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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33947/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente in servizio presso l'INPS aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di prima sistemazione nella misura originariamente prevista dalla contrattazione collettiva per il triennio, e non nella misura ridotta dall'ente dopo l'entrata in vigore della L. n. 183/2011. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 4, comma 44, di tale legge, relativo alla soppressione/limitazione di analoghe voci per i dipendenti statali e alla soppressione delle corrispondenti clausole contrattuali, non si applicasse ai dipendenti di enti diversi dallo Stato, come l'INPS, sicché restava operativa la disciplina del CCNL dell'area VI dirigenza parastato 2002/2005. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 43 e 44, L. n. 183/2011, della L. n. 836/1973 e delle clausole contrattuali collettive, sostenendo che la norma del 2011 avesse un ambito più ampio e imponesse anche agli enti previdenziali il contenimento della spesa e la riduzione dell'indennità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per la mancata ammissione di mezzi istruttori relativi a un fatto ritenuto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il secondo motivo e, soprattutto, ha affermato che l'art. 4, comma 44, della L. n. 183/2011 si riferisce soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti pubblici diversi dallo Stato, come l'INPS. In base alla struttura complessiva dell'art. 4 e alla distinzione tra i commi dedicati ai Ministeri e quelli dedicati agli enti previdenziali, la disposizione invocata dall'istituto non può essere estesa al rapporto di lavoro in esame. Conseguentemente, il diniego dell'indennità di prima sistemazione fondato su quella norma è illegittimo. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando l'assenza di precedenti specifici e la complessità della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 43 e 44, L. n. 183/2011

    La disposizione che riduce/sopprime l'indennità di prima sistemazione e le analoghe previsioni contrattuali si applica soltanto ai dipendenti statali e ai contratti collettivi relativi al comparto ministeri, non agli enti previdenziali come l'INPS.

  • art. 4, commi 65 e 66, L. n. 183/2011

    Per gli enti previdenziali la norma fissa obiettivi generali di risparmio di spesa da raggiungere nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non puntuali obblighi di soppressione delle singole indennità previsti per lo Stato.

  • L. n. 836/1973

    artt. 18, 19, 20, 21 e 24; art. 26

    Le disposizioni sul trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali non erano direttamente applicabili agli enti diversi dallo Stato; al più costituivano in passato parametro esterno di commisurazione per istituti analoghi.

  • art. 66, CCNL area VI dirigenti Parastato 2002/2005

    La clausola collettiva resta efficace per i dirigenti del parastato, non essendo caducata dalla norma sopravvenuta invocata dall'INPS.

  • art. 74, CCNL area VI dirigenti Parastato 2002/2005

    Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso come parte del sistema contrattuale applicabile.

  • art. 29, CCNL 2006/2009

    Richiamato dall'INPS per sostenere la conferma della disciplina collettiva precedente.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le previgenti disposizioni speciali non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata nel secondo motivo come violata per asserita omissione nella pronuncia sulle istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata nel secondo motivo per censurare la valutazione del materiale probatorio e la mancata ammissione di mezzi istruttori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute di contenimento della spesa pubblica che incidono su trattamenti economici del personale statale non si estendono automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, quando dal testo e dalla collocazione sistematica della disposizione risulti una delimitazione soggettiva al solo comparto statale.
  • Nell'interpretazione di una legge complessa, la rubrica può avere valore soltanto sussidiario: non può ampliare il campo applicativo di una disposizione quando il dato testuale e sistematico indicano chiaramente un diverso perimetro soggettivo.
  • Se il legislatore disciplina in modo differenziato, all'interno della stessa legge, gli obiettivi di spesa per Ministeri e per enti previdenziali, le misure puntuali previste per i primi non possono essere trasferite ai secondi in assenza di un espresso richiamo.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le disposizioni speciali previgenti cessano di produrre effetti solo nei limiti in cui siano espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva applicabile al singolo comparto.
  • Quando la norma invocata dall'amministrazione per negare un emolumento non è applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, il diniego dell'indennità resta illegittimo indipendentemente da ulteriori questioni sull'esatta quantificazione o sull'effettivo mutamento di residenza.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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