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Sentenza

Sentenza del 31/01/2023 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

ICI - agevolazioni in favore dei coltivatori diretti sui terreni edificabili - non spetta ai pensionati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento comunale per ICI 2007 relativo a un'area dichiarata edificabile ma mantenuta ad uso agro-silvo-pastorale; il Comune aveva negato l'agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale ritenendo il ricorrente percettore di pensione e quindi non più idoneo a beneficiare dell'agevolazione. Il ricorrente sosteneva che il requisito rilevante fosse soltanto la qualifica di coltivatore diretto che svolge l'attività a titolo principale, indipendentemente dalla percezione di una pensione. Il Comune ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva redditi da fabbricati superiori ai redditi dominicale e agrario e non aveva fornito prova della conduzione diretta dei terreni; i regolamenti comunali richiedevano la prova di una prevalenza dell'attività agricola (es. almeno l'80% del reddito familiare).

La decisione

La Corte ha respinto l'appello confermando la sentenza della CTP e l'avviso di accertamento comunale. Ha ritenuto pacifica la circostanza del pensionamento del contribuente e ha applicato l'interpretazione consolidata della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui l'agevolazione ICI per terreni agricoli è finalizzata a incentivare chi trae dall'attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito; il maturare del trattamento pensionistico esclude tale esclusività e quindi l'applicazione dell'agevolazione, a prescindere dalla natura della pensione. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di prova della prevalenza dell'attività agricola e della conduzione diretta dei terreni da parte del ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (quantificate in euro 300 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Prevede l'agevolazione ICI per terreni non considerati edificabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; interpretata in senso restrittivo per premiare chi trae esclusivamente il proprio reddito dall'agricoltura.

  • D.lgs. 26 febbraio 1997, n. 446

    Definisce i requisiti per l'iscrizione come imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (iscrizione negli elenchi comunali e soggezione a previdenza), requisito necessario per l'agevolazione; la pensione compatibile con tali requisiti è esclusa ai fini del beneficio.

  • Legge 9 gennaio 1963, n. 9

    Individua gli elenchi comunali dei coltivatori diretti; l'iscrizione e la tenuta degli elenchi sono elementi formali connessi al riconoscimento della qualifica.

  • Corte Costituzionale

    ordinanza n. 87/2005; ordinanza n. 336/2003

    Ha chiarito la ratio incentivante dell'agevolazione ICI e ha ritenuto non irragionevole l'esclusione dei titolari di trattamenti pensionistici, poiché non traggono più dall'agricoltura la loro esclusiva fonte di reddito.

  • Corte di Cassazione

    sentenze n. 12565/2010, n. 9601/2012, n. 14135/2017 (e richiamo a 15516/2010)

    Confermato il principio secondo cui il pensionamento del contribuente esclude il carattere esclusivo del reddito agricolo e quindi l'accesso all'agevolazione ICI; la natura della pensione (agricola o sociale) non altera l'esclusione.

Massime di principio

  • La agevolazione ICI per terreni agricoli inseriti in PRG come edificabili è riservata a chi trae esclusivamente la propria fonte di reddito dal lavoro agricolo; il percepimento di una pensione esclude generalmente tale esclusività.
  • Non rileva, ai fini dell'esclusione, se la pensione derivi dall'attività agricola o da altra fonte: il mero status di pensionato ostacola il riconoscimento dell'agevolazione.
  • La qualifica formale (iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale) e la prova della conduzione diretta del terreno sono elementi fondamentali per ottenere l'agevolazione; l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • La prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito (quando rilevante) va valutata con riferimento alla documentazione reddituale; redditi da immobili o altre fonti superiori a quelli agricoli ostano al riconoscimento dell'agevolazione.
  • I regolamenti comunali possono prevedere requisiti integrativi e termini procedurali (ad esempio percentuali di reddito o scadenze per la documentazione) che il contribuente deve rispettare per ottenere o mantenere il beneficio.
  • In situazioni simili è consigliabile verificare lo status previdenziale e la composizione dei redditi dell'anno rilevante, mantenere l'iscrizione e la documentazione della conduzione diretta e, in caso di pensionamento, non dare per scontata la spettanza dell'agevolazione.

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