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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23075/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per un importo di oltre 384 mila euro nei confronti di una società debitrice principale e di alcuni fideiussori. Nelle more, il credito è stato ceduto a una società veicolo; successivamente la debitrice principale è stata ammessa a concordato preventivo, il quale è stato omologato e nel quale il credito è stato inserito e soddisfatto solo nella misura falcidiata del 10%. La Corte d’appello, nel revocare il decreto ingiuntivo sulla base di consulenza tecnica contabile, ha però condannato tutti gli appellanti al pagamento di una somma pari al credito accertato in sede di cognizione, detraendo quanto ricevuto in concordato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell’art. 184 l. fall., sostenendo che la condanna non potesse riguardare la debitrice principale oltre il limite derivante dal pagamento satisfattivo eseguito in concordato; 2) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sulla distinzione tra la posizione della debitrice principale e quella dei fideiussori, che avrebbero dovuto risentire in modo diverso degli effetti parzialmente estintivi del pagamento concordatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel concordato preventivo, non esiste un giudizio concorsuale di accertamento del credito analogo al fallimento: la verifica compiuta ai fini del voto è meramente amministrativa e non produce giudicato su esistenza, entità o rango del credito. L’accertamento pieno del credito resta affidato al giudizio ordinario di cognizione, che può svolgersi indipendentemente dalla procedura concordataria. L’omologazione del concordato produce soltanto un vincolo definitivo di riduzione quantitativa del credito ai fini dell’effetto esdebitatorio e della successiva fase di soddisfacimento, ma non impedisce la pronuncia di condanna sul credito nella sua interezza accertata, fermo il limite conformativo ex lege che opererà nella fase esecutiva o di riparto concordatario. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 184 l. fall.

    effetto obbligatorio vincolante

    L’omologazione del concordato preventivo produce un vincolo esdebitatorio e di riduzione quantitativa del credito, ma non forma giudicato sull’esistenza, entità e rango del credito accertato in sede ordinaria.

  • art. 176, comma 1, l. fall.

    La ricognizione dei creditori nella procedura di concordato serve solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, non all’accertamento definitivo dei crediti.

  • art. 168, comma 1, l. fall.

    Dal deposito della domanda fino all’esecutività dell’omologazione sono precluse solo le azioni esecutive e cautelari, non quelle di accertamento e di condanna.

  • art. 186 l. fall.

    Il giudizio ordinario sul credito conserva utilità perché il concordato può essere successivamente risolto o annullato, con effetti sulla posizione del creditore.

  • art. 615 c.p.c.

    L’eventuale contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata può riguardare solo vizi che rendano giuridicamente inesistente il titolo; le questioni di merito restano al giudice della cognizione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal resistente a sostegno dell’eccezione di abuso del processo, ma la Corte esclude che il ricorso sia inammissibile per tale ragione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la verifica dei crediti ai fini del voto ha natura meramente funzionale e non sostituisce l’accertamento giurisdizionale pieno del credito.
  • L’omologazione del concordato non preclude la proposizione o la prosecuzione di un giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito.
  • La sentenza di condanna pronunciata in sede ordinaria deve quantificare il credito secondo le regole ordinarie; il limite derivante dalla falcidia concordataria opera sul piano esdebitatorio e della fase satisfattiva, non come impedimento alla pronuncia di merito.
  • La posizione del debitore principale assoggettato a concordato e quella dei garanti non si confondono: il pagamento concordatario parziale non elimina di per sé l’interesse all’accertamento giudiziale del credito residuo.
  • Nel giudizio di legittimità, la mera invocazione di abuso del processo non comporta automaticamente inammissibilità del ricorso se le censure restano scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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