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Parere

Parere n. 713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giuseppe Melis, contro Comune di Cagliari, e nei confronti di Arst Spa, avverso l’ordinanza n. 2064 del 19 ottobre 2022, con la quale è stata irrogata la sanzione interdittiva della sospensione della concessione;

Giustizia amministrativa202300183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza dirigenziale n. 2064 del 19 ottobre 2022, recante la sospensione della concessione di suolo pubblico e la successiva decadenza dalla concessione.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Cagliari, a seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni relative a una concessione di suolo pubblico per l’esercizio di un’attività di somministrazione mediante auto bar, ha disposto un’ulteriore sospensione della concessione per 33 giorni e la successiva decadenza dalla concessione. Sono stati dedotti: la nullità dell’atto per asserita mancanza della firma, omessa pubblicazione all’albo pretorio e mancata certificazione di conformità all’originale; l’assenza di una base normativa nazionale o regionale per la decadenza o revoca conseguente al cumulo di sanzioni; l’errata applicazione dell’art. 50 del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche; la violazione dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981 sulla reiterazione; l’eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, travisamento, difetto di motivazione e illogicità; nonché la violazione dell’art. 9 della legge n. 689/1981. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. Con il precedente parere n. 1174/2025 la Sezione aveva respinto gran parte dei motivi e disposto un supplemento istruttorio limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981 e dell’art. 50, commi 5 e 7, del regolamento comunale, anche con riguardo al calcolo cumulativo dei periodi di sospensione e alla soglia temporale per la decadenza.

Il parere

La Sezione, facendo proprie le argomentazioni della relazione integrativa ministeriale, respinge anche i motivi sui quali era stato disposto il supplemento istruttorio. La violazione delle prescrizioni del titolo concessorio ha natura disciplinare e non costituisce una violazione amministrativa sanzionata con il pagamento di una somma di denaro; pertanto, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 689/1981, la disciplina generale sulle sanzioni amministrative non è applicabile. Sono quindi inconferenti i richiami agli artt. 8-bis e 9 della medesima legge. La Sezione ritiene altresì corretta l’applicazione del paragrafo 2 dell’art. 50 del regolamento comunale, anziché del paragrafo 1. Il ricorso è pertanto rigettato; l’istanza cautelare è assorbita.

Osservazioni

Natura della violazione e applicabilità della legge n. 689/1981

La violazione delle prescrizioni del titolo concessorio è qualificata come violazione disciplinare e non amministrativa. Ne consegue, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 689/1981, la non applicabilità delle disposizioni del relativo capo, comprese quelle sulla reiterazione e sul concorso di violazioni.

Art. 50 del regolamento comunale - Individuazione del paragrafo applicabile

È ritenuta corretta l’applicazione del paragrafo 2 dell’art. 50 del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in luogo del paragrafo 1 invocato dal ricorrente.

Cumulo delle sospensioni e decadenza dalla concessione

Le contestazioni relative al cumulo materiale dei periodi di sospensione e al superamento della soglia prevista per la decadenza non conducono all’accoglimento del ricorso, poiché si fondano sull’erronea applicazione della disciplina generale delle sanzioni amministrative e sull’erronea individuazione della disposizione regolamentare applicabile.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    nullità del provvedimento

    Il motivo fondato sulla pretesa nullità dell’ordinanza per mancanza della firma, omessa pubblicazione e mancata certificazione di conformità è stato già disatteso nel precedente parere richiamato dalla Sezione.

  • art. 12 l. n. 689/1981

    Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

    La disciplina generale delle sanzioni amministrative non si applica alle violazioni disciplinari del titolo concessorio.

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    reiterazione delle violazioni

    La norma non è invocabile nel caso concreto, poiché la violazione contestata ha natura disciplinare e non amministrativa.

  • art. 9 l. n. 689/1981

    Il richiamo è privo di rilevanza, per la non applicabilità della legge n. 689/1981 alla violazione disciplinare accertata.

  • artt. 15 e 17 l.r. Sardegna n. 5/2006

    Sono stati invocati dal ricorrente per contestare la base normativa della revoca o decadenza, ma il ricorso è stato rigettato.

  • art. 50 del regolamento del Comune di Cagliari sul commercio su aree pubbliche

    comma 5: «Per qualunque violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo la graduazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.»

    La Sezione ritiene applicabile il paragrafo 2, e non il paragrafo 1, dell’art. 50 del regolamento comunale.

Massime di principio

  • La disciplina generale della legge n. 689/1981 si applica alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, ma non alle violazioni disciplinari, ai sensi dell’art. 12 della medesima legge.
  • Quando la violazione consiste nell’inosservanza delle prescrizioni di un titolo concessorio ed è sanzionata mediante misure interdittive o sospensive di natura disciplinare, non trovano applicazione le regole sulla reiterazione delle violazioni amministrative previste dall’art. 8-bis della legge n. 689/1981.
  • L’individuazione della sanzione applicabile a una violazione del titolo concessorio deve essere effettuata sulla base della specifica disposizione regolamentare pertinente, senza estendere analogicamente disposizioni riferite a fattispecie diverse.

Impugnazione della sospensione e della decadenza dalla concessione di suolo pubblico

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di una ditta individuale contro il Comune di Cagliari, nei confronti di Arst S.p.A., per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 2064 del 19 ottobre 2022. L’ordinanza aveva disposto una sospensione della concessione di suolo pubblico per 33 giorni e previsto, al termine della sospensione, la decadenza dalla concessione relativa all’esercizio di un’attività di somministrazione mediante auto bar.

Fatti e procedimento sanzionatorio

Il ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione al trasferimento della propria attività in un’altra area comunale e aveva realizzato una struttura amovibile in metallo. A seguito di accertamenti della polizia locale, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino, applicando anche la sospensione dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per la violazione delle prescrizioni della concessione. Poiché il ricorrente non aveva ottemperato alle ordinanze, era stata disposta un’ulteriore sospensione di 33 giorni e la successiva decadenza dalla concessione. Il 19 gennaio 2023 l’ordinanza era stata eseguita coattivamente mediante lo sgombero dell’auto bar e dell’area occupata.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha contestato l’ordinanza sotto diversi profili:

  • nullità dell’atto per asserita mancanza della firma, omessa pubblicazione all’albo pretorio e mancata certificazione di conformità all’originale;
  • assenza di una base normativa nazionale o regionale per disporre la revoca o la decadenza della concessione in ragione del cumulo di sanzioni;
  • errata applicazione dell’art. 50 del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche;
  • violazione dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981, ritenendo applicabile la disciplina della reiterazione delle violazioni amministrative;
  • eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, travisamento, difetto di motivazione e illogicità;
  • violazione dell’art. 9 della legge n. 689/1981.

È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di esercitare l’attività lavorativa.

Precedente parere e supplemento istruttorio

Con il parere n. 1174/2025 la Sezione aveva già respinto gran parte dei motivi di ricorso. Aveva disposto un supplemento istruttorio soltanto sulle questioni riguardanti l’applicabilità dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981 e dell’art. 50, commi 5 e 7, del regolamento comunale.

In particolare, il ricorrente sosteneva che, applicando l’art. 50, comma 5, la seconda violazione avrebbe dovuto comportare una sospensione di quattro giorni, per una sospensione complessiva di 37 giorni, inferiore alla soglia di 40 giorni indicata come presupposto della decadenza.

Qualificazione della violazione

La Sezione ritiene convincenti le argomentazioni contenute nella relazione integrativa ministeriale secondo cui la violazione delle prescrizioni del titolo concessorio ha natura disciplinare, non amministrativa.

La qualificazione è decisiva perché l’art. 12 della legge n. 689/1981 limita l’ambito di applicazione della disciplina alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e stabilisce espressamente che essa non si applica alle violazioni disciplinari. Di conseguenza, non possono essere invocate nel caso concreto le disposizioni della legge n. 689/1981 sulla reiterazione e sul concorso di violazioni.

Applicazione del regolamento comunale

La Sezione ritiene inoltre corretta l’applicazione del paragrafo 2 dell’art. 50 del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, anziché del paragrafo 1 richiamato dal ricorrente.

Ne consegue che le contestazioni relative al calcolo cumulativo dei periodi di sospensione e al mancato superamento della soglia temporale per la decadenza non sono fondate. Esse presuppongono, infatti, l’applicazione della disciplina generale sulle sanzioni amministrative e della diversa disposizione regolamentare sostenute dal ricorrente, entrambe ritenute non pertinenti dalla Sezione.

Esito

La Sezione rigetta il ricorso straordinario e dichiara assorbita l’istanza cautelare. Il rigetto conferma, per quanto rileva nel parere, la legittimità dell’ordinanza comunale di sospensione della concessione e della conseguente decadenza.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPubblici esercizi e somministrazioneRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelare

Testo integrale

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