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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25714/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009. L’Ufficio contestava l’indeducibilità di un importo di euro 280.000, qualificato nei documenti di causa come "costo", ma in realtà consistente in una cessione di credito in favore della società contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo deducibile tale posta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1260, 1324 e 1362 c.c. e falsa applicazione degli artt. 109 del D.P.R. 917/1986, 2, comma 3, e 19 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che la cessione del credito non potesse essere considerata un costo deducibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cessione del credito non può essere mai considerata un costo deducibile ai sensi dell’art. 109 TUIR, perché il concetto di costo implica l’assunzione di un debito nell’esercizio dell’impresa, non l’acquisizione di un credito. Ha inoltre chiarito che la natura dell’operazione, pur potendo inserirsi in un contratto con un terzo e pur essendo estranea all’ambito operativo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. 633/1972, non la trasforma in un onere deducibile. La sentenza della CTR Piemonte è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità fiscale, il "costo" deve consistere in un effettivo onere/passività sostenuto nell’esercizio dell’impresa, non nell’acquisizione di un credito.
  • L’operazione di cessione del credito, anche se collegata a un più ampio regolamento negoziale e anche se rilevante sotto il profilo civilistico, non è di per sé un costo deducibile.
  • La qualificazione fiscale di un’operazione va effettuata in base alla sua natura sostanziale: una posta non finanziaria estranea al concetto di costo non può essere trattata come componente negativa deducibile.
  • In sede di legittimità, la errata sussunzione della posta economica nella categoria dei costi deducibili integra violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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