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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23077/2026 del 12/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, da parte della Corte dei conti in grado d'appello, di un direttore generale della sanità regionale al risarcimento del danno erariale indiretto derivante dalla mancata collaborazione all'esecuzione di provvedimenti giudiziari che avevano riconosciuto il diritto di una persona in stato vegetativo a interrompere il trattamento di sostegno vitale. Il dirigente aveva dapprima negato l'indicazione della struttura sanitaria cui rivolgersi per dare esecuzione al decreto della Corte d'appello di Milano e, successivamente, non aveva dato tempestiva esecuzione neppure alla sentenza del TAR che aveva annullato quel diniego e imposto all'amministrazione di collaborare. Nel ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. l'interessato ha dedotto un unico motivo di giurisdizione, prospettando eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore: secondo il ricorrente, la Corte dei conti avrebbe attribuito a provvedimenti giurisdizionali sub iudice un effetto vincolante analogo a quello della legge, pur in assenza di una norma di legge cui il comportamento del funzionario dovesse conformarsi, e avrebbe quindi creato una regola nuova per affermare la colpa grave.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che la censura non investisse i limiti esterni della giurisdizione, ma contestasse soltanto il modo in cui il giudice contabile aveva interpretato e applicato le regole rilevanti per accertare la responsabilità erariale. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è proponibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e che non costituisce eccesso di potere giurisdizionale il cattivo esercizio della giurisdizione, neppure quando il giudice speciale individui la regola iuris mediante interpretazione delle norme o dei provvedimenti applicabili. Ha quindi confermato la decisione di merito della Corte dei conti e, considerata la definizione anticipata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato l'erede intervenuta al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111 Cost., comma 8

    delimita il sindacato delle Sezioni Unite ai soli motivi inerenti alla giurisdizione sulle decisioni dei giudici speciali.

  • art. 110 c.p.c.

    il successore a titolo universale della parte già costituita può intervenire nel giudizio di legittimità per proseguirlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso dopo l'istanza di prosecuzione del giudizio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ha fondato la condanna dell'erede intervenuta al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indica il contributo unificato base cui rapportare l'ulteriore importo dovuto.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente nella censura, ma non accolto come parametro utile a fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente nella censura, ma ritenuto non idoneo a trasformare in vizio di giurisdizione un errore interno di giudizio.

  • art. 1 della l. n. 20 del 1994

    richiamato nel motivo per contestare la configurazione della colpa grave nella responsabilità erariale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammissibile solo per violazioni che attengano ai limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente dedurre un errore nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme sostanziali o processuali.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice speciale che, per risolvere la controversia, individui la regola applicabile attraverso normale attività interpretativa, anche analogica, del quadro normativo e dei provvedimenti rilevanti.
  • Il cattivo esercizio della giurisdizione, ossia l'errore di giudizio nell'apprezzamento dei fatti o nell'individuazione del parametro di responsabilità, resta un errore interno non sindacabile con il ricorso ex art. 362 c.p.c.
  • La violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali esecutivi può essere valorizzata dal giudice contabile ai fini della responsabilità erariale del funzionario che vi si opponga o ometta la doverosa collaborazione.
  • La sopravvenuta morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione non determina interruzione del processo; il successore a titolo universale può intervenire per proseguirlo secondo la disciplina dell'art. 110 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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