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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo al 1999. La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado favorevole alla società, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo basato sulla verifica dei ricarichi applicati agli articoli più venduti, attraverso il confronto tra costi di acquisto e prezzi di vendita. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: motivazione apparente e omessa valutazione delle prove; mancata considerazione di contestazioni su media aritmetica anziché ponderata, costo del venduto, errori di calcolo, ricavi del laboratorio e richiesta di perizia; omessa pronuncia sulla presunzione “da presunzioni”; erronea attribuzione di valore confessorio alla partecipazione del legale rappresentante alla verifica; inadeguatezza e non omogeneità del campione usato per determinare i ricarichi; insussistenza delle gravi incongruenze necessarie all’accertamento; e illegittimo ricorso agli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza d’appello era sufficientemente motivata e la riproduzione di argomenti di parte non determina da sola nullità se le ragioni sono chiaramente attribuibili al giudice. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali e, quanto al secondo, perché non riferito a un fatto decisivo; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati riportati gli atti in cui la questione sarebbe stata sollevata. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per carenze di specificità e del quesito di diritto e comunque infondato: la partecipazione alla verifica senza contestazioni può valere come sostanziale accettazione delle operazioni e dei risultati. Il sesto è stato rigettato: la decisione d’appello aveva ritenuto il campione significativo per categorie merceologiche e caratteristiche dei prodotti; la media aritmetica non è illegittima in sé. Il settimo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non risolutivo della controversia. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile perché gli studi di settore non erano stati posti a fondamento dell’accertamento. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973

    l'accertamento induttivo è legittimamente operato allorquando si fondi su presunzioni che, quando riguardino la percentuale di ricarico, devono avere per oggetto un campione significativo, per qualità e per quantità, dei beni oggetto dell'attività d'impresa, senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni.

    L’accertamento induttivo fondato sui ricarichi può basarsi su un campione, senza esaminare tutti i beni, purché il campione sia rappresentativo sia per qualità sia per quantità.

  • Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    La società invocava la norma sostenendo che mancassero le gravi incongruenze legittimanti la rettifica; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione astratta e non risolutiva del quesito di diritto, senza un’autonoma decisione di merito sul punto.

  • Art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alle gravi incongruenze, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché il quesito chiedeva una definizione astratta, non collegata in modo risolutivo alla controversia.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito di diritto che, a pena di inammissibilità, deve seguire la proposizione del motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del Giudice di legittimità.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve affrontare concretamente il punto controverso e consentire di risolverlo; un quesito meramente astratto comporta l’inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione. Nel caso concreto, le censure sono state vagliate secondo i diversi vizi dedotti; alcune sono risultate inammissibili per difetti di formulazione, specificità o corrispondenza al tipo di vizio invocato.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli elementi necessari a valutare la censura. Il motivo sulla pretesa omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché non riportava il contenuto degli scritti difensivi in cui la questione sarebbe stata proposta.

Massime di principio

  • Un accertamento dei ricavi basato sulle percentuali di ricarico può utilizzare un campione anziché l’intera merce, ma la sua rappresentatività va valutata in concreto in rapporto a qualità, quantità, categorie di prodotti e fatturato.
  • La scelta tra media aritmetica e ponderata non è illegittima in astratto: il criterio deve essere logicamente condivisibile e adeguato alla composizione del campione e alle caratteristiche dei beni.
  • La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni può essere considerata sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati, anche senza un’accettazione espressa; la valutazione va comunque compiuta considerando l’insieme degli elementi disponibili.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare e, quando necessario, riportare gli atti e i passaggi rilevanti, nonché collegare il vizio denunciato al contenuto effettivo della decisione.
  • Quando è richiesto un quesito di diritto, una domanda astratta sulla corretta interpretazione della norma, non collegata al punto decisivo della controversia, può comportare l’inammissibilità del motivo.
  • La mera presenza di uno studio di settore nella motivazione o nel contesto dell’accertamento non basta a rendere pertinente una censura se la decisione accerta che lo studio non è stato utilizzato come fondamento dell’accertamento impugnato.

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