Cassazione Civile, Ordinanza n. 33932/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di essere retribuiti per il tempo impiegato, prima e dopo il turno, nella vestizione e svestizione della divisa aziendale. I giudici di merito avevano riconosciuto 10 minuti per ogni giorno di lavoro effettivo, a decorrere da luglio 2007 o dalla successiva assunzione di ciascun lavoratore, qualificando tale attività come tempo di lavoro eterodiretto e respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell’art. 1 del d.lgs. 66/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato l’eterodirezione datoriale sulla base di regolamenti interni e senza considerare una circolare del 2013 e un regolamento del 2019 che avrebbero escluso l’obbligo di vestizione nei locali aziendali; con il terzo motivo ha censurato la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, per avere la Corte fatto ricorso a nozioni di comune esperienza in modo asseritamente difforme dalle risultanze istruttorie nella quantificazione del tempo-tuta; con il quarto motivo ha contestato la decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., invocando un diverso dies a quo. La società ha anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito era conforme all’orientamento consolidato secondo cui il tempo necessario a indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro solo quando sia assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l’accertamento sull’esistenza di tale eterodirezione, sul contenuto dei regolamenti aziendali, sul collegamento funzionale con l’attività lavorativa e sull’eventuale uso di massime di esperienza nella quantificazione del tempo-tuta appartiene al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo l’uso di una nozione erronea di fatto notorio. Ha inoltre escluso la pertinenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché fondato su presupposti fattuali diversi da quelli accertati in causa. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che, per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili nei limiti in cui presupponevano una diversa ricostruzione dei fatti.
la nozione di orario di lavoro comprende il tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività; il tempo di vestizione rientra in tale nozione solo se eterodiretto dal datore.
il ricorso al fatto notorio e alle nozioni di comune esperienza è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per l’uso di una nozione erronea del notorio.
per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
richiamato insieme all’art. 2948 n. 4 c.c. per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti.
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi su vicende analoghe.
evocato per distinguere attività accessorie e strumentali, eseguite nell’ambito della disciplina d’impresa, dalla fase direttamente assoggettata al potere di conformazione datoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
menzionata quale spartiacque normativo per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti a tempo indeterminato.
richiamato nel descrivere il regime del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità reale piena ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario per indossare e togliere la divisa è computabile nell’orario di lavoro solo quando le modalità, il luogo o il tempo della vestizione siano imposti o conformati dal datore di lavoro, in modo espresso o desumibile dalla natura e funzione degli indumenti.
- L’accertamento dell’esistenza di un potere datoriale di conformazione sulle operazioni di vestizione e svestizione, nonché della loro funzionalità rispetto alla prestazione lavorativa, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione giuridicamente corretta.
- L’uso di nozioni di comune esperienza e di fatti notori nella quantificazione equitativa o presuntiva del tempo-tuta è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia fatto ricorso a una nozione erronea del notorio; la contestazione della veridicità del fatto notorio, di regola, non integra vizio deducibile con ricorso per cassazione.
- Le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di un regime di stabilità idoneo a consentire l’esercizio del diritto in costanza di rapporto.
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