Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2023 n. 2860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello del concessionario; questioni principali: (i) vizio di extrapetizione per aver la CTR deciso sulla prescrizione non dedotta in primo grado (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4 e art.112 c.p.c.); (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.: la Corte d'appello avrebbe applicato la prescrizione quinquennale delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.20) anche alle sanzioni iscritte in cartella, mentre il ricorrente sosteneva che la disciplina dell'art.24 del D.Lgs. 472/1997 (riferimento alle norme di riscossione del tributo) imponeva l'applicazione del regime prescrizionale del tributo medesimo; in via incidentale si chiedeva il riconoscimento della sospensione dei ruoli ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n.147.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità (il ricorrente non ha allegato l'atto di appello né documentato adeguatamente le censure originarie). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale alle sanzioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 472/1997, art.20, anche quando la sanzione è fatta valere tramite cartella esattoriale; ha inoltre respinto l'eccezione sulla sospensione dei ruoli per essere avulsa dal motivo dedotto. Il ricorso è stato rigettato, la sentenza impugnata confermata, e disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento"

    Norma speciale che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni tributarie; la Corte la interpreta come disciplina unitaria e autonoma della prescrizione delle sanzioni, applicabile anche quando le sanzioni sono fatte valere tramite cartella esattoriale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 24

    Regola che rinvia in fase esecutiva alle disposizioni sulla riscossione del tributo; la Corte rileva che ciò non modifica la disciplina speciale della prescrizione delle sanzioni dettata dall'art.20.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ritiene prevalente e specifica la disciplina del D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni tributarie rispetto alla prescrizione ordinaria del codice civile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamenti di impugnazione in cassazione: il motivo relativo a extrapetizione è stato esaminato ma dichiarato inammissibile per mancata specificità e mancata allegazione degli atti di appello.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618-623

    Norma sulla sospensione dei ruoli richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile/avulsa rispetto ai motivi effettivamente dedotti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norme che prevedono il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente quando sussistono i presupposti; la Corte ha disposto il pagamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • La prescrizione delle sanzioni tributarie è disciplinata in via speciale dal D.Lgs. n. 472/1997, art.20, e il termine è di cinque anni anche quando la sanzione è fatta valere tramite cartella esattoriale; la prescrizione decorre dall'iscrizione a ruolo/atto di irrogazione.
  • L'art.24 del D.Lgs. 472/1997, che rinvia alle regole di riscossione dei tributi, non soppianta la disciplina speciale della prescrizione stabilita dall'art.20 per le sanzioni; non va quindi automaticamente applicato il regime prescrizionale del tributo.
  • Per far valere l'eccezione di extrapetizione o vizi di ultrapetizione è necessario documentare chiaramente gli atti processuali (es. atto di appello) e formulare specifiche censure nei termini processuali: in loro mancanza il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • In cassazione, i motivi devono essere specifici e corredati degli atti necessari; l'omissione di documenti probatori/processuali può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Questioni incidentali o con parametri normativi diversi rispetto a quelli dedotti nel motivo principale (es. applicazione di sospensioni legislative) possono essere dichiarate inammissibili se non pertinenti al tema dedotto.
  • Se il contribuente non si costituisce in Cassazione, la Corte può comunque pronunciarsi sul ricorso avverso la decisione favorevole al contribuente e, in caso di rigetto del ricorso, può disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente (concessionario).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.