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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 8 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Violazioni di norme tributarie - Sanzioni - Elemento soggettivo - Prova - Presunzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di sanzioni tributarie fondate su violazioni di norme tributarie: questione sull'elemento soggettivo necessario per l'applicazione delle sanzioni e sulla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento all'interpretazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 in relazione al principio di cui all'art. 3 l. n. 689/1981.

La decisione

La sentenza afferma che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie, è sufficiente una condotta quanto meno negligente; non è necessario provare il dolo. L'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 pone una presunzione di colpa a carico di chi compie l'atto vietato, gravando il contribuente dell'onere di provare l'assenza di colpa (ossia che la sua ignoranza era incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza). Ne consegue che non è rilevabile d'ufficio una presumibile carenza dell'elemento soggettivo e che, se il contribuente non disconosce la colpa con adeguata prova, la sanzione è legittima.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Estende alle sanzioni tributarie il principio che la responsabilità può fondarsi sulla colpa presunta: è sufficiente una condotta negligente o volontaria senza necessità di dimostrare il dolo; pone l'onere della prova dell'assenza di colpa a carico del contribuente.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Principio generale richiamato secondo cui per le sanzioni amministrative si presume la colpa dell'autore dell'atto vietato, salvo prova contraria; principio richiamato dall'art. 5 d.lgs. n. 472/1997.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie si presume la colpa: quindi basta dimostrare un comportamento non conforme alla diligenza richiesta per applicare la sanzione, senza provare il dolo.
  • L'onere di provare l'assenza di colpa (ignoranza incolpevole) grava sul contribuente: per difendersi occorre dimostrare che l'errore non era evitabile con l'ordinaria diligenza.
  • Non è ammissibile che l'autorità o il giudice, d'ufficio, escludano la sanzione per una presunta carenza dell'elemento soggettivo: la prova contraria deve essere apportata dal contribuente.
  • In pratica, per evitare o ridurre sanzioni il contribuente dovrebbe documentare comportamenti diligenti (es. consulenze, istruzioni interne, difficoltà oggettive, pareri contrastanti) idonei a dimostrare l'impossibilità di evitare l'errore.
  • Le controversie devono essere valutate considerando se l'errore era superabile con l'ordinaria diligenza; se lo era, la sanzione è giustificata; se non lo era e ciò è provato dal contribuente, la sanzione va esclusa.

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