Cassazione Civile, Sentenza n. 28987/2019 del 11/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Una paziente aveva convenuto nel 2005 una casa di cura privata e un chirurgo, lamentando danni, anche non patrimoniali, conseguenti a tre interventi di mastoplastica — inizialmente riduttiva, poi additiva e infine di revisione delle cicatrici — eseguiti in date omesse nel testo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità solidale della struttura e del medico; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3611/2016, depositata il 12 ottobre 2016, aveva confermato la decisione, ritenendo che la struttura rispondesse ai sensi dell’art. 1228 c.c. dell’attività del medico e che non fosse possibile graduare diversamente le rispettive colpe. La struttura, che aveva pagato la danneggiata in corso di giudizio, ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione sulla mancata differenziazione delle colpe fosse solo apparente e che fosse stata omessa la pronuncia sulla domanda di graduazione proposta sin dal primo grado. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., sostenendo che, non essendo stata addebitata alla struttura una condotta causativa autonoma, nei rapporti interni avrebbe dovuto gravare sul medico l’intero risarcimento. In controricorso erano state sollevate eccezioni di ammissibilità, preliminarmente respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le censure ai sensi dell’art. 366 c.p.c. e infondato il primo motivo, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione intelligibile sulla graduazione delle colpe, sebbene la soluzione giuridica dovesse essere ricostruita nei termini precisati dalla Cassazione. Anche il secondo motivo è stato rigettato: nel regime anteriore alla L. n. 24/2017, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico la responsabilità va di regola ripartita in parti uguali, anche quando la colpa materiale sia del solo medico. La struttura può superare la presunzione di pari contribuzione soltanto provando non solo la colpa esclusiva del sanitario, ma anche che il danno derivi da una condotta di malpractice inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile rispetto al programma condiviso di tutela della salute. La struttura ricorrente non aveva allegato specificamente né provato una condotta di tale eccezionale gravità e imprevedibilità. Spese compensate per la novità delle ricostruzioni nomofilattiche; disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
La Corte territoriale ha motivato sul punto in discussione, affermando che, quanto alla graduazione delle colpe, non poteva farsi differenza tra l’esecuzione causalmente rilevante e colposa del medico e la condotta della casa di cura che, in ragione del contratto di spedalità, era garante della prestazione e avrebbe dovuto fare sì che fosse eseguita da persona in grado di porla in essere; il percorso logico e giuridico è quindi sussistente e decifrabile.
La motivazione non è apparente se il percorso logico-giuridico seguito dal giudice è sussistente e decifrabile, anche se la soluzione giuridica deve essere ricostruita diversamente.
il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell’obbligazione di decidere come provvedere all’adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d’impresa (“cuius commoda eius et incommoda”) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell’esecuzione di prestazioni complesse;
La struttura risponde per fatto proprio dell’illecito dell’ausiliario impiegato nell’esecuzione dell’obbligazione assunta verso il paziente, in quanto l’organizzazione dell’adempimento tramite terzi comporta l’assunzione del relativo rischio.
Dell’art. 2055 c.c., il comma 3 detta, peraltro, una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro.
Nei rapporti interni, la ripartizione paritaria dell’obbligazione solidale costituisce la regola presuntiva, superabile mediante prova di una diversa misura di responsabilità; la Corte riconduce tale regola anche all’art. 1298, comma 2, c.c.
tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell’impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente.
La domanda di rivalsa va valutata secondo i criteri del regresso tra condebitori solidali; non è riconoscibile alla struttura un regresso integrale per il solo fatto che l’errore materiale sia del medico, salvo una condotta eccezionalmente anomala che interrompa il nesso con l’attività organizzata dalla struttura.
in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Dell’art. 2055 c.c., il comma 3 detta, peraltro, una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro.
La misura del regresso tra corresponsabili dipende dalla gravità delle rispettive colpe e dall’incidenza causale; opera tuttavia una presunzione relativa di pari contribuzione, che deve essere superata da chi pretende una diversa ripartizione.
questa stessa Corte, la quale ha specificato che l’accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti nè della responsabilità della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. (posto che l’illecito dell’ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), nè della responsabilità della stessa struttura ai sensi dell’art. 1218 c.c., spettando alla struttura l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, “onere che va tenuto fermo anche in relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali proprio al fine di verificare se la presunzione pro quota paritaria possa dirsi superata”.
La struttura deve dimostrare l’esatto adempimento anche ai fini della ripartizione interna tra condebitori solidali; l’accertamento dell’inadempimento del sanitario non elimina di per sé i presupposti della responsabilità contrattuale della struttura.
preliminarmente deve sottolinearsi, in relazione alle eccezioni sollevate in controricorso, che il gravame è rispettoso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, desumendosi per quanto di utilità la vicenda processuale ed essendo riportato quanto necessario alla specificità delle censure;
Il ricorso soddisfa i requisiti di specificità e di esposizione quando consente di ricostruire, per quanto utile, la vicenda processuale e riporta gli elementi necessari a individuare le censure.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla L. n. 24/2017, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico, la responsabilità per il danno da malpractice va di regola ripartita paritariamente anche quando la colpa materiale sia esclusivamente del medico, poiché la struttura risponde dell’organizzazione dell’adempimento e del rischio connesso all’impiego dei sanitari.
- La struttura sanitaria che, dopo aver risarcito il paziente, pretende di addossare al medico una quota interna superiore alla metà deve provare una diversa misura delle rispettive responsabilità e del contributo causale. Per superare la presunzione di pari contribuzione non è sufficiente dimostrare la sola colpa esclusiva del medico: occorre provare una malpractice inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile rispetto al programma condiviso di tutela della salute.
- La responsabilità della struttura per l’operato del sanitario utilizzato nell’adempimento dell’obbligazione verso il paziente è responsabilità per fatto proprio ai sensi dell’art. 1228 c.c., fondata sull’assunzione del rischio organizzativo, e non si identifica con la responsabilità indiretta del preponente per fatto altrui ex art. 2049 c.c.
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