Cassazione Civile, Ordinanza n. 16630/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Nigeria ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio preliminare della procura speciale. Il Ministero dell'interno si era limitato a depositare un atto per partecipare alla discussione orale, senza un controricorso tempestivamente notificato e depositato. La questione decisiva è la validità della procura per il ricorso per cassazione nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008: la procura, per essere valida, deve riportare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; nel caso concreto, la procura conteneva solo l'autenticazione della firma e gli estremi del provvedimento, ma non la certificazione della data in modo idoneo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la costituzione del Ministero dell'interno, perché effettuata con un atto finalizzato soltanto alla discussione orale e non con controricorso tempestivo. Nel merito processuale, ha applicato il principio già affermato dalle Sezioni Unite e poi ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale: nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto e la certificazione del difensore su tale posteriorità; la sola autenticazione della firma, anche se la procura riporta la data del rilascio o gli estremi del provvedimento, non è sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, stante l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
Norma introduttiva dell'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008, richiamata quale fonte del regime speciale processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato in caso di inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost.
Richiamati nel precedente giudizio di legittimità costituzionale della norma processuale; la Corte costituzionale ne ha escluso la violazione.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale; la disciplina interna è stata ritenuta compatibile con il diritto UE.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale non ha ravvisato contrasto.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale; la disposizione interna è stata ritenuta non lesiva dei diritti convenzionali.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità; la sola autenticazione della firma non basta.
- Il requisito della posteriorità della procura è un onere speciale, legittimamente imposto dal legislatore processuale, che non può essere surrogato dal contenuto complessivo dell'atto o da indicazioni implicite.
- In presenza di disciplina speciale, la procura per cassazione non è valida se manca una dichiarazione esplicita del difensore che attesti la data del conferimento successiva alla comunicazione del decreto, anche quando la procura sia materialmente congiunta al ricorso e riporti gli estremi del provvedimento impugnato.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivo; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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