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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 213 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Tributi armonizzati - mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che contestava, ai fini delle imposte sui redditi, la rettifica del reddito d'impresa (recupero di costi ritenuti non inerenti per € 50.000) e, ai fini IVA, la indebita detrazione dell'IVA relativa a una fattura da € 35.000 (IVA € 7.000) emessa dall'Associazione Culturale e Sportiva B per sponsorizzazione del concerto di V. Il contribuente sosteneva l'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria; la CTP di primo grado aveva annullato la pretesa erariale limitatamente alla detrazione IVA relativa alla fattura n.10 ritenendo non rispettato il contraddittorio preventivo e valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando integralmente l'avviso di accertamento. I giudici d'appello hanno ritenuto che: 1) il contraddittorio non fosse stato in concreto leso (furono notificati questionari e si instaurò dialogo con il funzionario in sede di produzione documentale); 2) in ogni caso la mancata instaurazione del contraddittorio non invalida l'atto ai fini IVA se il contribuente non specifica cosa avrebbe fatto valere in sede amministrativa; 3) la prova documentale fornita dal contribuente (due fotografie e un contratto di agenzia) non era sufficiente a dimostrare l'effettiva prestazione di sponsorizzazione, anche alla luce dello storno del costo ai fini delle imposte dirette e della sproporzione dell'importo rispetto al fatturato. Condanna del contribuente alle spese di appello liquidate in € 500.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 19

    Regola la detrazione dell'IVA; la Corte utilizza l'articolo per sostenere che l'IVA detratta risulta indebitamente dedotta se il costo corrispondente risulta storno o inesistente, costituendo indizio per la ricostruzione dell'operazione come non effettivamente sussistente.

  • DPR 633/1972 art. 21

    Richiamato in connessione con l'applicazione delle disposizioni IVA e la qualificazione delle operazioni ai fini dell'imponibilità/detraibilità; la Corte lo cita quale riferimento normativo nella ricostruzione dell'indebita detrazione.

  • Cassazione civile, sez. VI, 01/04/2022, n. 10564

    Cass. civ. VI, 01/04/2022, n.10564

    Giurisprudenza che afferma che la mancata instaurazione del contraddittorio per tributi armonizzati (come l'IVA) non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto se il contribuente non specifica, con elementi concreti, cosa avrebbe dedotto nel contraddittorio amministrativo; tale principio è stato richiamato dalla Corte d'appello per respingere l'eccezione procedurale del contribuente.

Massime di principio

  • Per tributi armonizzati (es. IVA) la mera mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non invalida automaticamente l'atto di accertamento: il contribuente deve allegare e specificare cosa avrebbe dedotto in sede amministrativa per evitare che l'eccezione sia meramente formale.
  • Se il contribuente produce documentazione generica o insufficiente (es. fotografie, contratti non corroborati da altri elementi) non assolve l'onere probatorio sull'effettiva erogazione della prestazione fatturata, specialmente quando l'importo è sproporzionato rispetto al volume d'affari.
  • Incoerenze oggettive tra trattamento ai fini delle imposte dirette (es. storno del costo) e la detrazione IVA costituiscono un indizio grave (presunzione semplice) di operazione inesistente o indeducibile ai fini IVA e possono giustificare il recupero dell'IVA detratta.
  • La mancata costituzione o mancata impugnazione con appello incidentale del contribuente nel grado successivo indebolisce significativamente la posizione difensiva e può favorire la conferma dell'accertamento.
  • Gli uffici dovrebbero comunque documentare gli atti di contraddittorio e le richieste (questionari, termini concessi, incontri) per dimostrare il rispetto del diritto di difesa; tuttavia il giudice valuta anche la sostanza della difesa e la prova che il contribuente avrebbe potuto offrire.

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