Sentenza del 01/07/2015 n. 13479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo al 1999. La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado favorevole alla società, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo basato sulla verifica dei ricarichi applicati agli articoli più venduti, attraverso il confronto tra costi di acquisto e prezzi di vendita. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: motivazione apparente e omessa valutazione delle prove; mancata considerazione di contestazioni su media aritmetica anziché ponderata, costo del venduto, errori di calcolo, ricavi del laboratorio e richiesta di perizia; omessa pronuncia sulla presunzione “da presunzioni”; erronea attribuzione di valore confessorio alla partecipazione del legale rappresentante alla verifica; inadeguatezza e non omogeneità del campione usato per determinare i ricarichi; insussistenza delle gravi incongruenze necessarie all’accertamento; e illegittimo ricorso agli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza d’appello era sufficientemente motivata e la riproduzione di argomenti di parte non determina da sola nullità se le ragioni sono chiaramente attribuibili al giudice. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali e, quanto al secondo, perché non riferito a un fatto decisivo; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati riportati gli atti in cui la questione sarebbe stata sollevata. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per carenze di specificità e del quesito di diritto e comunque infondato: la partecipazione alla verifica senza contestazioni può valere come sostanziale accettazione delle operazioni e dei risultati. Il sesto è stato rigettato: la decisione d’appello aveva ritenuto il campione significativo per categorie merceologiche e caratteristiche dei prodotti; la media aritmetica non è illegittima in sé. Il settimo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non risolutivo della controversia. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile perché gli studi di settore non erano stati posti a fondamento dell’accertamento. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento induttivo è legittimamente operato allorquando si fondi su presunzioni che, quando riguardino la percentuale di ricarico, devono avere per oggetto un campione significativo, per qualità e per quantità, dei beni oggetto dell'attività d'impresa, senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni.
L’accertamento induttivo fondato sui ricarichi può basarsi su un campione, senza esaminare tutti i beni, purché il campione sia rappresentativo sia per qualità sia per quantità.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972
La società invocava la norma sostenendo che mancassero le gravi incongruenze legittimanti la rettifica; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione astratta e non risolutiva del quesito di diritto, senza un’autonoma decisione di merito sul punto.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alle gravi incongruenze, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché il quesito chiedeva una definizione astratta, non collegata in modo risolutivo alla controversia.
il quesito di diritto che, a pena di inammissibilità, deve seguire la proposizione del motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del Giudice di legittimità.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve affrontare concretamente il punto controverso e consentire di risolverlo; un quesito meramente astratto comporta l’inammissibilità.
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione. Nel caso concreto, le censure sono state vagliate secondo i diversi vizi dedotti; alcune sono risultate inammissibili per difetti di formulazione, specificità o corrispondenza al tipo di vizio invocato.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli elementi necessari a valutare la censura. Il motivo sulla pretesa omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché non riportava il contenuto degli scritti difensivi in cui la questione sarebbe stata proposta.
Massime di principio
- Un accertamento dei ricavi basato sulle percentuali di ricarico può utilizzare un campione anziché l’intera merce, ma la sua rappresentatività va valutata in concreto in rapporto a qualità, quantità, categorie di prodotti e fatturato.
- La scelta tra media aritmetica e ponderata non è illegittima in astratto: il criterio deve essere logicamente condivisibile e adeguato alla composizione del campione e alle caratteristiche dei beni.
- La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni può essere considerata sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati, anche senza un’accettazione espressa; la valutazione va comunque compiuta considerando l’insieme degli elementi disponibili.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare e, quando necessario, riportare gli atti e i passaggi rilevanti, nonché collegare il vizio denunciato al contenuto effettivo della decisione.
- Quando è richiesto un quesito di diritto, una domanda astratta sulla corretta interpretazione della norma, non collegata al punto decisivo della controversia, può comportare l’inammissibilità del motivo.
- La mera presenza di uno studio di settore nella motivazione o nel contesto dell’accertamento non basta a rendere pertinente una censura se la decisione accerta che lo studio non è stato utilizzato come fondamento dell’accertamento impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13454 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13455 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13456 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13457 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13459 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13461 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →