Cassazione Civile, Ordinanza n. 33937/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società cooperativa datrice di lavoro ha impugnato in cassazione la sentenza di appello che, confermando il primo grado, aveva riconosciuto a numerosi dipendenti il diritto a computare nell'orario di lavoro il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale, con condanna della società a retribuire 10 minuti per ciascun giorno di lavoro effettivo a decorrere da luglio 2007, o dal luglio 2011 per un solo lavoratore. La datrice di lavoro ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che molti dipendenti si presentavano già vestiti con la divisa o si cambiavano fuori dai locali aziendali; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e delle fonti del rapporto, sostenendo che tale prassi integrasse un uso normativo derogatorio del regolamento aziendale; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato ingresso di prove testimoniali e per l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; violazione dell'art. 113 del c.c.n.l. di settore, assumendo che fossero i lavoratori a dover provare concretamente il tempo effettivamente impiegato prima delle timbrature; infine, violazione delle norme sulla prescrizione estintiva quinquennale, con riferimento al decorso del termine nei rapporti di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la decisione di merito era conforme all'orientamento consolidato secondo cui il tempo necessario a indossare e svestire la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro quando tale attività sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro; ha inoltre affermato che l'accertamento circa la sussistenza di tale eterodirezione e circa l'eventuale esistenza di un uso aziendale derogatorio è riservato al giudice di merito, così come la quantificazione del tempo può essere operata mediante massime di esperienza. Ha pure escluso i denunciati vizi ex art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha reputato infondato richiamando il principio secondo cui, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è denunciabile nei ristretti limiti elaborati dalle Sezioni Unite e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso nei limiti indicati dalla normativa processuale.
art. 1374 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un uso/prassi derogatoria del regolamento aziendale; la Corte ne ha escluso la rilevanza in quanto la valutazione dell'eventuale uso aziendale spetta al giudice di merito.
art. 1324 c.c.
Richiamato in relazione all'interpretazione della prassi lavorativa come possibile uso normativo.
art. 8 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'uso normativo derogatorio; la Corte ha ricondotto la questione all'accertamento di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola di giudizio; non quando valuti diversamente le prove offerte.
art. 2697 c.c.
La censura è ammissibile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle risultanze probatorie.
art. 113 del c.c.n.l. per i Dipendenti da Imprese di Distribuzione Cooperativa
non si considerano come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle imprese, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il tempo tuta non fosse lavoro effettivo; la Corte non ha accolto tale lettura, richiamando la disciplina e l'eterodirezione datoriale dell'attività.
art. 2948, n. 4 c.c.
In combinato con l'art. 2935 c.c., la prescrizione dei diritti di credito dei lavoratori a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto, per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012.
art. 2935 c.c.
La prescrizione non decorre prima che il diritto possa essere fatto valere; nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, secondo il principio richiamato, ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti al 18 luglio 2012.
art. 18, comma 1, l. n. 300 del 1970
Richiamato in relazione alla disciplina della stabilità del rapporto dopo le modifiche della l. n. 92 del 2012.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi sulla medesima questione.
art. 2104 c.c.
Richiamato per distinguere tra attività eterodirette rientranti nell'orario di lavoro e attività preparatorie rimesse alla libertà del prestatore.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro quando il datore di lavoro ne conformi tempo, luogo o modalità di esecuzione, anche implicitamente in ragione della natura degli indumenti o della funzione che essi devono assolvere.
- La verifica circa la sussistenza del potere datoriale di conformazione e circa l'eventuale esistenza di un uso aziendale derogatorio del regolamento interno è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è liberamente rivalutabile in cassazione.
- L'uso aziendale non si desume dalla sola reiterazione di comportamenti favorevoli ai lavoratori, ma richiede un intento negoziale collettivo di regolare stabilmente il rapporto per il futuro.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la semplice diversa valutazione delle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la ricostruzione fattuale o la valutazione del materiale probatorio.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, in mancanza di un regime di stabilità idoneo a far decorrere il termine in costanza di rapporto.
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