Cassazione Civile, Ordinanza n. 22434/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 con cui l'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, ha ripreso a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA detratta, in relazione a fatture emesse da una società terza per prestazioni di trasporto di materiale inerte considerate parzialmente inesistenti per sovraffatturazione. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma in appello l'Amministrazione ha ottenuto riforma della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, sostenendo che il giudice non avesse spiegato le ragioni della fondatezza delle riprese né valutato la sentenza penale di assoluzione; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancata considerazione delle osservazioni al PVC e per motivazione degli avvisi ritenuta inidonea, anche perché meramente per relationem; 3) violazione dell'art. 12 L. 212/2000 per omessa valutazione dell'eccezione relativa alla mancata allegazione della documentazione richiamata negli atti, in particolare di risultanze di indagini bancarie riguardanti un soggetto terzo; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nei dati favorevoli alla contribuente emersi in sede penale e nella supposta congruità dei prezzi praticati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, e inammissibile il quarto. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva un percorso argomentativo comprensibile basato su elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti; ha ribadito che negli avvisi di accertamento la motivazione per relationem è legittima se gli elementi richiamati sono noti al contribuente o il loro contenuto essenziale è riprodotto; ha altresì affermato che l'Ufficio non è tenuto a dare conto nell'atto delle singole osservazioni del contribuente, purché il contraddittorio non ne risulti pregiudicato. Quanto alla mancata allegazione di documenti richiamati, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse implicitamente escluso che tali documenti integrassero in modo necessario la motivazione dell'atto, e comunque ha considerato non sindacabile in cassazione la valutazione di fatto compiuta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o la violazione delle norme processuali sulla motivazione è deducibile solo quando la sentenza non consenta di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone una motivazione percepibile e non meramente apparente, idonea a far comprendere l'iter logico della decisione.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiede che la sentenza sia motivata in modo effettivo e non solo formale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
l'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligata a darne espressa menzione o a motivare in modo rafforzato l'atto impositivo.
la motivazione dell'atto può essere resa per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati o ne sia riprodotto il contenuto essenziale, salvo che il contenuto richiamato sia già noto al contribuente.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
il richiamo ad altri atti è sufficiente quando serve a integrare la motivazione e il contenuto rilevante dell'atto richiamato sia conoscibile dal destinatario.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare e riportare gli atti e i documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai fini del controllo di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che la motivazione esamini ogni singola allegazione, essendo sufficiente l'esposizione concisa degli elementi decisivi.
- Negli avvisi di accertamento la motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale; il rinvio non richiede una autonoma e ulteriore motivazione 'rinforzata' dell'Ufficio.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare le osservazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale, ma non ha l'obbligo di confutarle espressamente nell'avviso di accertamento.
- In tema di accertamento tributario, l'esito favorevole di un procedimento penale non esclude automaticamente la pretesa fiscale, quando questa sia sorretta da indizi idonei sul piano tributario, anche se non sufficienti a fondare una responsabilità penale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito: occorre la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alla lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
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