Cassazione Civile, Ordinanza n. 33949/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il computo, ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione previdenziale, di alcune voci del c.d. trattamento estero corrisposte a un dirigente bancario inviato a lavorare all'estero. La corte d'appello aveva incluso nella base di calcolo del TFR l'indennità estero, l'indennità costo della vita e l'indennità di alloggio, e aveva ritenuto non corretta l'applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, TUIR per il periodo di permanenza all'estero ai fini contributivi, condannando inoltre la società al versamento di contributi e al risarcimento del danno pensionistico. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con i primi tre motivi, la violazione dell'art. 2120 c.c., dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme processuali, sostenendo che l'intero assegno di sede estera fosse escluso dal TFR per legge e per contratto collettivo, o quantomeno che alcune sue componenti avessero natura meramente indennitaria/rimborso spese; ha inoltre censurato la pretesa inversione dell'onere della prova circa la natura non retributiva delle voci. Con il quarto motivo ha contestato l'affermazione secondo cui le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, TUIR avrebbero valenza solo fiscale e non anche contributiva, assumendo che invece dovessero fungere da parametro anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori inviati all'estero in Paesi convenzionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in parte, i primi tre motivi perché cumulavano in modo promiscuo violazioni di legge sostanziale, processuale e di contratto collettivo, oltre a vizi motivazionali, senza specifica e corretta separazione delle censure; per il resto li ha ritenuti infondati, perché la Corte territoriale si era attenuta ai principi consolidati in tema di TFR, correttamente verificando in concreto se le voci del trattamento estero avessero natura retributiva o di rimborso spese e se la contrattazione collettiva avesse una chiara volontà derogatoria dell'art. 2120 c.c. La Corte ha inoltre confermato che le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR hanno solo valenza fiscale e non possono essere utilizzate per determinare la base imponibile contributiva, che va commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte all'estero. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato però dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
La base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, salvo il rimborso spese e salvo diversa previsione chiara ed univoca del contratto collettivo.
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico per l'interpretazione della contrattazione collettiva.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che vi sia stata una vera inversione dell'onere della prova; il giudice di merito ha valutato gli elementi acquisiti per qualificare le voci economiche contestate.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Le censure che li invocano sono state reputate in parte inammissibili e in parte infondate; non risulta una decisione fondata su ultrapetizione o su errato governo della prova legale.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta apparente, perché intelligibile e idonea a rendere percepibile il percorso logico decisorio.
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere ricondotte con precisione ai singoli vizi denunciabili; è inammissibile cumulare in modo promiscuo violazioni eterogenee e vizi motivazionali.
art. 51, comma 8-bis, TUIR
Le retribuzioni convenzionali hanno valenza esclusivamente fiscale e non determinano la base imponibile contributiva.
L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 19
Richiamata dalla ricorrente come norma a monte del sistema delle retribuzioni convenzionali, ma non idonea a mutare l'orientamento consolidato sulla loro valenza solo fiscale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamo ai precedenti conformi della Corte, senza necessità di ulteriore approfondimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del TFR, la regola è quella dell'onnicomprensività: entrano nella base di calcolo tutte le somme corrisposte non occasionalmente in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre restano fuori solo i meri rimborsi spese e le voci che la contrattazione collettiva escluda in modo espresso, chiaro e univoco.
- Nelle controversie sul trattamento estero, la qualificazione delle singole voci come retributive o di rimborso spese non può essere risolta in astratto o sulla base della sola etichetta nominale, ma richiede una valutazione concreta della continuità, della funzione compensativa del disagio, della mancanza di giustificativi di spesa e della relazione con la prestazione lavorativa.
- La prova di una deroga collettiva alla disciplina legale del TFR incombe su chi la invoca; la clausola collettiva deve riferirsi specificamente al TFR e manifestare in modo inequivoco la volontà di escludere determinate voci dalla base di calcolo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in questione di diritto una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e della qualificazione in concreto delle voci economiche, attività riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione intelligibile.
- Le retribuzioni convenzionali previste dall'art. 51, comma 8-bis, TUIR hanno funzione esclusivamente fiscale; per la contribuzione previdenziale dei lavoratori distaccati o inviati all'estero in Paesi convenzionati rilevano le retribuzioni effettivamente corrisposte.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli promiscuamente censure eterogenee di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire di individuare con precisione il vizio denunciato e il devolutum effettivo.
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