Sentenza del 02/03/2023 n. 32 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Costi deducibili - Onere della prova - Fatture false.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'agenzia contestava la deducibilità di costi annotati dalla snc M. di C. G. per €190.140, ritenuti riferibili a fatture per operazioni inesistenti emesse da E. e utilizzate dalla snc. L'ufficio ha prodotto elementi indiziari (tra cui l'esiguità del volume d'affari del presunto subappaltatore O. S., le sue dichiarazioni di non aver svolto le prestazioni e altre circostanze di contesto) ritenuti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; gravava invece sul contribuente l'onere di provare che le prestazioni fossero effettivamente eseguite e rese dal soggetto emittente.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'accertamento del maggior reddito di partecipazione a carico di C. G. e confermando l'indeducibilità dei costi per fatture inesistenti. La Corte ha condannato C. G. al pagamento delle spese del grado liquidate in €2.000 oltre accessori. La pronuncia ha ritenuto sufficienti le prove presuntive raccolte dall'ufficio e ha escluso che le contestazioni della CTP (che in primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente) potessero prevalere, anche atteso il mancato contraddittorio del resistente in sede di appello.
Norme richiamate
nessuna norma specifica espressamente citata nella motivazione riportata
Il giudice richiama principi generali: l'ufficio deve provare la falsità delle fatture ma può farlo anche con prove presuntive dotate di gravità, precisione e concordanza; il contribuente ha l'onere di provare la realtà delle prestazioni e la riconducibilità al soggetto emittente. Se il fornitore non ha capacità tecnica/organizzativa per eseguire le prestazioni, l'operazione descritta è oggettivamente falsa e il costo non è deducibile.
Massime di principio
- In materia di deducibilità dei costi, l'amministrazione finanziaria può sostenere l'inesistenza delle prestazioni anche tramite presunzioni purché siano gravi, precise e concordanti; non è richiesto esclusivamente un riscontro diretto.
- Una volta allegata dall'ufficio una prova presuntiva solida, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'effettiva riconducibilità al fornitore indicato in fattura.
- Le dichiarazioni rese da soggetti interessati (es. subappaltatori) vanno valutate con cautela, ma se inserite in un quadro indiziario coerente possono assumere valore probatorio determinante.
- La verifica della capacità tecnica e della struttura economica/organizzativa del fornitore (volume d'affari, costi, risorse) è elemento rilevante: evidenze di incompatibilità tra capacità del fornitore e ammontare delle prestazioni fatturate rafforzano la presunzione di falsità.
- La mancata costituzione del resistente o il mancato esercizio del contraddittorio in grado di appello può comportare esiti sfavorevoli per il contribuente e limitare l'esame di altre censure procedurali.
- In casi analoghi è opportuno conservare e produrre documentazione probatoria diretta (contratti, ordini, ricevute di servizio, dichiarazioni non interessate) che dimostri l'effettiva prestazione e il coinvolgimento del fornitore indicato.
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