Cassazione Civile, Ordinanza n. 26090/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF dell'anno 2008, fondato sul possesso e mantenimento di tre autovetture. Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di aver potuto sostenere quelle spese grazie a somme provenienti dal riscatto di una polizza assicurativa. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva inizialmente accolto il gravame, ma la Cassazione aveva cassato quella decisione perché la prova del riscatto nel 2006 non era sufficiente senza accertare la permanenza di quella disponibilità finanziaria nell'anno oggetto di accertamento. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5 e art. 132 c.p.c.; ha inoltre lamentato il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo indistinto censure eterogenee, di legge e di merito, senza separazione analitica; ha ritenuto il secondo motivo in parte generico e in parte infondato, poiché la motivazione della CTR non era apparente né incomprensibile e il ricorrente mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile per inestricabile mescolanza di censure diverse e per la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre osservato che il secondo motivo, pur richiamando la giurisprudenza sul "minimo costituzionale" della motivazione, era formulato in modo generico e comunque infondato, poiché la CTR aveva motivato adeguatamente in relazione al principio di diritto della precedente cassazione e alle risultanze istruttorie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel procedimento di accertamento sintetico il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; occorre però provare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, così da renderne oggettivamente riferibile la disponibilità all'anno d'imposta accertato.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione, ritenendo inammissibile il motivo per cumulo di doglianze eterogenee.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e al solo minimo costituzionale della motivazione; non è consentita la censura della mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
La nullità per vizio motivazionale rileva solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non già per la semplice insufficienza della motivazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, con puntuale esposizione delle ragioni e delle critiche alla sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
art. 12 preleggi
È richiamato in relazione all'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quale riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e nettamente distinti: è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali ed errori processuali senza separazione delle censure.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito né del materiale probatorio non legale: la contestazione del cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo o un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile la mera insufficienza della motivazione.
- Nel processo di accertamento sintetico, il contribuente che invochi redditi esenti o soggetti a ritenuta per giustificare spese o tenore di vita deve fornire prova documentale non solo dell'esistenza di tali redditi, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da collegarli temporalmente alla capacità di spesa contestata.
- La documentazione idonea a vincere l'accertamento sintetico deve dimostrare la persistenza della disponibilità delle somme nell'anno oggetto di accertamento, non essendo sufficiente provare il mero transito delle somme nella disponibilità del contribuente.
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