Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28052/2019 del 31/10/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento di Euro 1.241,82 per TARSU relativa all’anno 2003, oltre sanzioni, interessi e accessori. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza del 10 luglio 2012, aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 19 aprile 2016, pubblicata il 16 maggio 2016, aveva riformato tale decisione accogliendo il ricorso, sul rilievo assorbente che la cartella era stata notificata il 21 febbraio 2008, oltre il termine triennale scaduto il 31 dicembre 2006. L’agente della riscossione ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 e dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Ha sostenuto che il tributo era stato iscritto a ruolo entro il termine annuale, che non occorreva notificare previamente un avviso di accertamento poiché il tributo era liquidato sulla base della dichiarazione della contribuente, che non era maturata la decadenza dalla notifica della cartella e che non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. La contribuente non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non pertinenti le deduzioni sulla prescrizione, pacificamente non maturata, e sulla tempestività dell’iscrizione a ruolo, non contestata. Quanto alla decadenza, ha confermato la decisione della CTR, in linea con la giurisprudenza di legittimità: quando l’ente non rettifica i dati dichiarati dal contribuente e procede direttamente alla liquidazione del tributo e alla notifica della cartella, opera il termine decadenziale triennale. Poiché la cartella relativa alla TARSU 2003 fu notificata il 21 febbraio 2008, dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2006, la notifica era tardiva. Nulla sulle spese di cassazione, non essendosi costituita la contribuente. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 72, comma 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Sicchè, nella specie, come correttamente accertato dalla Commissione tributaria regionale la notificazione della cartella di pagamento impugnata è stata intempestivamente eseguita dopo la scadenza del termine di decadenza, contemplato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 14, lett. a), richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4.

    La disposizione richiama per la cartella relativa alla TARSU il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; nel caso di liquidazione diretta sulla base dei dati dichiarati, la notifica oltre il termine triennale è tardiva.

  • art. 25, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sicchè, nella specie, come correttamente accertato dalla Commissione tributaria regionale la notificazione della cartella di pagamento impugnata è stata intempestivamente eseguita dopo la scadenza del termine di decadenza, contemplato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 14, lett. a), richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4.

    Il termine decadenziale per la notificazione della cartella, richiamato per la TARSU dall’art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, va rispettato anche quando il tributo è liquidato direttamente sulla base della dichiarazione, senza rettifica dei dati dichiarati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

    Il rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 31 gennaio 2013 comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, quando l’ente non rettifica i dati dichiarati dal contribuente e procede direttamente alla liquidazione del tributo e alla notifica della cartella, la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale triennale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, richiamato dall’art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993.
  • La tempestiva iscrizione a ruolo non esclude la decadenza dalla notificazione della cartella, poiché l’iscrizione e la notifica costituiscono profili distinti; la decadenza dalla notifica va verificata rispetto al relativo termine.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.