Cassazione Civile, Ordinanza n. 25714/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009. L’Ufficio contestava l’indeducibilità di un importo di euro 280.000, qualificato nei documenti di causa come "costo", ma in realtà consistente in una cessione di credito in favore della società contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo deducibile tale posta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1260, 1324 e 1362 c.c. e falsa applicazione degli artt. 109 del D.P.R. 917/1986, 2, comma 3, e 19 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che la cessione del credito non potesse essere considerata un costo deducibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cessione del credito non può essere mai considerata un costo deducibile ai sensi dell’art. 109 TUIR, perché il concetto di costo implica l’assunzione di un debito nell’esercizio dell’impresa, non l’acquisizione di un credito. Ha inoltre chiarito che la natura dell’operazione, pur potendo inserirsi in un contratto con un terzo e pur essendo estranea all’ambito operativo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. 633/1972, non la trasforma in un onere deducibile. La sentenza della CTR Piemonte è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla cessione del credito, ma ritenuto non decisivo per qualificare la cessione come costo deducibile
richiamato tra le norme invocate nel ricorso per contestare la qualificazione giuridica dell’operazione
richiamato come criterio interpretativo contrattuale nel motivo di ricorso
art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
la deducibilità fiscale presuppone un vero costo, inteso come assunzione di un debito correlato all’attività d’impresa e potenzialmente idoneo a produrre utili
art. 2, comma 3, lett. a, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
la cessione del credito è operazione estranea, per natura, all’ambito operativo dell’IVA
art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione erroneamente applicata nella sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione
richiamato per la definizione camerale del ricorso
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9
richiamato solo per le modalità della camera di consiglio da remoto
richiamata per la conversione del decreto-legge sulle modalità della camera di consiglio
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale, il "costo" deve consistere in un effettivo onere/passività sostenuto nell’esercizio dell’impresa, non nell’acquisizione di un credito.
- L’operazione di cessione del credito, anche se collegata a un più ampio regolamento negoziale e anche se rilevante sotto il profilo civilistico, non è di per sé un costo deducibile.
- La qualificazione fiscale di un’operazione va effettuata in base alla sua natura sostanziale: una posta non finanziaria estranea al concetto di costo non può essere trattata come componente negativa deducibile.
- In sede di legittimità, la errata sussunzione della posta economica nella categoria dei costi deducibili integra violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
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