Parere n. 712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per la revocazione del d.P.R. del 30 luglio 2008, conforme al parere n. 4310/2007 del Consiglio di Stato, reso all’adunanza del 2 aprile 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per la revocazione del d.P.R. 30 luglio 2008, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 4310/2007, con cui era stato respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto nuovamente la revocazione del d.P.R. 30 luglio 2008, deducendo inizialmente il ritrovamento di un documento non acquisito nel procedimento, costituito da una nota del 12 maggio 2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, recante indicazioni operative per l’elezione di domicilio e la nomina del difensore di un indagato. Nel corso del procedimento ha poi prospettato anche che il precedente parere fosse fondato su un falso relativo alla data dei fatti contestati e ha chiesto la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non imporrebbe al funzionario istruttore di svolgere gli accertamenti richiesti dall’inquisito. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se il nuovo ricorso fosse ammissibile, considerata la precedente revocazione già dichiarata in parte inammissibile e in parte irricevibile, nonché la successiva improponibilità della revocazione del parere reso sulla prima revocazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, ha rilevato l’indeterminatezza e la contraddittorietà del motivo di revocazione: il ricorso introduttivo faceva riferimento al ritrovamento di un nuovo documento, mentre la replica alla relazione ministeriale prospettava un diverso motivo, relativo a un presunto falso concernente la data dei fatti. Tale nuova deduzione non poteva essere introdotta con la memoria di replica, destinata soltanto a illustrare i motivi già proposti e non ad ampliare il thema decidendum. In secondo luogo, la nota del 12 maggio 2006 non costituiva un documento nuovo, poiché il ricorrente ne aveva già discusso e l’aveva indicata o allegata nel ricorso originario e nella precedente revocazione. Non era quindi possibile proporre una nuova revocazione fondata sul medesimo motivo e sul medesimo fatto. Anche considerando il motivo come diverso, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: il ricorrente non aveva indicato la data di recupero del documento né provato che la mancata produzione fosse dipesa da forza maggiore o dal fatto dell’avversario, elementi richiesti a pena di inammissibilità. L’irrevocabilità del d.P.R. 30 luglio 2008 rendeva inoltre irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata.
Osservazioni
Indeterminatezza del motivo di revocazione
Il ricorso alternava la deduzione del ritrovamento di un nuovo documento alla prospettazione di un presunto falso relativo alla data dei fatti contestati. Tale confusione tra motivi diversi rendeva il ricorso inammissibile.
Divieto di nuovi motivi nella memoria di replica
La memoria di replica può illustrare i motivi già dedotti, ma non può introdurre nuovi motivi di impugnazione né ampliare il thema decidendum.
Documento già conosciuto e utilizzato negli atti precedenti
La nota del 12 maggio 2006 non possedeva il carattere di documento nuovo, poiché il ricorrente ne aveva già discusso nel ricorso originario e nella precedente revocazione, indicandola o allegandola come documento giustificativo della propria condotta.
Revocazione della revocazione sul medesimo motivo
Non è possibile proporre una nuova revocazione in relazione allo stesso motivo e al medesimo fatto già fatti valere in una precedente revocazione.
Requisiti del documento nuovo
Anche ove il motivo fosse stato considerato diverso, il ricorrente non aveva indicato la data di recupero del documento né provato la forza maggiore o il fatto dell’avversario impeditivi della sua precedente produzione; il ricorso era quindi inammissibile.
Questione di legittimità costituzionale
La questione relativa all’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981 era irrilevante, poiché l’accertata irrevocabilità del d.P.R. 30 luglio 2008 impediva comunque di incidere sulla decisione ormai definitiva.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 1199/1971
La disposizione consente la revocazione del decreto decisorio sul ricorso straordinario nei casi previsti dalla disciplina della revocazione.
art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione per ritrovamento di un documento nuovo presuppone che il documento sia decisivo e che la parte non abbia potuto produrlo per forza maggiore o per fatto dell’avversario.
art. 395, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.
I motivi di revocazione devono essere specificamente dedotti e non possono essere confusi o sostituiti nel corso del procedimento mediante una memoria di replica.
art. 398, comma 2, c.p.c.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell’art. 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.
L’indicazione del giorno del recupero del documento e delle prove relative ai presupposti della revocazione è requisito necessario a pena di inammissibilità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata contestazione di specifiche circostanze documentate dall’amministrazione può corroborare la ricostruzione fattuale posta a fondamento dell’inammissibilità.
artt. 326 e 327 c.p.c.
Il parere richiama il termine perentorio di trenta giorni dal recupero del documento per la proposizione della revocazione, ai fini della verifica della ricevibilità.
art. 107 c.p.a.
La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
Il principio è stato richiamato dall’amministrazione per restituire una precedente richiesta volta alla revocazione del parere reso sulla prima revocazione.
art. 19, comma 4, d.P.R. 737/1981
La questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante per l’irrevocabilità del decreto decisorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario per revocazione il motivo deve essere indicato in modo chiaro e coerente sin dall’atto introduttivo; la memoria di replica non può introdurre un diverso motivo di revocazione né modificare il thema decidendum.
- Il ritrovamento di un documento non integra un motivo di revocazione quando il documento era già conosciuto, discusso o prodotto dalla parte nel giudizio originario o in una precedente revocazione.
- Non è ammissibile una nuova revocazione fondata sul medesimo motivo e sul medesimo fatto già dedotti in una precedente revocazione.
- La revocazione per documento nuovo richiede, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di recupero del documento e la prova della sua decisività, nonché dell’impossibilità di produrlo anteriormente per forza maggiore o per fatto dell’avversario.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando il provvedimento impugnato è ormai irrevocabile e l’eventuale scrutinio non potrebbe produrre effetti sulla decisione.
Revocazione di un decreto decisorio su sanzione disciplinare di un ex ispettore della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex ispettore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, volto a ottenere la revocazione del d.P.R. 30 luglio 2008, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 4310/2007. Quel decreto aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, irrogata dal Capo della Polizia ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 10, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
Pregresse iniziative revocatorie
Il ricorrente aveva già proposto una prima revocazione del medesimo d.P.R., sostenendo che il parere n. 4310/2007 fosse fondato su un’erronea ricostruzione dei fatti. Tale ricorso era stato dichiarato, con d.P.R. 3 novembre 2014 conforme al parere n. 3238/2013, in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Successivamente era stata chiesta anche la revocazione del parere n. 3238/2013. Il Ministero aveva restituito l’atto richiamando l’art. 107 c.p.a., secondo cui la decisione resa nel giudizio di revocazione non può essere nuovamente impugnata per revocazione. Le ulteriori istanze presentate dal ricorrente erano state restituite per l’assenza dei presupposti previsti dai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.
Nuovo ricorso e motivi dedotti
Con il nuovo ricorso, notificato il 25 gennaio 2021, il ricorrente ha inizialmente sostenuto di avere rinvenuto un documento mai acquisito nel procedimento, richiamando una nota del 12 maggio 2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. La nota riguardava l’elezione di domicilio e la nomina del difensore di un indagato ospite di un centro di permanenza temporanea e recava annotazioni manoscritte riferite al ricorrente.
Nelle successive controdeduzioni alla restituzione, il ricorrente ha insistito sul carattere nuovo del documento e ha chiesto anche la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981, nella parte in cui non prevederebbe l’obbligo del funzionario istruttore di svolgere gli accertamenti richiesti dall’inquisito.
Nella replica alla relazione ministeriale, tuttavia, il ricorrente ha prospettato un diverso motivo, sostenendo che il precedente parere fosse fondato su un falso concernente la data della condotta contestata. Secondo tale nuova prospettazione, il fatto non sarebbe avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 maggio, ma nella notte del 16 maggio 2006.
Indeterminatezza e mutamento dei motivi
Il Consiglio di Stato ha ritenuto già di per sé sufficiente l’indeterminatezza del motivo di revocazione. Il ricorrente aveva infatti alternato la deduzione del ritrovamento di un documento nuovo alla denuncia di un presunto falso relativo alla data dei fatti.
La memoria di replica non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi di impugnazione. Essa ha la sola funzione di illustrare e precisare le censure già formulate, senza ampliare il thema decidendum. La nuova deduzione relativa al presunto falso non poteva quindi essere esaminata come motivo autonomo.
Documento non nuovo e precedente deduzione dello stesso fatto
Esaminando comunque il motivo relativo al documento, la Sezione ha condiviso le osservazioni del Ministero secondo cui la nota del 12 maggio 2006 non era nuova. Il ricorrente ne aveva già discusso nel ricorso originario, affermando che il proprio accesso al centro era stato disposto dal dirigente del commissariato per ordine del pubblico ministero.
La stessa nota era stata nuovamente richiamata nella prima revocazione, nella quale il ricorrente aveva indicato la disposizione del pubblico ministero del 12 maggio 2006 e le annotazioni apposte sul documento. La mancata replica a tale circostanza, specificamente evidenziata dal Ministero, ha ulteriormente corroborato la ricostruzione dell’amministrazione, anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Non era dunque possibile fondare una nuova revocazione sul ritrovamento di un documento già conosciuto e utilizzato negli atti precedenti, né proporre la revocazione della revocazione in relazione allo stesso motivo e al medesimo fatto.
Mancanza dei requisiti formali e sostanziali del documento nuovo
La Sezione ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato inammissibile anche qualora il motivo fosse stato considerato diverso da quello già dedotto.
Ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971, la revocazione per documento nuovo richiede che il documento sia decisivo e che la parte non abbia potuto produrlo nel giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario.
Inoltre, l’art. 398, comma 2, c.p.c. impone di indicare, a pena di inammissibilità, il giorno del recupero del documento e le prove relative ai presupposti della revocazione. Il ricorrente non aveva indicato la data di recupero della nota né aveva dimostrato l’esistenza di una causa di forza maggiore o di un comportamento dell’avversario che avesse impedito la produzione tempestiva.
Il parere richiama anche il termine perentorio di trenta giorni dal recupero del documento, desumibile dagli artt. 326 e 327 c.p.c., ai fini della verifica della tempestività della domanda revocatoria.
Irrilevanza della questione di costituzionalità
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981 è stata ritenuta irrilevante. L’irrevocabilità del d.P.R. 30 luglio 2008 impediva infatti che la questione potesse incidere sulla decisione relativa al provvedimento ormai definitivo.
Esito
Per tutte queste ragioni, la Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario per revocazione debba essere dichiarato inammissibile. La Segreteria è stata inoltre incaricata di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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