Cassazione Civile, Ordinanza n. 29042/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate su una domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta, in misura ritenuta eccedente, su somme liquidate a ex dirigenti Enel a titolo di previdenza integrativa. Dopo un primo ciclo di giudizi di merito e di legittimità, la causa era stata rinviata affinché si accertasse quale parte delle somme corrisposte rappresentasse rendimento effettivamente maturato e assoggettabile all'aliquota del 12,5%. Riassunto il giudizio, i contribuenti produssero una certificazione Enel; la C.T.R. accolse poi un ricorso per revocazione proposto contro la precedente decisione di appello, ritenendo che quella sentenza fosse incorsa in errore di fatto per avere affermato che mancava documentazione ufficiale Enel, mentre invece era stata prodotta. L'Agenzia ricorre in Cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 70 d.lgs. 546/1992 e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che non vi fosse errore revocatorio decisivo perché la sentenza revocanda poggiava su più rationes decidendi e perché la certificazione prodotta era comunque generica e non proveniente dall'ufficio competente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 394 c.p.c., lamentando che l'Ufficio aveva contestato la certificazione e che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto non smentita la documentazione; 3) violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per non avere la C.T.R. applicato correttamente il principio di diritto della sentenza di rinvio e per avere confuso il rendimento di polizza con il rendimento da investimento sul mercato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'effettivo impiego delle somme nel mercato finanziario e alla misura del rendimento.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai contribuenti. Ritiene infatti che il vizio denunciato non integri errore di fatto revocatorio, ma un preteso errore valutativo/di giudizio, perché attiene all'apprezzamento delle prove documentali e non alla supposizione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. Le spese del giudizio di merito sono compensate per l'evoluzione della giurisprudenza, mentre quelle di legittimità sono poste a carico dei controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina fiscale applicata alle prestazioni di previdenza integrativa e alla distinzione tra quota capitale e rendimento
richiamato quale norma sulla tassazione del rendimento delle prestazioni integrative
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
"errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
l'errore revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, non controverso, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non comprende errori di giudizio o valutazione delle prove
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale in tema di revocazione nel processo tributario
invocato per contestare l'applicazione del principio di non contestazione
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla disciplina della revocazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità processuale dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per la violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sul giudizio di rinvio nel processo tributario
richiamati in relazione ai poteri del giudice di rinvio e ai limiti del giudizio dopo cassazione
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato
evocato indirettamente nel quadro delle prove e dell'onere probatorio, tramite il riferimento all'accertamento del rendimento
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione si fondi su una percezione inesatta di un fatto storico decisivo, risultante in modo immediato dagli atti, e non quando si controverta della valutazione o interpretazione delle prove.
- Il mancato esame o la diversa valutazione di documenti prodotti in causa integra, di regola, un errore di giudizio censurabile con i mezzi ordinari di impugnazione, non un errore revocatorio.
- L'errore revocatorio deve essere decisivo: occorre che, senza la svista percettiva, la decisione sarebbe stata diversa; non basta che una sola delle rationes decidendi sia attinta se la sentenza regge su autonome basi ulteriori.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta fermo che la corretta individuazione del contenuto e della portata del fatto da accertare richiede un'effettiva verifica delle risultanze istruttorie, non sostituibile da mere affermazioni apodittiche.
- La scelta della prova ritenuta più convincente e la valutazione del materiale documentale spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione incompatibile con la decisione adottata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →