Sentenza del 31/01/2023 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
ICI - agevolazioni in favore dei coltivatori diretti sui terreni edificabili - non spetta ai pensionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento comunale per ICI 2007 relativo a un'area dichiarata edificabile ma mantenuta ad uso agro-silvo-pastorale; il Comune aveva negato l'agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale ritenendo il ricorrente percettore di pensione e quindi non più idoneo a beneficiare dell'agevolazione. Il ricorrente sosteneva che il requisito rilevante fosse soltanto la qualifica di coltivatore diretto che svolge l'attività a titolo principale, indipendentemente dalla percezione di una pensione. Il Comune ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva redditi da fabbricati superiori ai redditi dominicale e agrario e non aveva fornito prova della conduzione diretta dei terreni; i regolamenti comunali richiedevano la prova di una prevalenza dell'attività agricola (es. almeno l'80% del reddito familiare).
La decisione
La Corte ha respinto l'appello confermando la sentenza della CTP e l'avviso di accertamento comunale. Ha ritenuto pacifica la circostanza del pensionamento del contribuente e ha applicato l'interpretazione consolidata della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui l'agevolazione ICI per terreni agricoli è finalizzata a incentivare chi trae dall'attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito; il maturare del trattamento pensionistico esclude tale esclusività e quindi l'applicazione dell'agevolazione, a prescindere dalla natura della pensione. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di prova della prevalenza dell'attività agricola e della conduzione diretta dei terreni da parte del ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (quantificate in euro 300 oltre accessori).
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l'agevolazione ICI per terreni non considerati edificabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; interpretata in senso restrittivo per premiare chi trae esclusivamente il proprio reddito dall'agricoltura.
D.lgs. 26 febbraio 1997, n. 446
Definisce i requisiti per l'iscrizione come imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (iscrizione negli elenchi comunali e soggezione a previdenza), requisito necessario per l'agevolazione; la pensione compatibile con tali requisiti è esclusa ai fini del beneficio.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Individua gli elenchi comunali dei coltivatori diretti; l'iscrizione e la tenuta degli elenchi sono elementi formali connessi al riconoscimento della qualifica.
Corte Costituzionale
ordinanza n. 87/2005; ordinanza n. 336/2003
Ha chiarito la ratio incentivante dell'agevolazione ICI e ha ritenuto non irragionevole l'esclusione dei titolari di trattamenti pensionistici, poiché non traggono più dall'agricoltura la loro esclusiva fonte di reddito.
Corte di Cassazione
sentenze n. 12565/2010, n. 9601/2012, n. 14135/2017 (e richiamo a 15516/2010)
Confermato il principio secondo cui il pensionamento del contribuente esclude il carattere esclusivo del reddito agricolo e quindi l'accesso all'agevolazione ICI; la natura della pensione (agricola o sociale) non altera l'esclusione.
Massime di principio
- La agevolazione ICI per terreni agricoli inseriti in PRG come edificabili è riservata a chi trae esclusivamente la propria fonte di reddito dal lavoro agricolo; il percepimento di una pensione esclude generalmente tale esclusività.
- Non rileva, ai fini dell'esclusione, se la pensione derivi dall'attività agricola o da altra fonte: il mero status di pensionato ostacola il riconoscimento dell'agevolazione.
- La qualifica formale (iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale) e la prova della conduzione diretta del terreno sono elementi fondamentali per ottenere l'agevolazione; l'onere probatorio grava sul contribuente.
- La prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito (quando rilevante) va valutata con riferimento alla documentazione reddituale; redditi da immobili o altre fonti superiori a quelli agricoli ostano al riconoscimento dell'agevolazione.
- I regolamenti comunali possono prevedere requisiti integrativi e termini procedurali (ad esempio percentuali di reddito o scadenze per la documentazione) che il contribuente deve rispettare per ottenere o mantenere il beneficio.
- In situazioni simili è consigliabile verificare lo status previdenziale e la composizione dei redditi dell'anno rilevante, mantenere l'iscrizione e la documentazione della conduzione diretta e, in caso di pensionamento, non dare per scontata la spettanza dell'agevolazione.
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