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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03422/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso chiesto da una contribuente che aveva acquistato da un terzo crediti di lavoro vantati verso una procedura fallimentare. La curatela, nel liquidare le somme spettanti, aveva corrisposto un importo al cessionario operando una ritenuta d'acconto e certificando le somme come compensi relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata. La contribuente sosteneva invece che, essendo cessionaria di quei crediti, le somme percepite dovessero essere trattate come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR, con tassazione sostitutiva, e chiedeva quindi il rimborso delle ritenute subite. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la falsa applicazione delle norme sulla qualificazione dei redditi imponibili e sull'obbligo di ritenuta, sostenendo che la cessione del credito avrebbe separato il credito dal reddito e reso illegittima la ritenuta; con il secondo si lamentava la nullità della sentenza per avere attribuito rilievo alla mancata opposizione al piano di riparto, deducendo la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la cessione del credito non muta la natura del credito stesso né la qualificazione fiscale del reddito da cui esso origina: le somme restano redditi di lavoro dipendente e, in quanto tali, sono soggette a ritenuta d'acconto ex art. 23 d.P.R. 600/1973 anche se pagate a un cessionario anziché al lavoratore originario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo non autosufficiente e sostanzialmente non diretto contro la ratio decidendi, oltre che perché la disciplina probatoria invocata non elimina, nei giudizi di rimborso, l'onere della prova a carico del contribuente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con richiamo dell'art. 380-bis c.p.c., oltre agli ulteriori oneri ex d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma il secondo motivo è reputato inammissibile perché non contiene una specifica censura alla sentenza impugnata.

  • art. 49 d.P.R. 917/1986

    serve a qualificare le somme come redditi di lavoro dipendente, qualificazione che resta invariata nonostante la cessione del credito.

  • art. 23 d.P.R. 600/1973

    la ritenuta d'acconto va applicata quando il pagamento riguarda redditi di lavoro dipendente e il soggetto erogante è un sostituto d'imposta, anche se non coincide con il datore di lavoro originario e anche se il percettore è un cessionario del credito.

  • art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, d.P.R. 917/1986

    è la norma invocata dalla ricorrente per sostenere la tassazione come redditi diversi, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    è invocato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che non altera, nei giudizi di rimborso, il tradizionale onere probatorio gravante sul contribuente.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte in ragione della decisione conforme alla proposta e della ritenuta infondatezza del ricorso.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    giustifica la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, richiamata nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene richiamato per la disciplina della proposta di definizione accelerata e per il collegamento con le condanne ex art. 96 c.p.c.

  • art. 2751-bis c.c.

    è menzionato per qualificare il privilegio dei crediti di lavoro ammessi al passivo fallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cessione del credito non incide sulla natura fiscale del credito ceduto: il credito trasferito conserva la qualificazione del rapporto originario da cui deriva e il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente verso il debitore.
  • Quando il credito ha natura di reddito di lavoro dipendente, la ritenuta d'acconto ex art. 23 d.P.R. 600/1973 deve essere operata sulla somma corrisposta a prescindere dall'identità tra datore di lavoro e soggetto erogante, purché quest'ultimo sia un sostituto d'imposta.
  • La circostanza che il pagamento sia effettuato a un cessionario del credito, anziché al lavoratore originario, non trasforma il reddito di lavoro dipendente in reddito diverso ai fini tributari.
  • Nei giudizi di rimborso tributario l'onere della prova rimane a carico del contribuente; la disciplina sull'istruttoria tributaria non elimina tale principio quando il contribuente pretenda la restituzione di ritenute asseritamente non dovute.
  • Ai fini della validità della motivazione in cassazione, la censura deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a contestare singole argomentazioni accessorie o marginali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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