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Parere

Parere n. 113/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Salvatore Abisso e Rosalia Prestia, rappresentati e difesi dall’avv. Rosolino Palazzolo, contro il Comune di Carini, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di diniego di condono edilizio e dell’ordinanza 31/2025.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti di diniego di condono edilizio e dell’ordinanza n. 31/2025, con richiesta di sospensione cautelare

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Nel ricorso straordinario proposto contro i dinieghi di condono edilizio e l’ordinanza n. 31/2025, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. La questione esaminata in via sommaria riguarda soprattutto la prova della data di realizzazione dell’immobile e della consistenza originaria del manufatto abusivo, ai fini della dimostrazione della sua preesistenza al 31 dicembre 1993, termine rilevante ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I ricorrenti hanno prodotto la domanda di condono e una perizia giurata, quest’ultima fondata anche su un’aerofotogrammetria del dicembre 1995.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che, nella fase di delibazione sommaria, non risultavano integrati i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. È stato affermato che grava sui ricorrenti l’onere di fornire una prova rigorosa sia dell’epoca di edificazione sia della consistenza originaria dell’abuso. La sola domanda di condono e la perizia giurata sono state ritenute insufficienti. In particolare, l’aerofotogrammetria del dicembre 1995, essendo successiva di circa due anni al termine del 31 dicembre 1993, non consentiva di dimostrare con sufficiente attendibilità la preesistenza del manufatto alla data richiesta. Il Collegio ha riservato ogni decisione sulle questioni processuali e di merito alla successiva fase procedurale.

Osservazioni

Prova della data di realizzazione e della consistenza dell’immobile

Nella fase cautelare grava sui ricorrenti l’onere di provare rigorosamente sia l’epoca di edificazione sia la consistenza originaria del manufatto abusivo.

Valore probatorio della domanda di condono e della perizia giurata

La mera produzione della domanda di condono e di una perizia giurata non è sufficiente, di per sé, a fondare la ragionevole certezza della data di realizzazione del manufatto.

Aerofotogrammetria del dicembre 1995

Un’aerofotogrammetria successiva al 31 dicembre 1993 non è idonea, con sufficiente attendibilità, a dimostrare la preesistenza del manufatto entro il termine richiesto dall’art. 39 della legge n. 724/1994.

Norme richiamate

  • art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724

    termine del 31 dicembre 1993

    Ai fini della valutazione cautelare, la prova della realizzazione del manufatto entro il termine previsto dalla disposizione deve essere rigorosa e non può fondarsi su elementi successivi alla data utile privi di adeguata capacità dimostrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo al diniego di condono edilizio, il ricorrente deve fornire una prova rigorosa dell’epoca di realizzazione dell’abuso e della sua consistenza originaria, quando tali elementi siano decisivi per verificare la condonabilità del manufatto.
  • La domanda di condono e una perizia giurata, considerate isolatamente, non dimostrano necessariamente la data di ultimazione dei lavori, se non sono corroborate da elementi oggettivi e temporalmente pertinenti.
  • Un documento aerofotogrammetrico successivo alla data entro la quale l’abuso deve risultare realizzato può non essere sufficiente a provare la preesistenza del manufatto alla data legalmente rilevante.
  • La decisione sulla cautelare può essere negativa per insufficienza della prova sommaria, con riserva delle questioni di rito e di merito alla successiva fase del procedimento.

Diniego di condono edilizio e ordinanza di demolizione: rigetto della cautelare

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato la domanda cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro provvedimenti di diniego di condono edilizio e contro l’ordinanza n. 31/2025 del Comune di Carini.

Oggetto della fase cautelare

La Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso la relazione dell’Ufficio legislativo e legale chiedendo il parere ai fini della decisione sulla sospensione cautelare degli atti impugnati. Il Collegio ha precisato che l’esame avviene allo stato degli atti e secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare.

Questione della prova dell’epoca dell’abuso

La questione centrale è costituita dalla data di realizzazione dell’immobile e dalla sua consistenza originaria. Tali elementi sono rilevanti per verificare la riconducibilità dell’abuso al termine previsto dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, individuato nel 31 dicembre 1993.

Il Collegio ha posto a carico dei ricorrenti l’onere di fornire una prova rigorosa sia dell’epoca di edificazione sia della consistenza originaria del manufatto abusivo.

Valutazione della documentazione prodotta

I ricorrenti hanno prodotto la domanda di condono e una perizia giurata. Il Consiglio ha ritenuto tali elementi, considerati nel caso concreto, inidonei a raggiungere una ragionevole certezza circa l’epoca di realizzazione del manufatto.

La perizia richiamava un’aerofotogrammetria risalente al dicembre 1995. Poiché tale documento è successivo di circa due anni rispetto alla data del 31 dicembre 1993, esso non è stato ritenuto sufficientemente attendibile per dimostrare che il manufatto esistesse già entro il termine legalmente rilevante.

Esito cautelare

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso parere contrario alla sospensione degli atti impugnati e ha ritenuto che l’istanza cautelare dovesse essere respinta. La decisione è limitata alla fase cautelare: ogni ulteriore questione di rito e di merito è stata espressamente riservata alla successiva fase procedurale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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