Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'epigrafe della precedente ordinanza, sostituendo le indicazioni errate relative al difensore e al domicilio dell'ente con quelle effettivamente risultanti dagli atti. Ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'epigrafe di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che vi erano indicazioni errate circa il difensore e il domicilio eletto. Dagli atti risultava infatti che l'ente era rappresentato e difeso da un determinato avvocato e domiciliato presso il suo studio, mentre nell'ordinanza da correggere erano stati riportati dati diversi. La resistente è rimasta intimata. La richiesta riguardava esclusivamente la rettifica materiale dei dati riportati nel provvedimento, senza contestazioni sul merito della decisione originaria.
Norme richiamate
È la base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice.
Richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina applicabile alla correzione degli errori materiali in cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è consentita la rettifica di mere inesattezze dell'epigrafe o del contenuto formale del provvedimento quando dagli atti risulti con chiarezza il dato corretto.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale della pronuncia originaria, ma si limita a renderla conforme agli atti di causa.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata una statuizione sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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