Cassazione Civile, Ordinanza n. 18014/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile di un contribuente per l'anno 2007, valorizzando l'acquisto nello stesso anno di due autovetture di pregio e il possesso di un'ulteriore vettura di lusso, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRPEF e addizionali. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso, deducendo: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza pubblica; 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973; 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-ter e di impegnarsi a rinunciare ai giudizi riferiti al carico definito; l'Agenzia ha depositato documentazione sul pagamento delle rate maturate e la parte ha chiesto la declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha rilevato la rinuncia espressa al ricorso, notificata alla controparte e collegata all'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Richiamando la propria giurisprudenza sulla definizione agevolata e sulla rinuncia al giudizio, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che le spese dell'intero giudizio restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre nullità del procedimento e della sentenza per asserita mancata comunicazione dell'avviso di trattazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È invocato per censurare la sentenza di merito in relazione alla disciplina dell'accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
È invocato per lamentare un vizio motivazionale su un fatto controverso e decisivo.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come disciplina dell'accertamento sintetico del reddito imposta dall'Amministrazione finanziaria.
È la base normativa della definizione agevolata (rottamazione-ter) alla quale il ricorrente ha aderito, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi riferiti al carico definito.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la definizione agevolata invocata dalla parte.
È richiamato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza di rinuncia del ricorrente.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È citato in via analogica dalla giurisprudenza richiamata sulla definizione agevolata e sulla conseguente estinzione del giudizio.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata nella giurisprudenza precedente citata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione della rinuncia e dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce a una definizione agevolata del carico tributario e deposita una rinuncia espressa al ricorso, notificata alla controparte, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso collegata alla rottamazione elimina l'interesse alla decisione e impedisce la prosecuzione del processo; se la rinuncia è del ricorrente, l'estinzione è pronunciata ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In presenza di definizione agevolata e pagamento delle rate dovute, la Corte può prendere atto della cessazione della materia del contendere o, comunque, dichiarare l'estinzione del giudizio senza affrontare i motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso e l'adesione alla definizione agevolata escludono il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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