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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 6269 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di revocazione dell'ordinanza n. 18210/2021 nella parte in cui, secondo il ricorrente, la Corte di Cassazione non avrebbe rilevato e deciso il motivo sub B.3 relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. D (e/o lett. C) e degli artt. 2727 e 2729 c.c., concernente l'inerenza e la certezza dei costi imputati a operazioni con la ditta Eco Top Srl: in particolare si contestava il dictum della CTR che aveva ritenuto inesistenza o non certezza dei costi perché il fornitore non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi, e si sosteneva che tale omissione non poteva costituire prova della inesistenza o della non inerenza delle operazioni.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio invocato perché non sussiste l'«errore revocatorio» richiesto dalla giurisprudenza: la Corte ha spiegato che il paragrafo 6 dell'ordinanza ha effettivamente esaminato la questione relativa all'applicazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., e che il paragrafo 7 ha trattato la questione della certezza del costo per Eco Top Srl. Anche qualora si volesse ritenere un'errata valutazione, si tratterebbe di un errore di giudizio non sindacabile in revocazione per errore di fatto. Sono state altresì liquidate le spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, quantificate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, con l'indicazione degli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    menzionato nella ordinanza come art. 39, comma 1, lett. D (e in altro punto come lett. c)

    Utilizzato nelle censure sul controllo dei redditi e sulla documentazione probatoria: la Corte ha esaminato le questioni attinenti all'applicabilità dell'art. 39 nel giudizio sulla inerenza e sulla possibilità di riscontro dei costi dedotti, ritenendo che la doglianza fosse stata affrontata.

  • Codice Civile, art. 2727

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la questione circa la prova dell'inesistenza delle operazioni e della deduzione dei costi è stata esaminata nella ordinanza con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in combinato con l'art. 2727 c.c. in tema di prova documentale e della determinazione della certezza dei costi dedotti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 391-bis

    Richiamato per delimitare il rimedio della revocazione: la revocazione per errore di fatto è esperibile nei limiti previsti dall'art. 391-bis c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile, art. 395, comma 1, n. 4

    Richiamato in relazione ai presupposti e limiti della revocazione per errore di fatto e alla necessità che l'errore sia di immediata evidenza e non un semplice errore di giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    citato per la disciplina del contributo unificato

    Richiamato ai fini dell'addebito del contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente, come riportato nella parte dispositiva della sentenza.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di percezione immediatamente evidenti e non per valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali: le divergenze sulla valutazione della prova sono, di norma, errori di giudizio non sanabili in revocazione.
  • La mancata menzione testuale di singole argomentazioni di un motivo di ricorso nella motivazione della Corte può non integrare omissione quando il tema sia stato comunque esaminato nel contesto della decisione generale.
  • In materia tributaria, la semplice assenza della dichiarazione dei redditi del fornitore non è automaticamente interpretata come prova dell'inesistenza dell'operazione: la questione della inerenza e della certezza del costo richiede valutazione complessiva delle prove e la corretta ripartizione dell'onere della prova.
  • Se si ritiene che il giudice non abbia adeguatamente esaminato un motivo, il rimedio corretto è in genere un impugnazione (ricorso per cassazione o rinvio per nuovo esame) e non la revocazione, salvo che ricorra un chiaro, oggettivo errore di fatto.
  • Le decisioni sulla ripartizione dell'onere probatorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono centrali: per contestare la deducibilità di costi la parte che allega l'inesistenza o la non inerenza deve fornire elementi idonei, ma la valutazione finale resta rimessa al giudice di merito e alla sua motivazione.

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