Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/01/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - revocazione - errore di fatto -presupposto - erronea valutazione degli atti di causa - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. per presunto errore di fatto dei giudici di appello che avrebbero errato nella valutazione degli atti istruttori prodotti dall'Amministrazione e non avrebbero esaminato taluni documenti/allegati.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione sia solo l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale (omessa pronuncia su una censura/eccezione), non già l'erronea valutazione del contenuto degli atti istruttori o delle argomentazioni giuridiche delle parti, che costituiscono errores in iudicando. Inoltre non è stato dimostrato il nesso di causalità necessario tra l'errore e la decisione impugnata. Nulla sulle spese di giudizio per la mancata costituzione della parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    La norma limita il rimedio della revocazione agli errori di fatto quali l'erronea percezione del contenuto di un atto processuale o l'omessa pronuncia su una censura; non comprende gli errores in iudicando derivanti dalla valutazione delle prove o delle argomentazioni giuridiche.

  • Cass. n. 6198/2005

    Affermata la distinzione tra errore percettivo (ammissibile in revocazione) ed errore di giudizio/valutazione (non ammesso); le argomentazioni giuridiche non sono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3

    Sottolinea che il mancato esame di documenti o prove configura al più errores in iudicando e non giustifica la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21

    La mancata pronuncia espressa su tutte le argomentazioni non costituisce automaticamente motivo di revocazione; l'errore deve essere di percezione sull'atto processuale per rientrare nell'art. 395.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) è ammessa solo per errori di percezione sull'esistenza o contenuto di atti processuali (es. omissione di pronuncia su una precisa eccezione), non per valutazioni errate delle prove o delle argomentazioni giuridiche (errors in iudicando).
  • Il semplice mancato richiamo o la mancata disamina espressa di tutte le argomentazioni di parte non costituisce di per sé motivo di revocazione.
  • Contestazioni riguardanti l'esame degli atti istruttori da parte del giudice (omessa valutazione di documenti o allegati) devono essere sollevate con i rimedi ordinari e non con la revocazione, perché attengono alla valutazione probatoria.
  • Perché la revocazione abbia successo è necessario dimostrare non solo l'errore percettivo, ma anche che tale errore sia stato determinante e necessario per la decisione impugnata (nesso di causalità).
  • In situazioni simili conviene: a) indicare con precisione quale atto processuale è stato omesso o mal percepito; b) provare che l'omissione ha determinato l'esito della sentenza; c) usare la revocazione solo quando si tratta effettivamente di omissioni di atti processuali, non di dissenso sulla valutazione delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.