Sentenza del 31/01/2023 n. 70 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta sulla pubblicità - gru - cartello - marchio dell'impresa -assoggettabilità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello ha accolto l'appello proposto da I Srl, riformando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dato ragione alla contribuente. È stata dunque confermata la legittimità dell'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per il cartello apposto sulla gru. Le spese sono state compensate (la contribuente è risultata contumace in appello).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Imposta comunale sulla pubblicità dovuta per un cartello (dimensione 1 mq) apposto sul braccio di una gru mobile impiegata in un cantiere edile, recante il marchio/scritta dell'impresa. La questione giuridica ha riguardato se quella scritta costituisse mero marchio identificativo (esente da imposta) o messaggio pubblicitario soggetto a tassazione. La Corte d'appello ha ritenuto che lo spazio con il marchio, per la posizione, le dimensioni e la visibilità (posto sul braccio alto della gru, prospiciente la pubblica via, visibile a notevole distanza) e perché percepito in associazione con la gru (prodotto dell'attività), travalci la funzione meramente distintiva e costituisca effettivo messaggio pubblicitario idoneo a raggiungere un numero indeterminato di potenziali acquirenti; pertanto è imponibile.
Norme richiamate
D.lgs. n. 503/1997, art. 5
L'art. 5 è interpretato nel senso che costituiscono messaggi pubblicitari, soggetti a tributo, le comunicazioni visive che, per luogo di collocazione, caratteristiche strutturali o modalità d'uso, siano idonee a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa; il mero marchio distintivo è imponibile se travalica la mera funzione identificativa.
Cass. sent. n. 8267/2018
La Corte di legittimità ha confermato il principio secondo cui l'uso del segno distintivo (ditta, marchio) è soggetto a imposizione quando non sia solo formale identificazione ma sia idoneo, per luogo, struttura e visibilità, a pubblicizzare l'attività o il prodotto a un pubblico indeterminato. Questa giurisprudenza è stata richiamata per qualificare come pubblicitario il cartello sulla gru.
Massime di principio
- Un marchio o una scritta apposta su un mezzo o su un macchinario è soggetto a imposta sulla pubblicità se, oltre a identificare l'impresa, è posizionato e dimensionato in modo da essere percepito come messaggio rivolto al pubblico (visibilità, luogo pubblico, numero indeterminato di destinatari).
- La distinzione tra mera identificazione (etichetta/marchio funzionale) e messaggio pubblicitario si valuta in concreto: luogo, visibilità, permanenza, dimensioni e associazione al prodotto/servizio offerto sono elementi decisivi.
- L'essere appoggiato o non incorporato nel mezzo non esclude la tassabilità: un cartello anche rimovibile, se percepito come comunicazione pubblicitaria, è imponibile.
- In contenziosi simili è utile per il contribuente provare che la scritta è solo funzione identificativa (piccola dimensione, collocazione non visibile al pubblico, scopo esclusivamente tecnico) e non intende promuovere l'attività.
- Per l'ente impositore è sufficiente dimostrare che l'esposizione è oggettivamente idonea a raggiungere un pubblico indeterminato; per il contribuente la mancata partecipazione alle fasi successive può comportare la perdita del giudizio in appello.
- Nelle valutazioni pratiche considerare anche la normativa e la giurisprudenza locale sul concetto di 'luogo pubblico' e sulle esenzioni o limitazioni previste dal regolamento comunale sulla pubblicità.
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