Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23076/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia riguarda il mancato riversamento, da parte del concessionario/agente della riscossione, di somme iscritte a ruolo e dovute alla cassa previdenziale per contributi degli iscritti, relative a ruoli suppletivi 1998 e ruoli 1999. La cassa aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 207.654,53; l’opposizione del concessionario era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: 1) difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la domanda non spettasse al giudice ordinario; 2) violazione dell’art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 228/2012 e dell’art. 2 D.M. 15/6/2015, assumendo che la disciplina sopravvenuta imponesse l’annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31/12/1999 e rendesse inapplicabili gli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; 3) ulteriore violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 e del D.M. 15/6/2015, per non aver considerato la fase precontenziosa e gli effetti della procedura di discarico; 4) violazione dell’art. 20 d.lgs. 112/1999, perché la somma dovuta sarebbe stata al più quella prevista in caso di diniego di discarico, e non l’intero importo dei ruoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite, poiché la controversia tra la cassa privatizzata e l’agente della riscossione che abbia omesso il riversamento appartiene al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo: ha ribadito che, per i ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, l’art. 1, commi 527-529, L. 228/2012 opera come disciplina sopravvenuta che determina l’annullamento/discarico automatico dei ruoli più risalenti e rende inapplicabili gli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, senza richiedere la prova dell’avvenuta trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità o dell’esaurimento delle attività di competenza; ha inoltre precisato che, nell’azione ordinaria di responsabilità negoziale scelta dalla cassa, non è sufficiente dimostrare la mera violazione degli obblighi procedimentalizzati di informazione per ottenere il risarcimento integrale di tutti i crediti iscritti a ruolo, occorrendo la prova del danno conseguenza e del nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È invocato per dedurre il difetto di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare violazione di legge nei motivi relativi alla disciplina della riscossione e del discarico.

  • art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Disciplina la procedura di discarico per inesigibilità; la Corte precisa che, per i ruoli anteriori al 31/12/1999, la relativa disciplina non è più applicabile per effetto della L. 228/2012.

  • art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Regola il procedimento di controllo e il diniego del discarico; la Corte esclude che, nel caso dei ruoli anteriori al 31/12/1999, la condanna possa essere fondata sull’applicazione di questa procedura.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 prevede l’annullamento/discarico automatico secondo importi e categorie indicate; esclude l’applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 e non richiede la prova della trasmissione della comunicazione di inesigibilità come condizione del discarico.

  • art. 2 D.M. MEF 15 giugno 2015

    La Corte lo richiama come disciplina attuativa che conferma il discarico automatico delle quote rientranti nella L. 228/2012.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Previgente principio del "non riscosso come riscosso", poi abrogato; rileva per il quadro storico della riscossione.

  • art. 77 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Norma sulla domanda di rimborso richiamata nel ricostruire il sistema previgente, ma la Corte evidenzia la sua inapplicabilità nel nuovo assetto.

  • art. 68 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Abroga il d.P.R. 43/1988, salvi gli articoli espressamente mantenuti.

  • art. 59 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma transitoria sulle procedure in corso; la Corte la inserisce nel quadro della progressiva evoluzione del sistema di riscossione.

  • art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2014, n. 190

    Abroga l’obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure, evidenziando la perdita di utilità di tale adempimento nel nuovo sistema.

  • art. 107 TFUE

    La Corte esclude che il discarico automatico dei ruoli si traduca in un aiuto di Stato.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta determini un’indebita interferenza nel processo o violi la parità delle armi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in chiave di ragionevolezza del riassetto normativo e di non irragionevolezza della disciplina di annullamento/discarico.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all’asserita violazione della CEDU come parametro interposto.

Massime di principio

  • Per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, la disciplina sopravvenuta dell’art. 1, commi 527-529, L. 228/2012 opera come effetto legale di annullamento/discarico del ruolo, senza che sia necessario dimostrare l’invio della comunicazione di inesigibilità o l’esaurimento delle attività dell’agente della riscossione come presupposti del discarico stesso.
  • L’esclusione dell’applicabilità degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 per i crediti rientranti nella disciplina della L. 228/2012 impedisce di fondare la pretesa dell’ente creditore sul mancato rispetto degli adempimenti procedimentali previsti da quelle norme.
  • Nell’azione ordinaria di responsabilità proposta dall’ente creditore contro l’agente della riscossione, la prova della sola violazione degli obblighi informativi o di rendicontazione non basta a ottenere il risarcimento integrale di tutti i crediti iscritti a ruolo: occorre provare il danno conseguenza effettivamente subito e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
  • Il legislatore può rimodulare retroattivamente il sistema della riscossione a mezzo ruolo, anche attraverso annullamenti automatici di ruoli risalenti, quando l’intervento si inserisce in una sequenza normativa coerente e ragionevole e non determina una lesione apprezzabile della parità delle armi o un aiuto di Stato non giustificato.
  • Nel conflitto tra ente previdenziale privatizzato e agente della riscossione che non abbia riversato somme iscritte a ruolo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.