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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23078/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense nei confronti del concessionario/agente della riscossione per somme che, secondo l'ente, erano state iscritte a ruolo ma non riversate. In appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, sulla base della disciplina sopravvenuta in materia di annullamento/discarico dei ruoli più risalenti. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012, del d.lgs. n. 509/1994 e degli artt. 19-20 d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la disciplina sullo stralcio dei ruoli non fosse applicabile a un ente privatizzato e autonomo come la Cassa Forense; 2) illegittimità costituzionale della disciplina per asserita ablazione senza ristoro, irragionevolezza e violazione del giusto processo e della parità di trattamento; 3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE, per presunti aiuti di Stato in favore dell'agente della riscossione; 4) errata distinzione tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro e tra annullamento del credito e discarico del ruolo; 5) violazione delle norme sulla riscossione e sul discarico per inesigibilità, assumendo che la mancata/incompleta rendicontazione e la mancata prova dell'esatto svolgimento della riscossione facessero perdere all'agente il diritto al discarico e legittimassero il recupero integrale delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando la più recente elaborazione delle Sezioni Unite: la disciplina della L. n. 228/2012 si applica anche ai crediti degli enti previdenziali privatizzati e ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; per i crediti fino a 2.000 euro opera l'annullamento automatico, per quelli superiori il discarico automatico del ruolo, senza che ciò comporti l'estinzione del credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari mezzi di riscossione. Ha inoltre escluso sia la denunciata illegittimità costituzionale, sia la configurabilità di aiuti di Stato, sia la necessità di subordinare il discarico alla prova del puntuale esaurimento delle attività o della trasmissione delle comunicazioni nei termini indicati dalla ricorrente. In punto di domanda monitoria/azione di responsabilità, la Corte ha ribadito che gravano sull'ente creditore gli oneri probatori tipici dell'inadempimento contrattuale, inclusa la prova del danno conseguenza e del nesso causale, non essendo sufficiente la sola allegazione della violazione degli obblighi informativi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    "i crediti di importo fino a 2000 euro [...] iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati"; per i crediti diversi [...] l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore

    La disciplina si applica indistintamente anche agli enti previdenziali privatizzati; l'annullamento o il discarico riguarda il ruolo/attività di riscossione e non estingue di per sé il credito sottostante, che può essere azionato in via ordinaria.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1

    È richiamato per la natura privatistica e l'autonomia della Cassa, ma tale natura non esclude l'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 228/2012.

  • artt. 19 e 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La disciplina del discarico per inesigibilità opera secondo la procedura prevista; tuttavia, per i ruoli interessati dai commi 527-529 della L. n. 228/2012, tali articoli non si applicano.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    "la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi"

    Costituiva il regime del "non riscosso come riscosso", poi superato dalla riforma della riscossione.

  • art. 77, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Regolava la domanda di rimborso/discarico nell'assetto previgente, poi abrogato o non più applicabile nel sistema riformato.

  • art. 86, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Descriveva il procedimento di sgravio provvisorio nel sistema previgente.

  • art. 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 37

    Ha abrogato il principio del "non riscosso come riscosso" per i concessionari della riscossione.

  • art. 68, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Ha abrogato la normativa previgente della riscossione, salvo quanto espressamente salvato.

  • art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Ha disciplinato il regime transitorio dei ruoli anteriori al 30 settembre 1999, con proroghe e termini per le comunicazioni di inesigibilità.

  • art. 1, commi 682, 683 e 684, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato la comunicazione annuale sullo stato delle procedure come causa di perdita del diritto al discarico.

  • D.M. 15 giugno 2015, Ministero dell'economia e delle finanze

    Ha dato attuazione alla disciplina di annullamento/discarico, prevedendo trasmissioni telematiche e discarico automatico anche per i ruoli superiori a 2.000 euro.

  • art. 107 TFUE

    È esclusa la configurabilità di un aiuto di Stato, perché il discarico automatico non conferisce un vantaggio economico selettivo in condizioni di mercato normali.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato insieme all'art. 107 TFUE ai fini della doglianza sugli aiuti di Stato, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente superata dal chiaro orientamento di legittimità e dalla non necessità di ulteriori quesiti interpretativi.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza, ritenendo la disciplina coerente con la riforma del sistema di riscossione.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina non lede la tutela previdenziale della Cassa, poiché incide sul sistema di riscossione e non sul diritto di credito in sé.

  • art. 41 Cost.

    È esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica, non ricorrendo un'ablazione irragionevole o arbitraria.

  • art. 42 Cost.

    È esclusa una espropriazione patrimoniale senza indennizzo, poiché l'effetto riguarda il ruolo e non il credito sostanziale.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude una indebita interferenza legislativa nel processo e una lesione della parità delle armi.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro interposto in relazione alla CEDU, ma senza fondare una violazione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di azione ordinaria di responsabilità/inadempimento, l'onere della prova dei fatti costitutivi del danno e del nesso causale grava sull'attore.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che prevede l'annullamento automatico dei crediti di importo più modesto e il discarico automatico dei ruoli più risalenti si applica anche ai crediti affidati da enti previdenziali privatizzati, senza che la loro natura privatistica impedisca l'operatività della riforma.
  • L'annullamento o il discarico del ruolo non coincide con l'estinzione del credito sostanziale dell'ente creditore: il primo incide sul sistema di riscossione, mentre il secondo può ancora essere perseguito con gli ordinari strumenti di tutela, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Per i ruoli soggetti alla disciplina speciale di stralcio/discarico, la trasmissione dell'elenco o il compimento del procedimento amministrativo di discarico non costituiscono, di per sé, condizione necessaria per la produzione dell'effetto legale di annullamento/discarico previsto dalla legge.
  • In una domanda ordinaria di responsabilità per mancato riversamento o cattiva riscossione, l'ente creditore non può limitarsi ad allegare la violazione di obblighi informativi o procedurali, ma deve provare il danno conseguenza effettivamente sofferto e il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
  • La mera sopravvenienza di una disciplina di razionalizzazione della riscossione, inserita in un percorso normativo già avviato da anni, non integra di regola una violazione del giusto processo, del legittimo affidamento o una indebita ingerenza legislativa nel processo pendente.
  • Non costituisce aiuto di Stato il meccanismo di discarico automatico di ruoli ormai inesigibili quando non sia dimostrato che esso attribuisca un vantaggio economico selettivo diverso da quello derivante da una riforma generale del sistema di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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