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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17782/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato d'ufficio il classamento di un immobile sito nel Comune di Lecce, con aumento della rendita catastale. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 295 e 39 d.lgs. 546/1992, per non avere il giudice d'appello sospeso il processo in attesa dell'esito di un giudizio amministrativo sulla legittimità degli atti presupposti al classamento; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 1, comma 335, l. 311/2004 e dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava variazione di categoria, classe, rendita e presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla sospensione, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica e di causa pregiudicante definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Quanto alla motivazione del classamento, ha ritenuto corretta la decisione della CTR: nell'ipotesi di revisione d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, l'atto deve essere motivato in modo rigoroso e specifico, indicando gli elementi concreti, anche edilizi e posizionali, che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare; non bastano il richiamo allo scostamento statistico della microzona o a formule generiche sui miglioramenti del contesto urbano. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 del d.lgs. n. 546/92

    utilizzato come parametro di denuncia della nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è obbligatoria quando ricorra solo un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato

  • art. 297 c.p.c.

    se la sospensione è disposta in modo non obbligatorio, può essere chiesta la prosecuzione del processo

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    può essere applicato facoltativamente nei casi di pregiudizialità tecnica con causa pregiudicante definita ma non definitiva

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'ipotesi di sopravvenuto conflitto tra giudicati

  • art. 39 d.lgs. n. 546/92

    norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di sospensione del giudizio tributario

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    la revisione del classamento per microzone richiede motivazione rigorosa e specifica sugli elementi concreti che incidono sul classamento della singola unità immobiliare

  • art. 7 l. n. 212/2000

    l'avviso tributario deve essere motivato in modo da rendere conoscibili ex ante le ragioni concrete della pretesa

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    richiamato come fonte degli elementi da considerare nella motivazione del classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie

Massime di principio

  • In tema di sospensione del processo per pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dalla legge; quando la questione pregiudicante è già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione può essere solo facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e analitica riferita alla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il solo richiamo allo scostamento medio della microzona o a formule generiche sulla rivalutazione del contesto.
  • La motivazione del nuovo classamento deve indicare, in concreto, i fattori estrinseci e le caratteristiche edilizie che hanno inciso sul diverso classamento, così da consentire al contribuente di comprendere ex ante le ragioni dell'atto e di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
  • La sufficienza motivazionale dell'atto impositivo va valutata in prospettiva ex ante: non è sanata dalla possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio né può essere integrata successivamente dall'Amministrazione nel processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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