Cassazione Civile, Ordinanza n. 04637/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di ottemperanza promossa da un soggetto che aveva ottenuto, con sentenza del giudice ordinario poi confermata in appello e in Cassazione, l'accertamento del diritto ad essere assunto dal Comune. Il giudizio di esecuzione era stato introdotto perché l'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo aveva ritenuto che, in mancanza del posto specifico per la figura di autista di scuolabus oggetto della selezione, l'obbligo potesse essere adempiuto mediante assegnazione a mansioni equivalenti in un posto vacante della medesima categoria. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale: da un lato, perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe integrato il giudicato con un contenuto esterno, trasformando il diritto all'assunzione nel diritto ad un posto equivalente e non specificamente quello di conducente di scuolabus; dall'altro, perché avrebbe interferito nei poteri organizzativi e gestionali dell'ente datore di lavoro, in particolare nella scelta di adibire a mansioni equivalenti, materia che il ricorrente riteneva rimessa alla discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia l'acquiescenza del Comune alla decisione di merito, sia soprattutto l'esistenza di un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo. Secondo la Corte, il giudice dell'ottemperanza può interpretare il giudicato e, se necessario per verificare l'esatto adempimento, precisarne il contenuto; tale attività resta però nei limiti interni della giurisdizione. Nel caso concreto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa si è limitato a chiarire che il giudicato attribuiva il diritto all'assunzione presso il Comune, non necessariamente nel posto specifico di autista di scuolabus, e ha ritenuto possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti entro la medesima categoria. Non vi è stata, dunque, alcuna invasione dei poteri organizzativi del Comune né sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
È richiamato come parametro del sindacato di legittimità sulle decisioni del giudice amministrativo, limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione.
È indicato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo per eccesso di potere giurisdizionale.
È richiamato dal ricorrente come disposizione che delimita i rapporti tra giudizio di ottemperanza e poteri del giudice amministrativo.
La Corte richiama la disciplina dell'equivalenza formale delle mansioni, ritenendola utilizzabile anche per chi avrebbe dovuto essere assunto ma non lo è stato per fatto imputabile all'amministrazione.
È menzionato in relazione al controricorso e alla memoria depositata nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare il giudicato e precisarne il contenuto reale quando ciò sia necessario a verificare l'esatto adempimento dell'obbligo imposto alla pubblica amministrazione.
- L'errore nell'interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'ottemperanza non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, perché attiene ai limiti interni dell'esercizio della giurisdizione, non a quelli esterni.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese in sede di ottemperanza è ammissibile solo quando il giudice amministrativo abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione; non è invece consentito rivalutare il modo in cui quel potere è stato esercitato.
- L'assegnazione a mansioni equivalenti può essere utilizzata, in sede di ottemperanza, per dare attuazione a un giudicato che riconosca un diritto all'assunzione, ove il posto specifico non sia disponibile e la soluzione resti coerente con il contenuto del giudicato e con la disciplina applicabile.
- L'attività di esecuzione del giudicato non diventa invasione della sfera organizzativa dell'amministrazione quando il giudice si limita a individuare il contenuto dell'obbligo di conformazione già derivante dalla sentenza passata in giudicato.
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