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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29042/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate su una domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta, in misura ritenuta eccedente, su somme liquidate a ex dirigenti Enel a titolo di previdenza integrativa. Dopo un primo ciclo di giudizi di merito e di legittimità, la causa era stata rinviata affinché si accertasse quale parte delle somme corrisposte rappresentasse rendimento effettivamente maturato e assoggettabile all'aliquota del 12,5%. Riassunto il giudizio, i contribuenti produssero una certificazione Enel; la C.T.R. accolse poi un ricorso per revocazione proposto contro la precedente decisione di appello, ritenendo che quella sentenza fosse incorsa in errore di fatto per avere affermato che mancava documentazione ufficiale Enel, mentre invece era stata prodotta. L'Agenzia ricorre in Cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 70 d.lgs. 546/1992 e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che non vi fosse errore revocatorio decisivo perché la sentenza revocanda poggiava su più rationes decidendi e perché la certificazione prodotta era comunque generica e non proveniente dall'ufficio competente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 394 c.p.c., lamentando che l'Ufficio aveva contestato la certificazione e che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto non smentita la documentazione; 3) violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per non avere la C.T.R. applicato correttamente il principio di diritto della sentenza di rinvio e per avere confuso il rendimento di polizza con il rendimento da investimento sul mercato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'effettivo impiego delle somme nel mercato finanziario e alla misura del rendimento.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai contribuenti. Ritiene infatti che il vizio denunciato non integri errore di fatto revocatorio, ma un preteso errore valutativo/di giudizio, perché attiene all'apprezzamento delle prove documentali e non alla supposizione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. Le spese del giudizio di merito sono compensate per l'evoluzione della giurisprudenza, mentre quelle di legittimità sono poste a carico dei controricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione si fondi su una percezione inesatta di un fatto storico decisivo, risultante in modo immediato dagli atti, e non quando si controverta della valutazione o interpretazione delle prove.
  • Il mancato esame o la diversa valutazione di documenti prodotti in causa integra, di regola, un errore di giudizio censurabile con i mezzi ordinari di impugnazione, non un errore revocatorio.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo: occorre che, senza la svista percettiva, la decisione sarebbe stata diversa; non basta che una sola delle rationes decidendi sia attinta se la sentenza regge su autonome basi ulteriori.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta fermo che la corretta individuazione del contenuto e della portata del fatto da accertare richiede un'effettiva verifica delle risultanze istruttorie, non sostituibile da mere affermazioni apodittiche.
  • La scelta della prova ritenuta più convincente e la valutazione del materiale documentale spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione incompatibile con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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