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Parere

Parere n. 711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Richiesta di parere in ordine alla proposta di nomina dell''Ispettore nazionale del Corpo militare volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Possibilità di nominare l’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana discostandosi dalla designazione del Presidente nazionale dell’Associazione e conferendo il grado di maggiore generale anche a un ufficiale non già richiamato in servizio.

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero della Difesa ha chiesto se, ai sensi dell’art. 1683 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, la designazione del candidato effettuata dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana sia vincolante oppure se il Ministro possa non condividerla e proporre un diverso candidato al Presidente della Repubblica. È stato inoltre chiesto se il candidato debba essere già richiamato in servizio e se il richiamo possa essere disposto successivamente al decreto presidenziale di nomina, ai sensi dell’art. 273, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del quesito, anche alla luce dell’assenza di contenzioso pendente e della rilevanza istituzionale della questione. L’istruttoria ha riguardato altresì lo stato giuridico dell’Ispettore in carica, il rapporto tra posizione di congedo e posizione di riserva, le modalità dei richiami in servizio e il coordinamento tra la disciplina del Codice dell’ordinamento militare e quella del d.lgs. n. 178/2012.

Il parere

Il quesito è stato ritenuto ammissibile. La Sezione ha chiarito che l’art. 1683 del Codice dell’ordinamento militare configura un procedimento articolato in tre fasi: designazione del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, proposta del Ministro della Difesa e decreto di nomina del Presidente della Repubblica. La designazione non è vincolante per il Ministro, poiché la nomina costituisce un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e da finalità strategiche, e il Ministro esercita i relativi poteri e facoltà nei confronti del Corpo militare volontario ai sensi dell’art. 197 del Codice. Tuttavia, in applicazione del principio di leale collaborazione, la scelta del candidato deve essere condivisa tra il Presidente dell’Associazione e il Ministro, affinché la designazione possa confluire nella proposta ministeriale. La Sezione ha inoltre rilevato che il candidato deve possedere il requisito di essere colonnello in servizio proveniente dal medesimo Corpo; il quadro normativo esaminato non prevede invece una durata dell’incarico né specifiche ipotesi ordinarie di sostituzione. La sostituzione dell’Ispettore in carica è comunque ammissibile mediante l’avvio di un nuovo procedimento di nomina, purché la scelta sia adeguatamente motivata, soprattutto in assenza di cause naturali o personali di cessazione dell’incarico. La Sezione ha espresso il parere nei termini della motivazione, precisando di non poter esaminare la concreta vicenda individuale senza incorrere nell’inammissibilità del quesito.

Osservazioni

Ammissibilità del quesito

La richiesta è ammissibile perché non risultano controversie giurisdizionali pendenti o in corso di attivazione e la questione concerne l’interpretazione di una disciplina complessa, rilevante per attività istituzionali significative, non una mera attività gestionale o dirigenziale.

Art. 1683 d.lgs. 66/2010 - Designazione e proposta ministeriale

La designazione del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana non è vincolante per il Ministro della Difesa. Il procedimento comprende tre fasi autonome — designazione, proposta ministeriale e decreto presidenziale — che confluiscono nel decreto di nomina.

Principio di leale collaborazione

La facoltà del Ministro di non condividere la designazione non esclude la necessità di una condivisione istituzionale della scelta tra Presidente dell’Associazione e Ministro della Difesa, in ragione della natura di alta amministrazione della nomina e della necessità di assicurare coesione organizzativa.

Requisiti soggettivi del candidato

L’Ispettore nazionale deve essere scelto tra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo Corpo. La Sezione non ha ritenuto necessario che il candidato sia già richiamato in servizio, ma ha precisato che il quesito non può essere utilizzato per decidere la concreta situazione individuale.

Durata dell’incarico e sostituzione dell’Ispettore

L’art. 1683 del d.lgs. 66/2010 non stabilisce una durata dell’incarico. In assenza di cause naturali, personali o della cessazione del servizio militare, l’incarico non si conclude automaticamente; tuttavia è possibile avviare un nuovo procedimento di nomina e sostituzione, purché la scelta sia adeguatamente motivata.

Richiamo in servizio

Il richiamo in servizio è distinto dalla nomina e dall’impiego del Corpo militare volontario. La disciplina esaminata collega il richiamo alle esigenze addestrative, operative o emergenziali e non stabilisce una durata minima o massima generale dei periodi di richiamo.

Limiti dell’esame consultivo

La Sezione ha fornito principi generali sul quadro normativo vigente, ma ha escluso l’esame della specifica vicenda concreta, poiché ciò avrebbe potuto trasformare il parere in una valutazione sostitutiva dell’azione amministrativa o in una forma di consulenza su una controversia individuale.

Norme richiamate

  • art. 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444

    le richieste di parere devono provenire dal Ministro

    La richiesta e gli adempimenti istruttori devono essere riconducibili al Ministro o a un suo delegato; una nota proveniente esclusivamente dal Capo dell’Ufficio legislativo non è sufficiente se non risulta autorizzata o riferibile al Ministro.

  • art. 1683 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    l’Ispettore … è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa su designazione del presidente nazionale dell’Associazione

    La disposizione prevede un procedimento trilaterale composto da designazione, proposta ministeriale e decreto presidenziale; la designazione non vincola il Ministro e non è prevista una durata dell’incarico.

  • art. 197 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare volontario

    La norma giustifica l’autonomo potere valutativo del Ministro nella procedura di nomina e il suo coinvolgimento nella vigilanza e nella preparazione del Corpo.

  • art. 1653, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    i richiami del personale militare dell’Associazione sono disposti con precetto adottato in seguito all’autorizzazione del Presidente nazionale

    La disciplina distingue il richiamo in servizio dalla nomina e prevede specifiche modalità per le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo.

  • art. 1661 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d’ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva

    La disposizione disciplina il passaggio nella posizione di riserva e la possibilità di impiego per servizi territoriali al raggiungimento dei limiti di età indicati.

  • art. 1666, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    cessazione dalla riserva al compimento di anni 78

    Il compimento del settantottesimo anno costituisce una causa di cessazione dalla posizione di riserva e può incidere sulla permanenza nell’incarico di Ispettore nazionale.

  • art. 273 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    l’impiego del Corpo militare della Croce Rossa Italiana è disposto dal Presidente nazionale C.R.I.

    La norma riguarda l’impiego del Corpo e non rende il richiamo in servizio una condizione necessaria e automatica della nomina dell’Ispettore.

  • art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178

    il Corpo Militare Volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo

    Il decreto rinvia, per quanto non diversamente disposto, al Codice dell’ordinamento militare e stabilisce che il Corpo sia composto da personale volontario in congedo.

  • art. 1, comma 4, lett. d), d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178

    svolgono attività ausiliarie delle Forze armate in Italia e all’estero in tempo di pace o di grave crisi internazionale

    La disposizione conferma la funzione ausiliaria del Corpo militare volontario rispetto alle Forze armate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La designazione prevista dall’art. 1683 del d.lgs. n. 66/2010 costituisce una fase necessaria del procedimento di nomina dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, ma non vincola il Ministro della Difesa, al quale spetta una autonoma valutazione prima della formulazione della proposta al Presidente della Repubblica.
  • La nomina dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è un atto di alta amministrazione, nel quale si raccordano indirizzo politico e attività amministrativa; essa è quindi ampiamente discrezionale, pur restando soggetta a impugnazione e ai principi di ragionevolezza, coerenza e adeguata motivazione.
  • In applicazione del principio di leale collaborazione, la designazione del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e la proposta del Ministro della Difesa devono tendere alla condivisione della scelta del candidato, in ragione della funzione ausiliaria del Corpo e dei rapporti istituzionali tra Associazione e Ministero.
  • L’assenza nell’art. 1683 del d.lgs. n. 66/2010 di un termine di durata dell’incarico comporta che l’Ispettore nazionale non cessi automaticamente allo scadere di un periodo predeterminato; la sostituzione resta possibile mediante un nuovo procedimento di nomina, ma deve essere adeguatamente motivata quando non ricorrano cause naturali, personali o di cessazione del servizio militare.
  • Il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario è istituto distinto dalla nomina dell’Ispettore nazionale e dall’impiego del Corpo: il richiamo è collegato alle esigenze addestrative, operative o emergenziali e non costituisce, di per sé, una condizione normativa automatica per la validità della nomina.
  • Nel parere facoltativo il Consiglio di Stato può enunciare principi interpretativi generali, ma non può sostituirsi all’amministrazione nella decisione su una concreta vicenda individuale né pronunciarsi su questioni già divenute oggetto di controversia giurisdizionale.

Nomina dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il quesito formulato dal Ministero della Difesa sulla procedura di nomina dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e sui rapporti tra designazione del Presidente nazionale della CRI, proposta ministeriale, decreto presidenziale di nomina e richiamo in servizio.

Premesse e istruttoria

Il Ministero aveva rappresentato che il Presidente nazionale della CRI intendeva sostituire l’Ispettore nazionale in carica, designando un altro ufficiale. Il Ministero non aveva condiviso la designazione e non aveva dato corso alla proposta di nomina.

La Sezione ha disposto due pareri interlocutori per acquisire chiarimenti sullo stato del procedimento, sull’eventuale esistenza di contenzioso, sulla posizione giuridica dell’Ispettore in carica, sui richiami in servizio e sulla distinzione tra congedo e riserva. Ha inoltre richiamato l’art. 36 del r.d. n. 444/1942, rilevando che le richieste di parere devono provenire dal Ministro o essere a lui riconducibili. Gli elementi istruttori sono stati successivamente trasmessi con autorizzazione espressa del Ministro della Difesa.

Ammissibilità del quesito

La Sezione ha ritenuto ammissibile la richiesta perché non risultavano controversie giurisdizionali pendenti e la questione riguardava l’interpretazione di una disciplina complessa e istituzionalmente rilevante. Il parere facoltativo, tuttavia, non può essere richiesto per ottenere una soluzione su una mera esigenza gestionale né può sovrapporsi alla responsabilità amministrativa o alla funzione giurisdizionale.

Quadro normativo

L’art. 1683 del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che l’Ispettore nazionale sia prescelto tra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo Corpo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, con contestuale conferimento del grado di maggiore generale, su proposta del Ministro della Difesa e su designazione del Presidente nazionale dell’Associazione.

L’art. 1653, comma 2, disciplina i richiami del personale militare dell’Associazione; l’art. 1661 riguarda il passaggio nella posizione di riserva e l’impiego per servizi territoriali; l’art. 1666 prevede la cessazione dalla riserva al compimento del settantottesimo anno di età.

L’art. 273 del d.P.R. n. 90/2010 dispone che l’impiego del Corpo militare della Croce Rossa sia disposto dal Presidente nazionale, sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della Difesa. L’art. 197 del Codice dell’ordinamento militare attribuisce al Ministro i relativi poteri e facoltà nei confronti del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie.

Il d.lgs. n. 178/2012 ha trasformato la CRI in persona giuridica di diritto privato, mantenendone la funzione di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri. L’art. 5, comma 3, prevede che il Corpo militare volontario sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, con rinvio al Codice dell’ordinamento militare per quanto non diversamente disposto.

Natura della procedura di nomina

La Sezione ha individuato tre fasi logicamente e cronologicamente autonome: la designazione del Presidente nazionale della CRI, la proposta del Ministro della Difesa e il decreto del Presidente della Repubblica. Le fasi confluiscono nel decreto presidenziale, che costituisce la sintesi giuridico-istituzionale del procedimento.

La nomina è qualificata come atto di alta amministrazione, poiché raccorda indirizzo politico e attività amministrativa e risponde a finalità strategiche. Ne deriva un’ampia discrezionalità nella scelta, pur restando l’atto impugnabile e soggetto ai principi che regolano l’esercizio del potere amministrativo.

Rapporto tra designazione e proposta ministeriale

La designazione del Presidente nazionale della CRI non è vincolante per il Ministro della Difesa. Il Ministro può quindi non condividerla e valutare autonomamente il candidato, anche in considerazione dei poteri attribuitigli dall’art. 197 del Codice dell’ordinamento militare.

Tale autonomia non esclude il principio di leale collaborazione. La Sezione ha ritenuto necessario che la scelta sia condivisa tra il Presidente dell’Associazione e il Ministro, così da assicurare la coesione tra le componenti della Croce Rossa e la compatibilità dell’organizzazione del Corpo con i rapporti di vigilanza e collaborazione con il Ministero della Difesa.

Durata dell’incarico e sostituzione

L’art. 1683 non stabilisce una durata dell’incarico. In assenza di cause naturali, decisioni personali o cessazione del servizio militare, il sistema non prevede una conclusione automatica della funzione.

La sostituzione dell’Ispettore resta tuttavia possibile mediante l’avvio di un nuovo procedimento di nomina. Quando non ricorrano cause naturali o personali di cessazione, la decisione di sostituire l’Ispettore deve essere adeguatamente motivata, in ragione della stabilità dell’incarico e della mancanza di un termine legale predeterminato.

Richiamo in servizio e posizione giuridica

La Sezione ha distinto la nomina dall’impiego e dal richiamo in servizio. Il Corpo militare volontario è composto da personale in congedo, che può essere richiamato per esigenze addestrative, operative o emergenziali. Il richiamo è collegato alle esigenze concrete di impiego e non coincide con la nomina dell’Ispettore.

La disciplina esaminata non prevede una durata minima o massima generale dei periodi di richiamo. La Sezione non ha però definito in concreto la legittimità dei singoli richiami né la specifica posizione dell’Ispettore interessato, limitandosi a enunciare i criteri interpretativi generali richiesti dall’amministrazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere nei termini della motivazione. In sintesi, il Ministro della Difesa può non condividere la designazione del Presidente nazionale della CRI, poiché la designazione non è vincolante, ma deve esercitare tale potere nel quadro della leale collaborazione e con adeguata considerazione della natura di alta amministrazione della nomina. La sostituzione dell’Ispettore in carica è possibile, ma deve essere motivata quando non dipenda da una causa automatica di cessazione. La Sezione ha escluso ogni valutazione puntuale della vicenda concreta.

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