Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto all’indennità di mobilità ex art. 7 l. n. 223/1991. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda, fondato sull’accertamento giudiziale del diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità in un diverso giudizio contro la Regione. In appello, però, l’istituto previdenziale aveva ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto alla prestazione sia soggetto a decadenza e che, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile, debba essere presentata una specifica domanda amministrativa all’ente; la mera iscrizione nelle liste di mobilità non basta. La ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, degli artt. 2964, 2968 e 2969 c.c., dei criteri ermeneutici e dell’art. 3 Cost., sostenendo che l’unica domanda proponibile nel termine fosse quella di disoccupazione, da considerarsi idonea a interrompere la decadenza; ha inoltre sostenuto che il diritto alla mobilità sarebbe sorto solo dopo il giudizio che aveva riconosciuto l’iscrizione nelle liste di mobilità, sicché prima non sarebbe stato esercitabile. Ha anche lamentato che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare d’ufficio l’effetto della domanda di disoccupazione e, in memoria, ha prospettato ulteriori censure sull’ammissibilità dell’appello dell’INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato la continuità con il consolidato orientamento secondo cui, per ottenere l’indennità di mobilità, è necessaria la presentazione di una domanda amministrativa specifica all’istituto previdenziale entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o, secondo il testo richiamato, dall’inizio della disoccupazione indennizzabile). Ha precisato che la disciplina della decadenza esige il compimento dell’atto previsto dalla legge, non già il previo accertamento giudiziale di tutti i presupposti sostanziali del diritto. Ha inoltre chiarito che il riferimento alla "disoccupazione indennizzabile" va inteso in senso astratto, e che la domanda di disoccupazione non presuppone la definitività del licenziamento né è incompatibile con la sua impugnazione. L’iscrizione nelle liste di mobilità è stata ritenuta condizione necessaria ma non sufficiente. Le ulteriori doglianze sviluppate in memoria sono state dichiarate nuove e quindi inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la domanda di indennità di mobilità è soggetta a un termine di decadenza e il relativo procedimento amministrativo serve ad accertare i presupposti della prestazione; il rinvio alle regole sull’indennità di disoccupazione rende applicabile la disciplina della domanda amministrativa specifica
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
sessanta giorni da quello d’inizio della disoccupazione indennizzabile
la decadenza è impedita solo dalla presentazione della domanda prevista dalla legge; il termine decorre in relazione alla disoccupazione indennizzabile intesa in senso astratto
le norme sulla decadenza rispondono all’esigenza di contenere rapidamente l’incertezza su una situazione giuridica
la decadenza "non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge"
ai fini dell’impedimento della decadenza conta il solo compimento dell’atto previsto, non il previo accertamento giudiziale del diritto
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire il principio applicato
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire il principio applicato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge
richiamato solo per escludere la definibilità accelerata nelle condizioni date
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non accolto
artt. 1, 12, 14 disp. prel. c.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale e sistematica
richiamati dalla ricorrente per l’interpretazione della norma sostanziale
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell’indennità di mobilità è necessario presentare una domanda amministrativa specifica all’ente previdenziale entro il termine di decadenza previsto dalla legge; non è sufficiente l’esistenza sostanziale dei presupposti della prestazione se non è compiuto l’atto richiesto.
- La decadenza legale si impedisce soltanto con il compimento dell’atto tipizzato dalla norma, non con l’avvio o l’attesa di un accertamento giudiziale dei presupposti del diritto.
- Il riferimento normativo alla "disoccupazione indennizzabile" va inteso in senso astratto: la domanda può essere presentata anche prima della definizione di eventuali contenziosi sulla legittimità del recesso o sull’iscrizione nelle liste, poiché tali accertamenti non condizionano la decorrenza del termine decadenziale.
- La mera iscrizione nelle liste di mobilità costituisce un presupposto necessario ma non sostituisce la domanda amministrativa richiesta per l’accesso alla prestazione.
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure nuove formulate solo con memoria, né è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
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