttoria sono state pertanto giudicate infondate.
Osservazioni
Rinuncia di uno dei ricorrenti
La rinuncia presentata da uno dei ricorrenti determina l’estinzione del ricorso limitatamente alla sua posizione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ricorso collettivo e disomogeneità delle posizioni
Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti siano titolari di interessi concreti diversi o reciprocamente confliggenti. Nel caso concreto, l’interesse del concorrente escluso era incompatibile con quello degli altri ricorrenti che contestavano i criteri di selezione.
Avviso di ricognizione e soccorso istruttorio
La censura relativa alla natura meramente ricognitiva dell’avviso e alla mancata possibilità di rettificare o integrare le dichiarazioni è infondata, poiché la disciplina applicabile consentiva l’assunzione diretta delle categorie prioritarie e l’eventuale successivo svolgimento di procedure selettive.
Criteri regionali di priorità
La definizione dei criteri di priorità nell’ambito delle categorie ammesse alla stabilizzazione è espressamente rimessa alle Regioni dalla legge n. 234/2021. L’A.S.P. ha quindi applicato criteri riconducibili alla disciplina regionale, senza esercitare un potere privo di base legale.
Conoscibilità dei criteri
La mancata trascrizione integrale dei criteri nell’avviso non determina illegittimità quando l’avviso richiami le note assessoriali e i relativi protocolli, consentendo agli interessati di conoscerli mediante accesso agli atti.
Priorità agli idonei non vincitori
La priorità riconosciuta agli idonei non vincitori è coerente con il principio generale dello scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
estinzione del ricorso per rinuncia
La rinuncia di uno dei ricorrenti comporta l’estinzione del ricorso limitatamente alla relativa posizione.
art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021
possono assumere a tempo indeterminato ... il personale ... che abbia maturato ... almeno diciotto mesi di servizio ... secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione
La disposizione consente l’assunzione diretta delle categorie individuate e rimette alle Regioni la definizione dei criteri di priorità; per le ulteriori categorie è possibile procedere previo espletamento di prove selettive.
art. 4, comma 3, d.l. n. 101/2013
richiamato in relazione al principio dello scorrimento delle graduatorie concorsuali
È indicato quale espressione del principio generale di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti.
Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione e istruttoria, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi istruttori e al soccorso procedimentale; il Collegio non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 21-septies l. n. 241/1990
È stato invocato per sostenere la nullità degli atti, ma il Collegio ha escluso la configurabilità dei vizi dedotti.
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento sono stati considerati nel vaglio delle censure, senza ravvisare violazioni.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando tutti i ricorrenti impugnano il medesimo atto o atti connessi sulla base di motivi identici e sono titolari di interessi omogenei, senza conflitti reciproci; è invece inammissibile quando le posizioni concrete siano differenziate o incompatibili.
- La rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti produce l’estinzione limitatamente alla posizione del rinunciante, mentre il giudizio prosegue nei confronti degli altri, salvo ulteriori ragioni di inammissibilità o improcedibilità.
- Quando una disposizione legislativa rimette alle Regioni la definizione dei criteri di priorità per le stabilizzazioni, l’amministrazione regionale può articolare tali criteri all’interno delle categorie ammesse dalla legge, purché rimanga rispettata la base legale del potere.
- La mancata riproduzione integrale dei criteri di selezione nell’avviso non determina di per sé illegittimità se l’avviso richiama atti amministrativi conoscibili dagli interessati e idonei a rendere accessibili i criteri applicati.
- La priorità riconosciuta agli idonei non vincitori può trovare fondamento nel principio generale dello scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci.
Stabilizzazione del personale tecnico dell’A.S.P. di Catania
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da più lavoratori contro la deliberazione n. 176 del 26 gennaio 2024 dell’A.S.P. di Catania, relativa alla stabilizzazione e all’ammissione a procedure concorsuali riservate per il profilo di assistente informatico.
Premesse e procedimento di stabilizzazione
L’A.S.P. aveva pubblicato il 18 luglio 2023 un avviso di ricognizione del personale dei ruoli tecnico e professionale impiegato durante l’emergenza COVID-19 e potenzialmente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021.
Per il profilo di assistente informatico risultavano 154 soggetti in possesso dei requisiti, a fronte di un fabbisogno di sei unità. L’Amministrazione aveva applicato una sequenza di criteri di priorità, riconoscendo precedenza al personale in servizio assunto a tempo determinato, poi al personale non più in servizio assunto mediante selezione pubblica, quindi agli idonei non vincitori e, da ultimo, al personale con contratto flessibile da sottoporre a procedura selettiva pubblica.
In concreto, una posizione era stata assegnata secondo il criterio relativo al personale assunto a tempo determinato mediante selezione pubblica, due posizioni agli idonei non vincitori e le restanti tre posizioni erano state riservate a procedure concorsuali selettive tra i soggetti rientranti nell’ultima categoria.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno sostenuto che l’avviso di ricognizione avrebbe dovuto avere natura soltanto ricognitiva e non avrebbe potuto introdurre preclusioni o impedire la rettifica delle autocertificazioni e l’integrazione della documentazione. È stata quindi dedotta la violazione delle norme sulla partecipazione, sulla trasparenza e sul soccorso istruttorio.
È stata inoltre contestata la legittimità dei criteri regionali e aziendali, assumendo che l’A.S.P. e la Regione avessero introdotto una categoria di stabilizzazione diretta non prevista dalla legge, in particolare mediante la priorità riconosciuta agli idonei non vincitori.
Infine, i ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’avviso avesse dato avvio a un procedimento articolato in più fasi, non correttamente concluso con la deliberazione impugnata.
Istanza cautelare e rinuncia parziale
I ricorrenti avevano chiesto la sospensione della deliberazione, anche in relazione a un contenzioso pendente davanti al giudice del lavoro sulla natura subordinata del rapporto. La domanda cautelare era stata già respinta con il parere n. 203/2024.
Uno dei ricorrenti ha successivamente rinunciato al ricorso. Il Consiglio ha pertanto dichiarato estinto il ricorso limitatamente alla sua posizione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Inammissibilità del ricorso collettivo
Il Collegio ha ricordato che il ricorso collettivo costituisce una deroga alla regola secondo cui ciascun titolare di una posizione giuridica deve proporre una propria azione. Esso è ammissibile quando riguarda un unico provvedimento con pluralità di destinatari o atti connessi, purché i motivi siano identici e non sussista conflitto di interesse tra i ricorrenti.
Nel caso concreto, la posizione del ricorrente escluso era incompatibile con quella degli altri partecipanti che contestavano i criteri di selezione. Le posizioni erano quindi disomogenee e reciprocamente inconciliabili. Per tale ragione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti degli altri ricorrenti.
Valutazione subordinata del merito
Il Consiglio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato.
La legge n. 234/2021 prevede la possibilità di assumere direttamente il personale appartenente alle categorie individuate dalla disposizione e consente, per le ulteriori posizioni o categorie, l’indizione di procedure selettive. L’avviso dell’A.S.P. si collocava quindi nel modello normativo che combina stabilizzazione diretta e successivo svolgimento di selezioni riservate.
La definizione dei criteri di priorità era rimessa alle Regioni. Di conseguenza, l’elaborazione dei criteri regionali e la loro applicazione da parte dell’A.S.P. non costituivano esercizio di un potere privo di attribuzione.
Conoscibilità dei criteri e scorrimento delle graduatorie
Il fatto che i criteri non fossero integralmente trascritti nell’avviso non è stato ritenuto decisivo, poiché l’avviso richiamava le note assessoriali e i protocolli d’intesa attraverso i quali i criteri potevano essere conosciuti e acquisiti dagli interessati.
Il criterio di priorità riconosciuto agli idonei non vincitori è stato ritenuto coerente con il principio generale dello scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci, richiamando l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011.
Conclusioni
Il parere ha concluso per l’estinzione del ricorso limitatamente al ricorrente rinunciante e, quanto agli altri ricorrenti, per l’inammissibilità del ricorso collettivo e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
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