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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03409/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il pubblico ministero aveva chiesto al tribunale l'apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione. La società si era opposta eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che la competenza spettasse al tribunale del luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese, collocata a Roma, e non a quello di Trani. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano invece ritenuto fittizio il trasferimento della sede a Roma e avevano individuato il centro effettivo della direzione e dell'attività amministrativo-contabile in Canosa di Puglia. Con il ricorso per cassazione, formalmente denominato regolamento di competenza, la società ha dedotto la violazione dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i. e dell'art. 3 del Regolamento UE 2015/848, sostenendo che la presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI poteva essere superata solo da fatti concreti, univoci e anche riconoscibili dai terzi, mentre gli elementi valorizzati dalla corte d'appello (assemblee, residenza di amministratori, sede del commercialista, tenuta delle scritture contabili) non sarebbero stati sufficienti. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., richiamando documenti che avrebbero dimostrato l'effettività della sede romana, come bilanci depositati a Roma, contratto di domiciliazione, fatture per servizi di segreteria e corrispondenza e verbali assembleari. Il terzo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva superato la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali, sulla base di elementi fattuali ritenuti univoci e percepibili dai terzi: la sede romana era solo un recapito privo di struttura operativa, mentre il centro direttivo, amministrativo e contabile era rimasto in Canosa di Puglia. Ha inoltre affermato che tali apprezzamenti in fatto non erano sindacabili in sede di legittimità e che la presunzione relativa prevista dall'art. 27 c.c.i.i. va letta in coerenza con l'art. 3 del Regolamento UE 2015/848, imponendo anche la riconoscibilità esterna della diversa collocazione del COMI. Nulla sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 c.c.i.i.

    La competenza per l'apertura della liquidazione giudiziale si determina in base al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per le società opera una presunzione di coincidenza con la sede legale risultante dal registro delle imprese, presunzione relativa e superabile con prova univoca del diverso centro effettivo e riconoscibile dai terzi.

  • art. 3 Regolamento (UE) 2015/848

    La competenza a aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è situato il COMI; per le società il COMI si presume coincidere con la sede legale, salvo prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per l'omessa considerazione di documenti e fatti dedotti dalla parte, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 35, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come esempio di pubblicità o comunicazione idonea a rendere percepibili ai terzi elementi relativi alla collocazione dell'attività.

  • art. 45, comma 2, c.c.i.i.

    È evocato come disposizione che mostra il carattere non assoluto delle presunzioni sulla sede legale e sulla sede effettiva.

  • art. 48, comma 1, c.c.i.i.

    È evocato come ulteriore disposizione che ammette la possibile divergenza tra sede legale e sede effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale, il COMI coincide normalmente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, ma la presunzione è relativa e può essere superata da elementi fattuali univoci che dimostrino un diverso centro effettivo di direzione, amministrazione e coordinamento dell'impresa.
  • Il superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI richiede non solo la prova della gestione abituale degli interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione sia oggettivamente riconoscibile dai terzi, in funzione di tutela dell'affidamento.
  • Gli indici fattuali idonei a superare la presunzione possono includere il luogo di svolgimento delle assemblee, il domicilio di amministratori o liquidatori, la sede del professionista che cura contabilità e scritture, e l'assenza di una struttura operativa presso la sede legale, purché tali circostanze siano complessivamente univoche e non meramente formali.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sulla fittizietà della sede legale e sulla collocazione del centro direttivo dell'impresa non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La presunzione di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali va interpretata in modo conforme alla disciplina unionale dell'insolvenza transfrontaliera, che tutela anche la conoscibilità esterna del COMI da parte dei terzi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

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