Sentenza del 31/01/2023 n. 80 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - revocazione - errore di fatto -presupposto - erronea valutazione degli atti di causa - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. per presunto errore di fatto dei giudici di appello che avrebbero errato nella valutazione degli atti istruttori prodotti dall'Amministrazione e non avrebbero esaminato taluni documenti/allegati.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione sia solo l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale (omessa pronuncia su una censura/eccezione), non già l'erronea valutazione del contenuto degli atti istruttori o delle argomentazioni giuridiche delle parti, che costituiscono errores in iudicando. Inoltre non è stato dimostrato il nesso di causalità necessario tra l'errore e la decisione impugnata. Nulla sulle spese di giudizio per la mancata costituzione della parte appellata.
Norme richiamate
La norma limita il rimedio della revocazione agli errori di fatto quali l'erronea percezione del contenuto di un atto processuale o l'omessa pronuncia su una censura; non comprende gli errores in iudicando derivanti dalla valutazione delle prove o delle argomentazioni giuridiche.
Cass. n. 6198/2005
Affermata la distinzione tra errore percettivo (ammissibile in revocazione) ed errore di giudizio/valutazione (non ammesso); le argomentazioni giuridiche non sono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Cons. Stato, Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3
Sottolinea che il mancato esame di documenti o prove configura al più errores in iudicando e non giustifica la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21
La mancata pronuncia espressa su tutte le argomentazioni non costituisce automaticamente motivo di revocazione; l'errore deve essere di percezione sull'atto processuale per rientrare nell'art. 395.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) è ammessa solo per errori di percezione sull'esistenza o contenuto di atti processuali (es. omissione di pronuncia su una precisa eccezione), non per valutazioni errate delle prove o delle argomentazioni giuridiche (errors in iudicando).
- Il semplice mancato richiamo o la mancata disamina espressa di tutte le argomentazioni di parte non costituisce di per sé motivo di revocazione.
- Contestazioni riguardanti l'esame degli atti istruttori da parte del giudice (omessa valutazione di documenti o allegati) devono essere sollevate con i rimedi ordinari e non con la revocazione, perché attengono alla valutazione probatoria.
- Perché la revocazione abbia successo è necessario dimostrare non solo l'errore percettivo, ma anche che tale errore sia stato determinante e necessario per la decisione impugnata (nesso di causalità).
- In situazioni simili conviene: a) indicare con precisione quale atto processuale è stato omesso o mal percepito; b) provare che l'omissione ha determinato l'esito della sentenza; c) usare la revocazione solo quando si tratta effettivamente di omissioni di atti processuali, non di dissenso sulla valutazione delle prove.
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