Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23072/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione promossa dall'ente previdenziale per ottenere il recupero di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario/agente della riscossione con riferimento a ruoli suppletivi per gli anni 1998 e 1999. La Corte d'appello aveva accolto la tesi dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta della legge n. 228 del 2012 e quindi l'annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, senza che l'omessa rendicontazione o l'omessa comunicazione di inesigibilità comportassero la perdita del diritto al discarico. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione della legge n. 228 del 2012 e del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che la disciplina non sarebbe applicabile alla Cassa Forense, ente privatistico dotato di autonomia contabile e finanziaria; (2) questione di legittimità costituzionale della stessa disciplina, per asserita irragionevolezza, lesione del diritto di proprietà, del giusto processo e della parità di trattamento; (3) violazione della disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999 e del previgente d.P.R. n. 43 del 1988, assumendo che l'omessa rendicontazione e le omesse comunicazioni avrebbero dovuto comportare la decadenza dal diritto al discarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi della ricorrente, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 si applica anche ai ruoli riferiti a enti previdenziali privatizzati e riguarda indistintamente i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Ha inoltre affermato che l'annullamento/discarico del ruolo non equivale all'annullamento del credito sottostante e che non sussistono profili di illegittimità costituzionale o di violazione della CEDU. Quanto agli obblighi di rendicontazione e comunicazione, ha ribadito che, per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, l'eventuale inadempimento non determina la perdita del diritto al discarico in assenza di una previsione espressa; per i ruoli successivi, la disciplina delle proroghe e modifiche normative escludeva comunque la censura proposta. La Corte ha compensato le spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    "decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a 2000 euro [...] iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati"

    La disciplina si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, anche se riferiti a enti previdenziali privatizzati; per i crediti superiori a 2.000 euro opera il discarico automatico del ruolo, senza incidere sul credito sottostante.

  • art. 1, commi 682, 683 e 684, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Le proroghe e l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione annuale sullo stato delle procedure si inseriscono in un percorso normativo coerente di riordino della riscossione e non determinano violazioni dell'affidamento o della parità delle armi.

  • art. 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    La natura privatistica e l'autonomia dell'ente previdenziale non escludono l'applicazione della disciplina generale di annullamento/discarico dei ruoli prevista dalla legge n. 228 del 2012.

  • art. 19, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    "Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette... una comunicazione di inesigibilità"

    La comunicazione di inesigibilità costituisce adempimento previsto dalla disciplina del discarico; tuttavia l'omessa comunicazione annuale dello stato delle procedure è stata poi abrogata e, comunque, non integra causa di perdita del diritto al discarico nei termini prospettati.

  • art. 20, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Il procedimento di verifica della comunicazione di inesigibilità e il diniego di discarico presuppongono specifiche contestazioni; non è sufficiente la sola allegazione dell'inadempimento informativo per ottenere il recupero integrale di tutti i crediti.

  • art. 59, comma 4-ter, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 la disciplina transitoria non prevedeva la perdita del diritto al discarico per il mancato adempimento informativo; l'eventuale obbligo di rendicontazione era collegato a un decreto attuativo mai emanato.

  • art. 32, comma 3, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    "La consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi"

    Nel previgente sistema del 'non riscosso come riscosso' il concessionario anticipava le somme all'ente creditore, ma tale sistema è stato successivamente superato dalla riforma della riscossione.

  • art. 77, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    La domanda di rimborso e le relative scansioni temporali appartenevano al previgente regime, poi superato e non più decisivo per subordinare il discarico all'adempimento dell'agente della riscossione.

  • art. 86, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Nel previgente sistema era previsto uno sgravio provvisorio; la successiva evoluzione normativa ha reso non decisiva la pretesa restituzione automatica delle somme trattenute a tale titolo.

  • art. 3 Cost.

    L'applicazione della disciplina di annullamento/discarico anche agli enti previdenziali privatizzati non è irragionevole, poiché si inserisce nel riordino del sistema della riscossione e nella razionalizzazione dei ruoli inattivi.

  • art. 6 CEDU

    La successione normativa in materia di riscossione e di proroga dei termini non integra un'indebita ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia né viola la parità delle armi.

  • art. 117 Cost.

    Non si ravvisa violazione della CEDU, sicché non sussiste la denunciata lesione dell'art. 117 Cost. per tramite dell'art. 6 CEDU.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    L'annullamento/discarico del ruolo non costituisce un'espropriazione patrimoniale indebita, poiché incide sul ruolo e non sul credito sottostante, ed è giustificato dalle esigenze di efficienza del sistema.

  • art. 107 TFUE

    Il discarico automatico dei ruoli non integra aiuto di Stato, non essendo dimostrato un vantaggio economico in condizioni normali di mercato e trattandosi di crediti di fatto inesigibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012 si applica anche ai crediti affidati a enti previdenziali privatizzati, senza che la natura privatistica dell'ente ne escluda l'operatività.
  • Il discarico o annullamento del ruolo non coincide con l'estinzione del credito sostanziale: l'effetto riguarda l'iscrizione a ruolo e la relativa procedura di riscossione, non il diritto di credito in sé.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento dell'agente della riscossione non basta provare la violazione di obblighi informativi o procedimentali; occorre anche dimostrare il danno-conseguenza concretamente subito e il nesso causale tra tale violazione e la perdita patrimoniale lamentata.
  • In assenza di una previsione espressa, l'omessa rendicontazione o l'omessa comunicazione dello stato delle procedure non determina automaticamente la perdita del diritto al discarico per inesigibilità, specie nei regimi transitori o nei casi in cui l'obbligo sia stato abrogato o prorogato.
  • Le ripetute proroghe legislative dei termini per le comunicazioni di inesigibilità e l'abrogazione dell'obbligo di informazione annuale sono coerenti con il riordino del sistema di riscossione e non violano, di per sé, il legittimo affidamento o la parità delle armi nel processo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.