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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23071/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di una cooperativa edilizia, di alloggi di edilizia agevolata su area espropriata e concessa in diritto di superficie. Nell'atto di assegnazione dell'alloggio, il socio assegnatario aveva accettato una clausola che lo obbligava a sopportare eventuali oneri aggiuntivi dovuti dalla cooperativa e pro quota dai soci, richiamandosi anche la convenzione con il Comune che prevedeva il rimborso, da parte della cooperativa, di quanto il Comune avesse pagato agli espropriati. Dopo il mancato regolare prosieguo della gestione contabile della cooperativa e l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore intimava al socio il pagamento della quota parte dell'indennità di espropriazione versata dal Comune; ottenuto decreto ingiuntivo, il socio proponeva opposizione eccependo tra l'altro la prescrizione. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la Corte d'appello revocava l'ingiunzione ritenendo, in sintesi, che la pretesa fosse stata introdotta in giudizio anche sulla base di una diversa causa petendi non tempestivamente dedotta e, comunque, che non fosse provato un valido fondamento contrattuale del credito, anche per difetto di specifica pattuizione e di prova di una revisione amministrativa/contabile idonea a quantificare la somma. Il commissario liquidatore ricorreva per cassazione con cinque motivi: contestava l'interpretazione della Corte d'appello circa la diversità delle causae petendi e la qualificazione come domanda nuova della deduzione dell'effetto dell'art. 2544 c.c.; denunciava ultrapetizione e erronea applicazione dei criteri ermeneutici del contratto per avere la Corte richiamato buona fede e presunto che il socio avesse accettato l'onere; sosteneva che la clausola contrattuale dovesse essere letta come comprensiva anche della revisione contabile interna e non di una revisione legale; invocava la rilevanza della disciplina pubblicistica del controllo sulle cooperative; infine lamentava inversione dell'onere della prova e omessa considerazione della documentazione prodotta a prova del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure investissero in realtà valutazioni di merito e interpretazioni degli atti, non sindacabili in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali specifici, che nel caso non ricorrevano. In particolare, ha reputato corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la deduzione successiva basata sull'effetto dell'art. 2544 c.c. introduceva una causa petendi aggiuntiva e non sostitutiva, e ha condiviso l'interpretazione della clausola dell'atto di assegnazione nel senso che non vi era prova di un valido fondamento contrattuale della pretesa azionata. Ha inoltre ritenuto che le ulteriori censure si risolvessero in contestazioni di fatto, di valutazione delle prove e di interpretazione contrattuale, tutte inammissibili in cassazione. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il commissario liquidatore è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato come parametro di dedotta violazione nella censura sull'interpretazione della clausola contrattuale e della causa petendi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea lettura della clausola in combinato disposto con il resto del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul canone di buona fede nell'interpretazione del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla clausola di assegnazione.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla corretta interpretazione della clausola contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato come norma sulla forza vincolante del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per dedurre un profilo di buona fede nell'esecuzione/lettura del rapporto contrattuale.

  • art. 2521 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al rapporto mutualistico della cooperativa.

  • art. 2544 c.c.

    Invocato per sostenere che il mancato deposito dei bilanci avrebbe prodotto lo scioglimento di diritto della cooperativa e la responsabilità illimitata dei soci; la Corte nega che ciò consenta di sovrapporre automaticamente una diversa causa petendi a quella originaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare extrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata una pronuncia eccedente i limiti della domanda, trattandosi di argomentazioni di merito e di diversa qualificazione giuridica del credito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di modificare la domanda o introdurre nuove deduzioni nelle memorie istruttorie; la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite per cui la modifica è ammessa solo se sostitutiva e non aggiuntiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa introduzione di una nuova causa petendi in appello/memoria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità: non è ammessa la mera riproposizione di una diversa interpretazione del fatto o del contratto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ribadisce che la valutazione di gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito se la motivazione è congrua.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla clausola contrattuale e sulla pretesa condizione sospensiva.

  • art. 2479 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne accogliesse la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare la mancata considerazione delle prove e l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il provato; la Corte osserva che il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 207 r.d. n. 267/1942

    Richiamato nel motivo relativo al controllo pubblico e alla contabilità della cooperativa.

  • art. 2 d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947

    Richiamato nel motivo relativo al controllo pubblico sulle cooperative.

  • art. 11 d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947

    Richiamato nel motivo relativo al controllo pubblico sulle cooperative.

  • L. n. 220/2002

    Richiamata nel motivo relativo alla revisione/controllo delle cooperative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra cooperativa edilizia e socio assegnatario, il socio può essere parte di un duplice rapporto: uno associativo e uno sinallagmatico derivante dall'assegnazione dell'alloggio; tuttavia, la qualificazione della pretesa deve rimanere coerente con la causa petendi originariamente dedotta, senza introdurre in corso di causa una domanda aggiuntiva sotto le spoglie di una semplice integrazione argomentativa.
  • La modifica della domanda nelle memorie ex art. 183 c.p.c. è ammissibile solo se la nuova prospettazione sostituisce quella originaria; è invece inammissibile se si aggiunge ad essa come ulteriore e autonoma causa di credito.
  • L'interpretazione del contratto e degli atti negoziali è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione non può riguardare semplici argomentazioni del giudice poste a supporto della decisione, quando il decisum resti ancorato alla domanda e alle allegazioni ritualmente introdotte.
  • La valutazione delle prove documentali e presuntive, inclusa la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è riservata al giudice del merito; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione della fattispecie o un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste al ricorso, le censure rivolte alle altre diventano inammissibili per difetto di interesse, poiché non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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