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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33940/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

La controversia originaria riguardava il diritto di una docente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Ancona, dalla quale era stata cancellata per mancata presentazione della domanda di aggiornamento nel triennio 2014-2017, con conseguente condanna del Ministero al reinserimento. Il Ministero aveva proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 28189/2022 che aveva rigettato il ricorso e aveva ritenuto tardivo il controricorso della docente, considerandola intimata e omettendo quindi di provvedere sulle spese di legittimità. La docente ha proposto revocazione deducendo errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte aveva erroneamente computato il termine per il deposito del ricorso e, di riflesso, il termine per la notificazione del controricorso: il ricorso principale era stato notificato il 12.6.2017 e depositato il 22.6.2017, ma il termine di deposito scadeva il 3.7.2017, con conseguente tempestività del controricorso notificato il 17.7.2017 entro il termine del 24.7.2017. Con il secondo motivo ha censurato la conseguente omissione di regolazione delle spese, fondata sulla erronea qualifica di intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato l'ordinanza n. 28189/2022 limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio di legittimità e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese sia del giudizio di legittimità sia del giudizio di revocazione, applicando il principio della soccombenza. Ha ritenuto integrato un errore revocatorio perché il giudice di legittimità aveva falsamente percepito un fatto interno al giudizio, ossia la tempestività del controricorso, per avere sbagliato il computo dei termini processuali. In sede rescissoria ha liquidato le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, risultare immediatamente dagli atti ed essere decisivo.

  • art. 369 c.p.c.

    prevede il termine per il deposito del ricorso per cassazione, considerato nel computo del termine per la difesa della controparte.

  • art. 370 c.p.c.

    regola il termine per la notificazione del controricorso, da computarsi dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale è esperibile solo per mere sviste grafiche e non quando l'errore incida sul contenuto decisorio.

  • artt. 323 e 395 c.p.c.

    richiamati per distinguere la revocazione dai rimedi ordinari contro i vizi della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per escludere l'impugnabilità dell'ordinanza di correzione di errore materiale.

  • D.M. 55/2014

    utilizzato per la liquidazione dei compensi nel giudizio definito dopo la sua applicazione temporale.

  • D.M. 37/2018

    richiamato insieme al D.M. 55/2014 per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Integra errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la falsa percezione, da parte della Corte di cassazione, di un fatto interno al giudizio di legittimità, quando l'errore sia immediatamente desumibile dagli atti, non richieda indagini ermeneutiche complesse ed abbia carattere decisivo.
  • Il computo erroneo dei termini processuali può costituire errore di fatto revocatorio se incide sulla valutazione della tempestività di un atto processuale e determina una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata correttamente.
  • La revocazione per errore di fatto è distinta dalla correzione dell'errore materiale: quest'ultima è ammissibile solo per sviste di redazione che non incidono sul contenuto concettuale della decisione, mentre la revocazione è necessaria quando l'errore ha viziato la formazione della volontà decisoria.
  • La mancata statuizione sulle spese di lite, causata dall'erronea considerazione della controparte come intimata o non costituita, è emendabile mediante revocazione se dagli atti risulta che la parte aveva in realtà depositato controricorso tempestivamente.
  • In sede di revocazione rescissoria, una volta rimosso il capo viziato, la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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