Cassazione Civile, Ordinanza n. 21334/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo manifestamente fondati i rilievi sulla motivazione apparente della sentenza di rinvio e sul mancato adeguamento del giudice di merito al decisum rescindente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Basilicata resa in sede di rinvio. La controversia traeva origine da un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale riferite a una sentenza civile; la contribuente aveva contestato l'atto davanti alla CTP, ottenendone l'annullamento, poi riformato in appello dalla CTR. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva già cassato una prima decisione della CTR limitatamente alla censura sulla violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, per carenza di motivazione, rinviando alla stessa CTR in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la CTR ha nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio affermando in modo sostanzialmente adesivo alla precedente ordinanza che l'avviso era illegittimo per difetto di motivazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; 2) nullità per violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., per mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto e delle statuizioni della precedente decisione di legittimità; 3) violazione di norme sostanziali e tributarie sulla motivazione dell'atto, ma tale motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
termine di decadenza di tre anni dalla registrazione
la CTR aveva ritenuto che il termine per l'emissione dell'avviso decorresse dalla registrazione della sentenza e non dalla richiesta; la Cassazione non decide nel merito su questo profilo perché il motivo relativo è assorbito.
la precedente cassazione aveva rilevato l'insufficienza della motivazione della CTR sul punto; nel giudizio di rinvio il giudice doveva esaminare e motivare specificamente la censura sulla motivazione dell'atto impositivo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio; la mera riproduzione di precedenti passaggi non basta.
la motivazione apparente o inesistente determina nullità della sentenza.
nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi alla pronuncia di cassazione.
il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene.
la riassunzione nel giudizio di rinvio è mero impulso processuale e non nuova impugnazione.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario, il giudizio di rinvio segue le regole del rinvio civile e l'atto di riassunzione ha funzione di prosecuzione del giudizio.
richiamato insieme alle norme sul rinvio per delineare i poteri del giudice del rinvio.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma il motivo è stato assorbito.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel terzo motivo, assorbito.
richiamato nel terzo motivo, assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione ha natura di mero impulso processuale e non di nuova impugnazione: serve a riattivare il processo già pendente dopo la cassazione della sentenza.
- Quando la cassazione annulla per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato e non può rimettere in discussione gli accertamenti già acquisiti se non nei limiti consentiti dalla pronuncia rescindente.
- La sentenza del giudice di rinvio è nulla se si limita a riprodurre o trascrivere la decisione di cassazione senza svolgere un autonomo ragionamento decisorio sulle questioni demandate.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo per congetture.
- Nel giudizio successivo a cassazione con rinvio, il giudice deve pronunciarsi specificamente sui punti per i quali la precedente decisione è stata cassata, senza limitarsi a formule adesive o tautologiche.
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