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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33930/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda dipendenti di una società cooperativa che avevano chiesto il riconoscimento, ai fini dell'orario di lavoro, del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale. I giudici di merito avevano accolto la domanda, condannando la datrice di lavoro a retribuire 10 minuti al giorno per ciascun lavoratore dal luglio 2007 fino alla decisione, e avevano respinto l'eccezione di prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 1 d.lgs. 66/2003, sostenendo che la vestizione/svestizione non fosse orario di lavoro perché la disciplina interna non imponeva eterodirezione e una circolare del 2013 avrebbe escluso l'obbligo di svolgere tali operazioni nei locali aziendali; (2) violazione dell'art. 1 d.lgs. 66/2003 con riguardo al regolamento aziendale del 2019, che avrebbe escluso espressamente l'eterodirezione; (3) violazione dell'art. 101 c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso valorizzando una questione di igiene non dedotta tempestivamente; (4) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancato contraddittorio sulla questione igienica; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito quantificato il tempo tuta sulla base di un errato ricorso alla comune esperienza; (6) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. La società ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto conformi all'orientamento consolidato le decisioni di merito sul tempo tuta: il tempo di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro quando è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, potendo l'eterodirezione derivare sia da una disciplina espressa sia implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla loro funzione, specie quando ragioni igieniche impongano l'uso della divisa sul posto di lavoro. Ha inoltre affermato che l'accertamento concreto sulla sussistenza di tale eterodirezione e sull'interpretazione delle disposizioni aziendali è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini proposti. Quanto alle censure sulla questione igienica e sul contraddittorio, la Corte ha rilevato che il riferimento all'igiene risultava già dal regolamento del 2008 ed era comunque entrato nel contraddittorio sin dal primo grado. Ha respinto anche la doglianza sul fatto notorio, richiamando il potere discrezionale del giudice di merito di usare massime di esperienza per quantificare il tempo di vestizione. Infine, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, richiamando il principio secondo cui, per i crediti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 66/2003

    La nozione di orario di lavoro comprende il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività; il tempo di vestizione/svestizione vi rientra solo se è eterodiretto dal datore di lavoro.

  • art. 101 c.p.c.

    La questione dell'igiene non è stata ritenuta nuova né introdotta tardivamente, poiché già presente nel materiale difensivo e comunque sottoposta al contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può utilizzare nozioni di comune esperienza e massime di esperienza per quantificare il tempo di vestizione, salvo che si alleghi una vera inesattezza del fatto notorio.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Per i crediti retributivi non già prescritti al momento della riforma, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione in materia di crediti retributivi decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nei rapporti a tempo indeterminato non assistiti da stabilità.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato per distinguere le attività strumentali e accessorie svolte nell'ambito della disciplina d'impresa dalla fase finale direttamente eterodiretta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia a precedenti conformi per relationem.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario per indossare e togliere la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro quando la vestizione è eterodiretta dal datore di lavoro, cioè quando tempo, luogo e modalità sono imposti o comunque conformati dall'organizzazione datoriale.
  • L'eterodirezione non richiede sempre un ordine esplicito: può desumersi anche implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla funzione che devono svolgere, soprattutto se ragioni igieniche o di servizio rendono ragionevole l'obbligo di vestizione sul luogo di lavoro.
  • L'accertamento circa la sussistenza dell'eterodirezione e l'interpretazione delle disposizioni aziendali è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L'uso da parte del giudice di merito di nozioni di comune esperienza per stimare il tempo di vestizione è legittimo, purché non si fondi su un'inesatta nozione del fatto notorio; l'eventuale contestazione della veridicità del fatto notorio non si traduce di regola in un motivo di cassazione.
  • Per i crediti retributivi non ancora prescritti all'entrata in vigore della riforma del 2012, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di un regime di stabilità idoneo a rendere esigibile il credito durante il rapporto.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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