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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28994/2019 del 11/11/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tutore)

La controversia

Il medico ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 243/2016, che aveva confermato la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del minore, rappresentato dal genitore e poi tutore. I fatti risalivano al 1992: durante la gravidanza, seguita dal medico, la gestante aveva avuto una minaccia di aborto all’ottavo mese e soffriva di gestosi; era stato inoltre rilevato un inadeguato accrescimento fetale nel novembre 1992. La donna fu ricoverata presso una casa di cura priva di adeguate strutture di neonatologia e terapia intensiva neonatale e partorì il 9 dicembre 1992; il neonato, affetto da gravi patologie neurologiche, fu trasferito dal giorno successivo all’ospedale dell’Aquila. I giudici di merito ravvisarono la responsabilità del medico per non avere sconsigliato il parto nella struttura non attrezzata e per l’incompleta tenuta della cartella clinica, imputata anche al medico che aveva seguito il parto. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. e all’art. 3 del d.l. n. 158/2012, il ricorrente sosteneva che la responsabilità, per fatti anteriori alla legge Balduzzi, dovesse essere qualificata come extracontrattuale e non come contrattuale da contatto sociale. Con il secondo motivo, richiamando l’art. 2043 c.c. e l’art. 41 c.p., contestava la sussistenza del nesso causale e censurava la valutazione delle possibili preesistenze patologiche sulla base della consulenza tecnica. Con il terzo motivo, in relazione agli artt. 115 c.p.c., 1221 c.c. e 41 c.p., lamentava che non fossero state adeguatamente individuate le cause naturali concorrenti e la loro incidenza sulle conseguenze subite dal feto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le disposizioni sostanziali della legge n. 189/2012 e della legge n. 24/2017 non hanno efficacia retroattiva e non si applicano ai fatti anteriori alle rispettive entrate in vigore; pertanto, ai fatti del 1992 restava applicabile il quadro giuridico allora vigente, secondo il quale la responsabilità del medico curante era contrattuale, anche in base alla figura del contatto sociale. Il primo motivo è stato rigettato: gli accertamenti di merito circa il rapporto con la gestante, la conoscenza delle condizioni di rischio e la mancata indicazione di una struttura adeguata non erano stati adeguatamente censurati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava un nuovo controllo sulla completezza della motivazione e sulla consulenza tecnica, estraneo ai limiti del vizio denunciato; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità sull’omesso sconsiglio del parto in una struttura inadeguata, considerato il rischio clinico, e sull’incompletezza della cartella. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non incideva adeguatamente sulla motivazione: l’incompletezza della cartella clinica aveva impedito di accertare eventuali concause e, ricorrendo le condizioni indicate dalla giurisprudenza, poteva essere utilizzata presuntivamente ai fini del nesso causale, essendo stata posta in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Nulla sulle spese di legittimità, non essendosi costituita alcuna altra parte. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 preleggi

    Ai sensi dell’art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l’avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza.

    In mancanza di una previsione transitoria o di indici certi di retroattività, la legge sostanziale sopravvenuta regola soltanto i fatti successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 3, comma 1, L. n. 189/2012

    La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui “resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.” e l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. non è che l’obbligo di risarcire il danno.

    Il richiamo all’art. 2043 c.c. nella legge Balduzzi non qualificava come extracontrattuale la responsabilità civile del sanitario, ma serviva a ribadire l’obbligo risarcitorio; inoltre, la disciplina sostanziale della legge non è retroattiva.

  • art. 7, comma 3, L. n. 24/2017

    Analoghe conclusioni in termini di non applicabilità a fattispecie verificatesi prima del 01/04/2017 valgono, giusta quanto rilevato con riferimento alla mancanza di norme transitorie, anche per la successiva L. 8 marzo 2017, n. 24.

    La disciplina della legge n. 24/2017 sulla qualificazione della responsabilità sanitaria non si applica ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in assenza di una disposizione retroattiva.

  • art. 2043 c.c.

    La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui “resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.” e l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. non è che l’obbligo di risarcire il danno.

    Nel contesto della legge n. 189/2012 il richiamo all’art. 2043 c.c. indicava la permanenza dell’obbligo di risarcire, senza determinare da solo la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è stata successivamente abrogata e dal 01/04 del 2017 è in vigore la L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, che prevede

    La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne formula né applica una specifica interpretazione nel decidere il motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il terzo mezzo è inammissibile in quanto, pur risultando il tema della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (e non solo di quella dell’evento) sollevato nelle fasi di merito, seppure soltanto con evocazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15991 del 21/07/2011), deve rilevarsi che esso non incide adeguatamente la motivazione della sentenza di appello, che ha correttamente rilevato l’incompletezza – incontestata – della cartella clinica, imputandola al G. quale medico curante e comunque in quanto egli aveva seguito il parto.

    La censura fondata sulla norma è inammissibile quando non si confronta in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ricava dall’art. 115 una diversa regola di valutazione delle prove.

  • art. 1221 c.c.

    Il terzo mezzo è inammissibile in quanto, pur risultando il tema della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (e non solo di quella dell’evento) sollevato nelle fasi di merito, seppure soltanto con evocazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15991 del 21/07/2011), deve rilevarsi che esso non incide adeguatamente la motivazione della sentenza di appello, che ha correttamente rilevato l’incompletezza – incontestata – della cartella clinica, imputandola al G. quale medico curante e comunque in quanto egli aveva seguito il parto.

    La norma è menzionata nell’indicazione del terzo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né la pone a fondamento della decisione.

  • art. 41 c.p.

    Il terzo mezzo è inammissibile in quanto, pur risultando il tema della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (e non solo di quella dell’evento) sollevato nelle fasi di merito, seppure soltanto con evocazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15991 del 21/07/2011), deve rilevarsi che esso non incide adeguatamente la motivazione della sentenza di appello, che ha correttamente rilevato l’incompletezza – incontestata – della cartella clinica, imputandola al G. quale medico curante e comunque in quanto egli aveva seguito il parto.

    La disciplina delle concause è evocata dal ricorrente, ma la decisione sul terzo motivo si fonda sull’inammissibilità della censura e sul rilievo probatorio dell’incompletezza della cartella clinica, non su una distinta interpretazione dell’art. 41 c.p.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il mezzo è inammissibile in quanto prospetta un controllo sulla completezza della motivazione della sentenza e in particolare sul rilievo da attribuire alla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado in ordine ad eventuali preesistenze iatrogene sul minore (o addirittura sul feto), non concretizzandosi, quindi, una censura di sussunzione bensì integrando un mero dissenso sulla motivazione, scrutinabile oramai nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

    Una contestazione della completezza della motivazione o del peso attribuito alla consulenza tecnica non può essere veicolata come errore di sussunzione; il sindacato motivazionale è limitato ai confini del n. 5 nella formulazione vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le disposizioni sostanziali della legge n. 189/2012 e della legge n. 24/2017 sulla responsabilità sanitaria, in assenza di un’espressa disciplina transitoria o di indici certi di retroattività, si applicano ai fatti successivi alla rispettiva entrata in vigore e non possono modificare retroattivamente il titolo della responsabilità relativo a condotte anteriori.
  • Il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’art. 3, comma 1, della legge n. 189/2012 non è sufficiente a qualificare come extracontrattuale la responsabilità del sanitario: la disposizione ribadisce l’obbligo risarcitorio, mentre per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore resta applicabile la qualificazione derivante dal quadro normativo e giurisprudenziale allora vigente.
  • L’incompletezza della cartella clinica può essere utilizzata dal giudice come elemento presuntivo a sostegno del nesso causale soltanto quando essa abbia reso impossibile accertare il nesso eziologico e il professionista abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la contestazione della completezza della motivazione o del peso assegnato alla consulenza tecnica non integra, di per sé, un errore di sussunzione; il dissenso motivazionale è scrutinabile soltanto entro i limiti del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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