Cassazione Civile, Sentenza n. 28057/2019 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ricorrente aveva ricevuto, quale conferitaria dal 20 dicembre 2013 del ramo d’azienda relativo alla vendita di gas naturale, due avvisi di pagamento per il recupero dell’accisa sul gas naturale e del relativo conguaglio, nonché due atti di irrogazione di sanzioni per i corrispondenti omessi versamenti. Il conferimento era stato comunicato all’Agenzia delle dogane il 26 febbraio 2014. L’Agenzia aveva imputato alla conferitaria una responsabilità solidale con la società conferente, destinataria degli stessi atti ma non impugnante. Dopo il rigetto delle impugnazioni nei due gradi di merito, la conferitaria ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che, al momento del conferimento, la norma non comprendesse tale operazione e che l’estensione introdotta nel 2015 dal D.Lgs. n. 158/2015 fosse costitutiva e non applicabile retroattivamente. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dello stesso art. 14, contestando che fosse sufficiente la dichiarazione dell’Agenzia di aver fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo è stato ritenuto infondato: l’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile ai fatti, si riferiva a qualunque cessione d’azienda, compresa quella realizzata mediante conferimento; la modifica del 2015 ha natura ricognitiva, non costitutiva. Il secondo motivo è stato respinto perché il beneficio della preventiva escussione non rileva nella fase di formulazione della pretesa impositiva: esso condiziona l’esercizio del diritto del Fisco di agire esecutivamente nei confronti del cessionario. La Corte ha condannato la società al pagamento delle spese, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Questa Corte ha avuto quindi già occasione di stabilire che la norma si applica a qualunque ipotesi di cessione d’azienda, anche a quella attuata mediante conferimento, il quale è cessione d’azienda sostenuta da causa societaria (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4959).
La responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 14 si applica anche al trasferimento d’azienda realizzato mediante conferimento. La novella del 2015, che ha esplicitato tale estensione, ha valore ricognitivo e non costitutivo.
Non si dubita, difatti, che nel caso di conferimento di azienda a una società -sia essa di persona o di capitali – si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c., (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l’intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dall’art. 2558 c.c. e segg.
Il conferimento d’azienda comporta un fenomeno traslativo, distinto dalla trasformazione societaria; quando riguarda l’intera azienda o una parte autonoma, trova applicazione la disciplina generale del trasferimento d’azienda, compreso il richiamo all’art. 2558 c.c. e seguenti.
E ciò perchè l’osservanza del beneficium excussionis, concerne una condizione posta all’esercizio del diritto del fisco di agire esecutivamente ai suoi danni (in termini, in relazione al beneficium excussionis stabilito dall’art. 2304 c.c., vedi Cass. 14 novembre 2011, n. 23749).
Il beneficio della preventiva escussione attiene alla fase esecutiva e condiziona l’azione esecutiva contro il soggetto responsabile in via sussidiaria; non impedisce che la pretesa impositiva sia formulata nei suoi confronti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione sul contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 per i debiti tributari e le sanzioni si applica anche quando il trasferimento d’azienda è realizzato mediante conferimento; la modifica normativa del 2015 che esplicita tale applicazione è ricognitiva, non costitutiva.
- Il conferimento d’azienda configura un fenomeno traslativo, distinto dalla trasformazione societaria; se il trasferimento investe l’intera azienda o una parte idonea a costituire un’autonoma unità organizzativa e produttiva, ricade nella disciplina generale del trasferimento d’azienda.
- Il beneficio della preventiva escussione del cedente non condiziona la formulazione della pretesa tributaria nei confronti del cessionario, ma l’esercizio dell’azione esecutiva nei suoi confronti.
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