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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente dell'INPS, trasferito dalla sede di Ancona a quella di Bergamo l'8 marzo 2012, aveva chiesto di accertare il proprio diritto all'indennità di prima sistemazione, dopo che l'ente l'aveva inizialmente riconosciuta e poi sospesa. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo provato il trasferimento di residenza e affermando che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011 non avesse abrogato l'indennità in caso di cambio di residenza. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, anche sul rilievo che la norma invocata riguardasse solo i dipendenti statali e non gli enti pubblici non economici. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005 area VI dirigenti parastato e dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sia che la norma del 2011 non si applicasse ai rapporti di lavoro del parastato, sia che l'indennità di prima sistemazione fosse stata comunque salvata dalla disposizione. Il lavoratore resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011 è disposizione riferita ai soli dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, quale l'INPS; dunque non poteva essere invocato per negare l'indennità di prima sistemazione al dirigente dell'ente. La Corte ha osservato che la norma, letta nel suo contesto sistematico, si colloca nel microsistema di riduzione della spesa dei Ministeri e che il richiamo al personale statale e alle disposizioni della legge n. 836/1973 non si estende ai dipendenti degli enti previdenziali. Ha inoltre richiamato il fatto che le disposizioni della legge n. 836/1973 non erano direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale, salvo richiamo contrattuale, e che la contrattualizzazione del pubblico impiego aveva mantenuto efficacia solo per le disposizioni espressamente richiamate nei comparti interessati. Pertanto è rimasto fermo il diritto del dirigente all'indennità richiesta. Le spese di legittimità sono state compensate per la complessità della questione e l'assenza di precedenti specifici. La parte finale del dispositivo, relativa al contributo unificato, risulta nel testo tronca, ma l'esito del ricorso è chiaramente di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 44, L. n. 183/2011

    "L’art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011"

    La disposizione riguarda soltanto i dipendenti statali e non si applica ai rapporti di lavoro degli enti diversi dallo Stato, come l'INPS; non può quindi fondare il diniego dell'indennità di prima sistemazione ai dipendenti dell'ente.

  • art. 4, comma 27, L. n. 183/2011

    "Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze"

    Serve a collocare sistematicamente i commi da 28 a 51, compreso il comma 44, nell'ambito delle misure di riduzione della spesa di un ministero, confermando il riferimento al comparto statale.

  • art. 4, commi 65-66, L. n. 183/2011

    "Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"

    Mostra che per gli enti previdenziali il legislatore ha previsto solo un obiettivo generale di risparmio e l'autonomia organizzativa nella scelta delle misure, non l'applicazione delle prescrizioni del comma 44.

  • art. 18 L. n. 836/1973

    Richiamata tra le norme invocate dall'INPS; la Corte osserva che le disposizioni della legge n. 836/1973 non erano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale, salvo richiamo.

  • art. 19 L. n. 836/1973

    Richiamata tra le norme invocate dall'INPS; rientra nel quadro della disciplina speciale del trattamento di missione e trasferimento dei dipendenti statali.

  • art. 20 L. n. 836/1973

    Richiamata tra le norme invocate dall'INPS; la Corte la considera parte della disciplina non direttamente applicabile agli enti diversi dallo Stato, salvo richiamo contrattuale.

  • art. 21 L. n. 836/1973

    È la disposizione sull'indennità di prima sistemazione; la Corte afferma che la sua disciplina riguardava il personale statale e non era direttamente applicabile agli altri enti, se non come parametro esterno o tramite richiamo collettivo.

  • art. 24 L. n. 836/1973

    Richiamata tra le norme invocate dall'INPS; inserita nel complesso della disciplina speciale dei dipendenti statali.

  • art. 66 CCNL 2002-2005, area VI, dirigenti Parastato

    Richiamato dall'INPS nell'ambito dell'asserita soppressione/adeguamento delle indennità; la Corte non lo assume come decisivo, perché esclude l'applicazione della norma statale al rapporto con l'INPS.

  • art. 74 CCNL 2002-2005, area VI, dirigenti Parastato

    Richiamato dall'INPS insieme alle altre fonti collettive, ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'INPS; la Corte osserva che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, le norme speciali previgenti cessano di produrre effetti se non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per affermare che le disposizioni speciali previgenti per i pubblici dipendenti cessano di produrre effetti, salvo richiamo contrattuale, e che ciò valeva solo per i comparti statali espressamente richiamati.

  • art. 12 L. n. 471/1978

    Richiamata come norma di adeguamento dell'indennità di prima sistemazione; la questione sull'ammontare è ritenuta irrilevante e comunque inammissibile perché non censurata in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per rilevare la tardività della memoria depositata dall'INPS rispetto al termine anteriore alla camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo, ma il testo fornito è tronco nella parte finale.

Massime di principio

  • Nel interpretare una disposizione legislativa, la collocazione sistematica dei commi e la finalità complessiva dell'articolo possono prevalere su un'interpretazione isolata del singolo enunciato, specie quando il testo distingue chiaramente tra destinatari diversi.
  • Le norme speciali dettate per i dipendenti statali non si estendono automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato; l'applicabilità richiede un espresso richiamo normativo o contrattuale.
  • Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, le disposizioni speciali previgenti restano efficaci solo nei limiti in cui siano state espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
  • Quando una questione relativa al quantum non è stata specificamente censurata nei gradi di merito, il relativo motivo di ricorso è comunque inammissibile o non scrutinabile in cassazione se mira a rimettere in discussione un accertamento non impugnato.
  • La rubrica di una norma può avere valore interpretativo, ma non può da sola ampliare o restringere l'ambito applicativo di un comma quando il contesto testuale e sistematico deponga in senso diverso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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